Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Riformando parzialmente la sentenza definitiva, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi B.D. e F. G., la Corte d’appello di Bari, con sentenza 24 giugno 2010, ha revocato l’affidamento congiunto della figlia V., che nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età, ha assegnato la casa familiare alla madre, convivente con la figlia V., e ha attribuito alla stessa F. un assegno di divorzio. La corte ha osservato che la stabile convivenza della donna nella casa coniugale con il suo nuovo compagno era stata dedotta tardivamente dall’attore nel giudizio di primo grado, che la signora F. non svolge alcuna attività lavorativa ed è aiutata economicamente dai suoi genitori, e che l’attore, a fronte delle contestazioni della convenuta, non aveva dimostrato che la figlia fosse economicamente autosufficiente e vivesse da sola a (OMISSIS).
2. Per la cassazione della sentenza, notificata il 25 giugno 2010, ricorre il signor B. con atto notificato ex art. 140 c.p.c. il 30 agosto 2010, per quattro motivi.
La signora F. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione di norme processuali. La casa coniugale era stata assegnata alla signora F., in primo grado, sino al raggiungimento della maggiore età della figlia. La corte d’appello, senza che l’assegnataria avesse introdotto il tema della funzione dell’assegnazione della casa familiare fino al conseguimento dell’indipendenza economica da parte dei figli conviventi, dopo aver revocato l’affidamento della figlia, aveva disposto l’assegnazione della casa fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della figlia V..
3.1. Il motivo non ha fondamento. L’assegnazione in godimento della casa familiare al coniuge con il quale convivano i figli, siano essi minori o siano essi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, è un provvedimento adottato dal giudice della separazione in funzione della tutela di soggetti – i figli dei coniugi contendenti – formalmente estranei al processo. Esso, avendo la sua giustificazione in ragioni che trascendono l’interesse delle parti in causa, non soggiace al principio della domanda. In questo senso la corte ha già avuto modo di pronunciarsi nella sentenza 11 aprile 2000 n. 4558, in cui si afferma appunto che poichè si tratta di provvedimenti da adottare nel preminente interesse della prole, il giudice del merito (cui compete tutelare tale interesse) può disporre al riguardo anche in mancanza di una specifica domanda di parte, previa acquisizione degli elementi fattuali necessari per decidere. Nè sul punto assume rilievo la circostanza che in primo grado il provvedimento fosse a tutela della figlia minore, e in secondo grado a tutela della stessa figlia ormai maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, perchè l’interesse tutelato nei due casi è il medesimo, e non fa capo alla madre convivente, come erroneamente si suppone con il motivo in esame.
4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione – della L. n. 898 del 1970, art. 5, e dell’art. 115 c.p.c., perchè la corte di merito avrebbe attribuito l’assegno di divorzio basandosi, quanto ai suoi presupposti di legge, su riferimenti non precisi e senza procedere agli accertamenti richiesti.
Il motivo censura un accertamento di merito, adducen-do una violazione di legge senza neppure indicare le affermazioni dell’impugnata sentenza che si porrebbero in contrasto con l’art. 5 della L. n. 898 del 1970.
Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. essa, fuori del caso di utilizzazione di prove non assunte in contraddittorio, può essere dedotta esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, negli stretti limiti in cui ciò è consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Poichè nella specie ciò non è avvenuto, il motivo, in forza del principio appena enunciato, è inammissibile.
5. Con il terzo motivo si censura l’immotivato rigetto della richiesta ammissione di mezzi istruttori (prova testimoniale, interrogatorio e indagini attraverso la polizia tributaria sulle condizioni economiche della F.).
Dei mezzi istruttori in questione non è riportato il contenuto, e ciò, precludendo a questa corte l’esame del carattere decisivo di essi, comporta l’inammissibilità della doglianza. Quanto alle indagini di polizia giudiziaria, esse sono oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito che, costituendo una deroga alle regole generali sull’onere della prova non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata (Cass. 28 gennaio 2011 n. 2098), la quale non ha conseguentemente titolo per dolersi del suo mancato esercizio.
6. Il quarto mezzo denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 e dell’art. 155 quater c.c.. Nel disporre l’assegnazione della casa coniugale, la corte di merito non avrebbe tenuto conto della convivenza more uxorio della F. nè della presenza di un minore, figlio del convivente, che avrebbe turbato la figlia V., inducendola a lasciare l’abitazione familiare prima del raggiungimento della maggiore età.
Il motivo è inammissibile, basandosi su premesse di fatto non accertate dal giudice di merito, o addirittura in contrasto con quelle accertate nel giudizio di merito, avendo la corte territoriale espressamente escluso che fosse stata data la prova del trasferimento della figlia in altra abitazione.
7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012
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