Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Magenta, impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito di richiesta di compatibilità paesaggistica.
A.S. aveva ottenuto una concessione edilizia per ampliare l’immobile costruendo un locale aggiuntivo ed un porticato di collegamento con l’autorimessa; a seguito di difficoltà intervenute nell’esecuzione dei lavori era stato creato un ulteriore vano completamente interrato da adibire a ripostiglio per il quale è stata successivamente chiesta sanatoria sia edilizia che ambientale.
Otteneva la ricorrente una sanatoria ambientale parziale poiché il Consorzio del Parco del Ticino esprimeva parere contrario sulla tettoia, orinandone la demolizione, mentre per la rimanente opera dava parere favorevole comminando la sanzione impugnata che veniva anche fatta oggetto di una richiesta di riesame e di revoca della sanzione per il locale interrato.
Il ricorso individua tre motivi di doglianza.
Il primo lamenta la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004 in relazione all’art. 146 D.lgs. 42\04 ed agli artt. 3,4,5,8,25 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera del 6.3.2001 e del Piano Territoriale del Parco del Ticino approvato con delibera del 2.8.2001 oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti e carenza di istruttoria.
A parere della ricorrente il vano interrato realizzato nel sottosuolo non rientra tra le opere soggette al regime di cui all’art. 146 D.lgs. 42\04 poiché manca l’arrecamento di un danno ai valori paesaggistici; infatti l’art. 25 del Piano paesistico regionale richiede la valutazione dell’impatto paesistico solo per quegli interventi che incidono sull’aspretto esteriore dei luoghi e quindi, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 146 citato, il valore paesaggistico e solo quello risultante dalle previsioni dei piani, manca il presupposto per l’applicazione delle sanzioni.
Non può infine affermarsi che la presenza delle bocche di lupo per dare luce al locale rendano il vano in questione un seminterrato, come è scritto nella perizia di stima.
Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
E’ erroneo il criterio utilizzato per la stima dell’incremento del valore poiché è stato utilizzato come base di partenza una rendita catastale che non ha tenuto conto delle variazioni intervenute in virtù delle opere assentite con la concessione del 2000 per le quali era stata richiesta anche l’autorizzazione paesistica ed inoltre non è stato tenuto conto del fatto che la tettoia deve essere demolita e quindi non può essere valutata come incremento di valore.
Il terzo motivo contesta la violazione dell’art. 1,comma 37 L. 308\2004in relazione all’art. 167 D.lgs. 42\04 e dell’art. 23 Cost. oltre all’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto.
Il costo della perizia per quantificare la sanzione non può essere posto a carico della ricorrente poiché ciò non è previsto da alcuna norma che regoli il procedimento sanzionatorio in esame.
Il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non essere stato impugnato anche l’atto presupposto costituito dal provvedimento del Direttore dell’Ente Parco che fornisce le indicazioni per calcolare in modo corretto ed equo le sanzioni pecuniarie.
L’eccezione preliminare è infondata poiché le censure del ricorso non si fondano sull’erroneità dei criteri indicati dal Direttore con il proprio provvedimento, ma sull’erroneità dei valori presi a base per il calcolo dell’incremento di valore oltre a contestare in radice la riconducibilità dell’intervento tra quelli meritevoli di sanzione in caso di mancata previa richiesta di autorizzazione.
Nel merito il ricorso non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato in quanto propone una ricostruzione erronea del regime normativo posto a fondamento della sanzione.
La possibilità di chiedere l’accertamento di conformità paesistica è stato previsto come ipotesi che consente di non applicare la sanzione penale indicata al primo comma dell’art. 181 D.lgs. 42\04 dal momento che è stato verificato che non vi è danno ambientale e pertanto ai sensi dell’art. 167 D.lgs. 42\04 ci si può limitare all’applicazione di una sanzione amministrativa.
Trattandosi di una speciale causa di esclusione di un reato la disciplina non può che essere di esclusiva competenza statale senza che vi sia spazio per l’integrazione della disciplina da parte di atti amministrativi generali come i piani paesistici regionali.
Gli unici interventi che non richiedono la previa autorizzazione paesaggistica sono quelli elencati nell’art. 149 D.lgs. 42\04 tra i quali non rientra quello oggetto della sanzione che ha comportato un aumento volumetrico.
Infatti l’ipotesi che in relazione alle modifiche derivanti da interventi edilizi la norma afferma che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica: "a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici".
E’ evidente che il vano realizzato dalla ricorrente non può essere qualificato come intervento di manutenzione, di consolidamento o di restauro e pertanto era richiesta comunque una valutazione da parte dell’autorità preposta al vincolo che sarebbe stata positiva così come è accaduto in sanatoria; in ogni caso la presenza delle c.d. bocche di falco determinava una mutazione dello stato dei luoghi come previsto dalla norma e pertanto no sarebbe comunque corrispondente alla realtà il pur erroneo presupposto su cui si fonda il motivo e cioè che non vi sarebbe stata alterazione dei luoghi e modifica dello stato esteriore degli edifici.
Il secondo motivo è parimenti infondato poiché argomenta a partire da un erroneo presupposto di fatto.
Il tecnico incaricato della stima ha utilizzato come dato di partenza la rendita catastale risultante al 1.6.2005 che era stata modificata in relazione alle modifiche dell’immobile realizzate a seguito della concessione edilizia 38\00; infatti dall’atto di compravendita del 1996 prodotto dalla ricorrente risulta che la rendita catastale esistente al momento dell’acquisto e quindi prima delle modifiche regolarmente assentite era di Lire 1.300.000; se si procede alla conversione di detta rendita in euro, essa risulterà essere pari a Euro 674,49 e cioè inferiore a quella utilizzata dal tecnico pari invece a Euro 929,62.
E’ quindi smentito per tabulas il presupposto su cui si fonda la doglianza e cioè l’essere stata utilizzata una rendita catastale che non teneva conto dei lavori autorizzati dalla concessione 38\00.
Inoltre è assolutamente irrilevante l’esistenza della tettoia da abbattere perché di essa non si è tenuto conto nel determinare la rendita finale dell’immobile.
Neanche il terzo motivo può essere accolto; come rileva correttamente la difesa dell’amministrazione resistente, il regime applicabile alle sanzioni amministrative pecuniarie è quello previsto dalla L. 689\81 che viene derogata solo per quanto attiene alla giurisdizione dal momento che la materia rientra quelle su cui il giudice amministrativo è fornito di giurisdizione esclusiva (si veda ora l’art. 133, comma 1 lett. f, c.p.a.).
Orbene l’art. 18, comma 2, L. 689\81 così recita: "L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.".
L’ingiunzione quindi non si limita ad indicare la misura della sanzione discrezionalmente valutata dall’autorità amministrativa, ma prevede anche il recupero delle spese determinate per calcolarla così come per ad esempio notificare il provvedimento al trasgressore.
Da ciò si ricava che il recupero delle spese di stima è perfettamente legittimo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato e può disporsi la compensazione delle spese in considerazione della ragione per cui la ricorrente non ha potuto a suo tempo chiedere tempestivamente l’autorizzazione paesaggistica per il vano interrato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.