Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 27-09-2011, n. 34872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella del Tribunale di Catania del 23.10.2003 di condanna di D.F. M., per i reati di rapina, furto con strappo, lesioni aggravate e sequestro di persona, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 1000,00 di multa, propone ricorso la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) – la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e inosservanza dell’art. 84 c.p. – che andava applicato ai fatti contestati al capo a) e capo d). La rapina infatti è reato plurioffensivo che ingloba nella fattispecie tipica, la sottrazione e l’impossessamento e posto che, nel caso in esame la consegna della somma di denaro e lo strappo della collana furono contestuali, al pari della privazione della libertà personale, del tutto finalizzata all’impossessamento dei beni, e perciò parte integrante dell’azione di rapina. b) – I reati di lesioni e di furto in abitazione sono comunque prescritti e per le lesioni non c’è stata querela; – l’individuazione del F. c’è stata solo in virtù di un riconoscimento fotografico incerto perchè intervenuto a distanza di sei mesi dal fatto; inoltre anche l’esigua quantità di tempo a disposizione del F. per effettuare la rapina induce a dubitare della congruità della ricostruzione dei fatti al pari della ricostruzione delle modalità messe in atto dal F. per introdursi in casa della D.. I giudici di appello si sono limitati a rifarsi alla motivazione di primo grado allineandosi alle valutazioni fatte da quel giudice. c) – La pena è eccessiva ed ingiusta posto che al F. non è stato riconosciuto neanche l’indulto e non si è tenuto conto della giovane età nè la Corte ha motivato sull’esclusione delle attenuanti generiche riferendosi agli elementi in favore apportati dalla difesa.

Motivi della decisione

2. Il ricorso, in parte, è fondato.

2.1 In ordine al primo motivo, relativo alla contestata continuazione tra il reato di rapina e quello di furto ritiene il collegio che, attesa la contestualità dell’azione di impossessamento violento della somma di denaro e della collanina che la donna portava al collo, contestualità che non consente di apprezzare nessuna autonomia ideativa tra le due azioni di impossessamento, debba ravvisarsi unicità di azione e la fattispecie vada ricondotta alla previsione di cui all’art. 84 c.p..

Non altrettanto può dirsi per l’azione di privazione della libertà che intervenne a conclusione dell’azione di impossessamento violento, fu determinata nell’ideazione, dalle contingenti ed oggettive circostanze di luogo e fu conseguente alla volontà di allontanarsi senza intralci dal luogo del delitto. E’ pertanto ravvisabile, nella successione delle azione, un apprezzabile lasso di tempo che ne fraziona la condotta, rendendo autonome ed in successione temporale, le azioni.

Di conseguenza va annullata la sentenza solo nella parte in cui ravvisa la continuazione tra i reati di rapina e di furto, essendo quest’ultima fattispecie assorbita nella prima.

2.2 Fondata è anche l’eccezione di prescrizione del reato di lesione, non quella di improcedibilità dello stesso reato per difetto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio in ragione della sussistenza dell’aggravante contestata.

Il reato è prescritto perchè il termine prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, è maturato il 02.02.2009, ben prima della pronuncia della sentenza di appello.

2.3 Dall’accoglimento dei due motivi e dall’annullamento parziale della sentenza, consegue la necessità del rinvio per la rideterminazione della pena operazione, quest’ultima, che richiede valutazioni di merito e che pertanto non rientra nelle ipotesi previste dall’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l.

2.4 Per il resto, nessuna censura merita la motivazione della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto dalla vittima la sera stessa dell’aggressione e della successiva ricognizione di persona effettuata in incidente probatorio perchè in modo logico, congruo e coerente i giudici di merito hanno attribuito valore determinante alle precise indicazioni fornite dalla teste circa le fattezze e l’abbigliamento del malvivente al momento del fatto giudicando nitido e pertanto pienamente affidabile il ricordo della D.. I giudici di merito hanno inoltre fornito una giustificazione pienamente condivisibile della assoluta congruità del tempo impiegato dal D.F. per spostarsi dalla Caserma dei Carabinieri all’abitazione della vittima, prendendo a parametro le ridotte dimensioni del paese e la circostanza ch’egli si muoveva a bordo di un ciclomotore.

2.4 Il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena sollecita una valutazione puramente di merito che non può essere conseguita in questa sede di pura legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione in ordine al delitto di cui al capo b) e ritenuto assorbito nel delitto di cui al capo a) quello di cui al capo d) rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania ai fini della determinazione della pena.

Rigetta nel resto il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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