Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- B.L. e gli altri 33 ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio con ricorso del gennaio 1995, definito in appello dal Consiglio di Stato con sentenza del gennaio 2007.
La Corte d’appello, con decreto depositato il 21.9.2009, pronunciato nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni sei per due gradi, ha liquidato in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 5 anni e 10 mesi, la somma di Euro 5.800,00, oltre interessi legali dal decreto e le spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto le parti attrici hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.
Il Ministero intimato non ha svolto difese.
1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.
2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia ritenuto ragionevole la durata di sei anni anzichè cinque come imposto dagli standards europei.
2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha omesso di attribuire gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda.
2.3.- Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e senza tenere conto che si trattava di due ricorsi riuniti.
3. – Il primo motivo è fondato perchè la Corte di merito si è immotivatamente discostata dai criteri CEDU nella determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto.
Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente nella misura di Euro 6.250,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 12 anni, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI C. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui "deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano" (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres v. Italie, Ric. 43674/02).
Restano assorbite le restanti censure. Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente la somma di Euro 6.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 3.801,00 per diritti e Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.
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