Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 27-09-2011, n. 34884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3 dicembre 2009 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 23 ottobre 2002 con la quale F.A.M., imputata del reato di detenzione illecita di stupefacenti, era stata assolta perchè il fatto non costituisce reato, dichiarava – in accoglimento del ricorso del P.G. – la stessa F. colpevole del detto reato, condannandola – previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 – alle pene ritenute di giustizia. Ricorre l’imputata a mezzo del proprio difensore deducendo, con unico motivo, difetto e contraddittorietà della motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice territoriale, facendo buon governo dei principi che disciplinano la motivazione dei provvedimenti, ha ritenuto la colpevolezza della F. sulla base della circostanza di fatto – come tale non censurabile in sede di legittimità – che la odierna ricorrente venne notata dalla P.G. nell’atto di ricevere alcune banconote da parte di un ragazzo che riponeva qualcosa all’interno del giubbotto, dileguandosi subito dopo: secondo quanto è dato leggere nella sentenza impugnata, il controllo immediatamente eseguito sulla F. – nota alle forze di Polizia per precedenti violazioni in materia di stupefacenti – aveva consentito il rinvenimento indosso alla giovane di alcune dosi di stupefacente e di alcune banconote di vario taglio per complessivi Euro 100,00.

Con motivazione assolutamente stringente sul piano logico il Giudice territoriale ha valorizzato l’elemento dello scambio, coniugandolo alle pregresse esperienze giudiziarie della F., affermando in modo assolutamente coerente che quelle banconote erano il risultato di una pregressa consegna di una delle altre sei dosi rinvenute in suo possesso, traendo la logica conclusione che quelle dosi in realtà erano detenute non per fini personali ma per la commercializzazione a terzi.

Va quindi esclusa la contraddittorietà della sentenza dedotta dalla difesa della ricorrente, in quanto l’attività di spaccio, certamente non oggetto della originaria imputazione, è stata ritenuta prova della illecita detenzione a questo fine di stupefacenti originariamente contestata.

Quanto, poi, alla omessa considerazione della situazione di tossicodipendenza della F., la Corte ha tenuto conto della circostanza proprio ai fini della qualificazione giuridica della condotta ritenuta, in modo coerente e logico, attenuata anche per la qualità soggettiva dell’imputata, oltre che per la modestissima entità del fatto.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma – ritenuta congrua – di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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