Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale monocratico di Palermo, con sentenza del 21.6.2010:
a) affermava la responsabilità penale di G.A. e G.M.F. in ordine ai reati di cui:
– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 (per avere realizzato, in zona sismica, opere edilizie finalizzate alla trasformazione di dieci magazzini in dieci appartamenti senza darne preavviso scritto all’autorità competente e senza la preventiva autorizzazione – in (OMISSIS), in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS)) e, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., condannava ciascuno alla pena complessiva – condizionalmente sospesa – di Euro 1.000,00 di ammenda;
b) dichiarava estinta, per intervenuto rilascio di provvedimento sanante D.P.R. n. 380 del 2001, ex artt. 36 e 45 la correlata contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), dello stesso T.U..
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i condannati, i quali hanno eccepito:
– la propria estraneità ai reati contestati, non essendo essi proprietari del manufatto interessato dai lavori di trasformazione;
– l’ingiustificato proscioglimento per intervenuto accertamento di conformità dal reato edilizio, a fronte di opere che dovevano ritenersi, invece, realizzate con autorizzazione edilizia del 12.2.2004, che all’epoca non era stata ancora annullata;
– la incongruità della concessione del beneficio della sospensione condizionale delle pene, risolventesi in un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Motivi della decisione
1. Il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 2.6.1994, n. 6563, Rusconi – hanno affermato che:
– la concessione della sospensione condizionate costituisce manifestazione dell’esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dotta normativa esclusivamente al giudice, purtuttavia "l’esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall’art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena ( art. 27 Cost., commi 1 e 3), che, in vista della tutela delle posizioni individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale ( art. 25 Cost., comma 2). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l’esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sodate del condannato, s’incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell’esercizio della potestà punitiva";
– per la concessione della sospensione condizionale non sono ipotizzabili nè la necessità di istanza dell’imputato nè il potere della parte di rinunciarvi, ma la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per la situazione dell’imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, a tutela della sua posizione individuale, sicchè l’interesse all’impugnazione non può escludersi tutte te volte che il provvedimento di concessione "sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa;
– "il pregiudizio addotto per contestare la concessione della sospensione condizionale in tanto rileva in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, cioè comprometta quelle posizioni garantite all’imputato chi legislatore con la previsione del beneficio".
– in tale prospettiva non può assumere rilevanza giuridica la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, trattandosi di una valutazione di opportunità, del tutto soggettiva e per giunta eventuale, che si pone in chiara contraddizione con quella prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall’art. 164 c.p., comma 1 per la concessione del beneficio (così pure Cass.: Sez. 5, 11.5.2001, n. 19190, Turano ed altri; Sez. 3 29.11.2000, n. 12279, Buzzi; Sez. 3, 21.4.2000, n. 4954, Moresco).
Applicando i principi anzidetti alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che:
a) il beneficio concesso non è stato richiesto dai condannati;
b) esso è idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica degli impugnanti, poichè – ai sensi del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. d), – non sono eliminabili (in seguito al verificarsi delle condizioni ivi previste) le iscrizioni del casellario giudiziale riguardanti te condanne per te quali è stata inflitta la sola pena dell’ammenda condizionalmente sospesa (vedi ai riguardo, Cass., Sez. 1, 7.3.2001, n. 9515, Gaggia).
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata sui punto senza rinvio, con conseguente eliminazione della statuizione inerente la concessione ai ricorrenti della sospensione condizionale della pena.
2. I ricorsi, invece, devono essere rigettati nel resto, osservandosi al riguardo che:
2.1 Quanto alle doglianze riferite all’affermazione della responsabilità degli imputati, va rilevato che essi sono stati condannati in seguito a corretta valutazione della situazione concreta in cui venne svolta inattività incriminata, e la loro responsabilità circa la realizzazione delle opere illecite è stata dedotta non dalla situazione di proprietà dell’area e del manufatto su cui si è svolta l’edificazione abusiva, bensì dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, dei manufatto trasformato e dall’interesse specifico ad effettuare le eseguite modificazioni (principio del "cui prodest").
2.2 Gli effetti dell’annullamento di ufficio di un titolo abilitativo edilizio retroagiscono ex tunc, cioè al momento della formazione del titolo abilitativo medesimo: nessuna efficacia può riconnettersi, conseguentemente, all’autorizzazione edilizia annullata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annuita senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che elimina.
Rigetta i ricorsi nel resto.
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