DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 98 Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed, in
particolare, il comma 3, dell’articolo 75, come modificato
dall’articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014);
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Visto, in particolare, il comma 10-ter dell’articolo 2 del predetto
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo il quale «Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e
dall’articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta’ di richiedere il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti
decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il
regolamento di organizzazione vigente»;
Visto l’articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2013) che, tra l’altro,
dispone la proroga al 28 febbraio 2013 del termine di cui
all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all’ultimo
periodo dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono
trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare
l’articolo 2, comma 7, che dispone il differimento al 31 dicembre
2013 del termine previsto dall’articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’articolo
3;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella 7, allegata al
predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione
organica del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca;
Vista la proposta formulata, dal Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, con nota n. 24232 del 26 novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione dell’articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012;
Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, l’Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013;
Visto il parere del Comitato unico di garanzia per le pari
opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013;
Visto l’articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta’ di richiedere il parere al Consiglio di
Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima
norma;
Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con:
i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca dalla normativa di settore vigente;
i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;
Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche’ per
ragioni di speditezza e celerita’, di non avvalersi della facolta’ di
richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 gennaio 2014;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia
e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola nei dipartimenti di
cui all’articolo 2.

Art. 2

Articolazione del Ministero

1. Il Ministero e’ articolato a livello centrale nei seguenti tre
Dipartimenti:
a) Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione;
b) Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell’ambito dei Dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6
e 7.
3. Il Ministero e’ articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici, su base regionale.

Art. 3

Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti

1. I capi dei Dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1,
assicurano l’esercizio organico, coordinato ed integrato delle
funzioni del Ministero.
2. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell’articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei
risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall’articolo 5, comma
5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in
particolare, all’assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il
capo del Dipartimento puo’ promuovere progetti che coinvolgono le
competenze di piu’ uffici dirigenziali generali compresi nel
Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui
all’articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi Dipartimento in
relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei Dipartimenti possono promuovere la realizzazione di
progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.

Art. 4

Conferenza permanente dei capi Dipartimento
e dei direttori generali

1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e i dirigenti
titolari degli uffici scolastici regionali si riuniscono in
conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento
dell’attivita’ dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro
proposte per l’emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il
raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato
delle relative funzioni. La conferenza e’ presieduta, in ragione
delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, con cadenza almeno semestrale.
2. Il capo del Dipartimento, o i capi dei Dipartimenti, in
relazione alla specificita’ dei temi da trattare, possono indire
adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L’ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria, necessario per i lavori della
conferenza, e’ assicurato dalla direzione generale di cui
all’articolo 7, comma 4.

Art. 5

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli
obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione;
organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti,
curriculi e programmi scolastici; stato giuridico del personale della
scuola; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente,
educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola; definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi
nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi
su tutto il territorio nazionale; valutazione dell’efficienza
dell’erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e
parametri per l’attuazione di interventi sociali nella scuola;
definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il
riequilibrio territoriale della qualita’ del servizio scolastico ed
educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali
alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di
politiche dell’educazione comuni ai Paesi dell’Unione europea;
assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell’intero
sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e
percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione
tecnica superiore anche in raccordo, per le parti relative alla
formazione superiore, con il Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca; cura dei rapporti con i sistemi formativi delle
regioni; consulenza e supporto all’attivita’ delle istituzioni
scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di
scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura
delle attivita’ relative all’associazionismo degli studenti e dei
genitori; orientamento allo studio e professionale, anche in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
diritto allo studio e servizi alle famiglie; promozione dello status
dello studente della scuola e della sua condizione; competenze
riservate all’amministrazione scolastica relativamente alle
istituzioni di cui all’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria
competenza; convenzioni editoriali; promozione di eventi, nelle
materia di propria competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta
collaborazione; cura delle relazioni internazionali, in ambito
bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica e
collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali
in materia di istruzione scolastica; promozione
dell’internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione; promozione dell’attivita’ di comunicazione istituzionale
per la parte di rispettiva competenza.
2. Nell’ambito del Dipartimento operano il Comitato nazionale per
l’apprendimento pratico della musica e il Comitato per lo sviluppo
della cultura scientifica e tecnologica.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali e n. 30 posizioni
dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione;
b) direzione generale per il personale scolastico;
c) direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione.
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, che si articola in
n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti
di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
b) ordinamenti dei percorsi liceali;
c) ordinamenti dei percorsi degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, ivi compresi gli aspetti riguardanti l’innovazione
degli indirizzi di studio in relazione alle esigenze del mondo del
lavoro e delle professioni;
d) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche’
dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della
scuola;
e) ordinamento dell’istruzione degli adulti nell’ambito
dell’apprendimento permanente;
f) ordinamenti dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS)
e indirizzi per i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e per i poli tecnico-professionali;
g) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei
diversi gradi e settori dell’istruzione, anche avvalendosi a tale
fine della collaborazione dell’Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa;
i) indirizzi in materia di libri di testo, in raccordo con la
direzione generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali e per l’innovazione
digitale;
l) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con
riferimento alla predisposizione e allo svolgimento delle prove degli
esami stessi;
m) cura delle relazioni internazionali e dei rapporti con le
organizzazioni internazionali in materia di istruzione scolastica,
anche al fine della promozione dell’internazionalizzazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione;
n) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali
bilaterali in materia di istruzione scolastica;
o) certificazione delle competenze e riconoscimento dei titoli di
studio nel quadro dell’attuazione dei dispositivi comunitari;
p) riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale
all’insegnamento conseguiti all’estero;
q) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all’estero;
r) rapporti con il Ministero degli affari esteri per l’istituzione,
il riconoscimento e la gestione delle scuole italiane all’estero;
s) alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro e alle
professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti
locali in materia;
t) misure per il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e relativo monitoraggio, e
cura dei rapporti con le Regioni;
u) adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
industriale;
v) indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI) e sull’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE) e, in raccordo con la direzione generale
per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca, la gestione degli adempimenti finalizzati alla attribuzione
della quota di competenza di INVALSI e INDIRE nel riparto del Fondo
di finanziamento degli enti di ricerca; indirizzi al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e
valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80;
z) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza sugli
enti di cui all’articolo 605, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado;
aa) svolge le funzioni di segreteria dell’Organo collegiale
nazionale con funzioni di consulenza e di supporto
tecnico-scientifico in materia di istruzione e formazione
professionale.
6. La direzione generale per il personale scolastico, che si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del
lavoro;
b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e
relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia
di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici,
del personale docente, educativo e del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola;
e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello
regionale;
f) coordinamento della formazione iniziale e in servizio dei
dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche
formative a livello nazionale;
g) programmazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo del
personale docente e gestione della prova di accesso, programmazione e
gestione dei percorsi abilitanti speciali;
h) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
personale docente ed educativo;
i) rapporti con il Ministero degli affari esteri in materia di
organici e di procedure per la copertura dei posti nelle scuole
italiane all’estero;
l) gestione del contenzioso del personale scolastico e dei
dirigenti scolastici per provvedimenti aventi carattere generale e
definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso
di competenza delle articolazioni territoriali.
7. La direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non
generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero
nei seguenti ambiti:
a) welfare dello studente, diritto allo studio, sussidi, diffusione
delle nuove tecnologie e rapporti con le Regioni e disciplina ed
indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per l’integrazione degli studenti in situazione
di disabilita’, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza
domiciliare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati e delle famiglie;
d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in
materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione di strategie nazionali a supporto della
partecipazione responsabile degli studenti e dei genitori nell’ambito
della comunita’ scolastica, cura dei rapporti con le associazioni
degli studenti e supporto alla loro attivita’, supporto alle
attivita’ del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile e del fenomeno del bullismo nelle scuole, anche attraverso
la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli
studenti, nonche’ delle azioni di contrasto della dispersione
scolastica, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione delle
famiglie;
g) orientamento allo studio e professionale, promozione del
successo formativo e raccordo con il sistema di formazione superiore
e con il mondo del lavoro, anche in raccordo con la direzione
generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e
la statistica;
h) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e supporto
della loro attivita’;
i) promozione e realizzazione sul territorio nazionale di
iniziative progettuali nelle materie di competenza della direzione
generale, mediante il coinvolgimento diretto delle istituzioni
scolastiche, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto
tecnico-gestionale delle reti di scuole;
l) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
politiche e azioni a favore degli studenti;
m) sviluppo e coordinamento sul territorio nazionale della ‘carta
dello studente’ mediante soluzioni innovative, anche di carattere
digitale, e promuovendo intese con enti e associazioni del territorio
al fine di offrire agli studenti sistemi per l’accesso agevolato al
patrimonio culturale italiano;
n) elaborazione e realizzazione del piano nazionale di educazione
alla legalita’, alla sicurezza stradale, all’ambiente e alla salute;
o) attuazione, nelle materie di competenza, dei Protocolli di
intesa, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati al fine
di realizzare azioni efficaci di intervento;
p) promozione, nelle materie di competenza, di iniziative
istituzionali, attivita’ e convenzioni editoriali in raccordo con gli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e con gli altri Uffici
coinvolti per materia.

Art. 6

Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca

1. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
svolge funzioni di coordinamento, direzione e controllo nelle
seguenti aree: istruzione universitaria e alta formazione artistica,
musicale e coreutica, programmazione degli interventi sul sistema
universitario; funzioni di indirizzo, vigilanza e coordinamento,
monitoraggio sulle attivita’, normazione generale e finanziamento di
universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica; disciplina l’orientamento degli studenti universitari ex
ante ed ex post e dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, i sistemi di accesso e i percorsi formativi nonche’ i
servizi di job-placement; si raccorda in modo costante con il
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione, per
favorire la connessione tra il mondo dell’istruzione e quello della
formazione superiore; cura l’armonizzazione e l’integrazione del
sistema della formazione superiore nello spazio europeo della
formazione, l’attuazione delle norme comunitarie e internazionali in
materia di formazione superiore, con particolare riguardo
all’articolo 5, comma 5, lettera q); partecipazione alle attivita’
relative all’accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell’istruzione superiore con l’istruzione scolastica e con
la formazione professionale, tenuto anche conto dei rapporti con le
Amministrazioni regionali; cura dei rapporti tra il Ministero e
l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), assicurando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 in tema di programmazione
e vigilanza sull’ANVUR; indirizzo, programmazione e coordinamento
della ricerca in ambito nazionale e internazionale, inclusa la
definizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con
speciale riguardo al coordinamento e al monitoraggio degli obiettivi
europei in materia di ricerca; indirizzo, programmazione e
coordinamento, normativa generale e finanziamento degli Enti di
ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita’;
integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento
della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali
di ricerca con riguardo ai fondi strutturali e al finanziamento di
grandi infrastrutture della ricerca, curando anche i rapporti con le
Amministrazioni regionali; analisi, elaborazione e diffusione della
normativa comunitaria e delle modalita’ di interazione con gli
organismi comunitari e relativa assistenza alle imprese; cooperazione
scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale, anche
mediante specifici raccordi fra universita’ ed enti di ricerca;
promozione e sostegno della ricerca delle imprese anche mediante
l’utilizzo di specifici Fondi di agevolazione; valorizzazione delle
carriere dei ricercatori, della loro autonomia e del loro accesso a
specifici programmi di finanziamento nazionali e internazionali e
della loro mobilita’ in sede internazionale; definizione dei
fabbisogni informativi, nei settori della formazione superiore e
della ricerca, e, in raccordo con la direzione generale per i
contratti, gli acquisti, per i sistemi informativi e la statistica,
progettazione delle banche dati e delle operazioni di acquisizione,
rilascio, controllo ed elaborazione dei dati anche ai fini
dell’inserimento degli stessi nelle anagrafi degli studenti, della
ricerca, della valutazione; promozione dell’internazionalizzazione
della formazione superiore e della ricerca; promozione dell’attivita’
di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.
2. Nell’ambito del Dipartimento operano la segreteria tecnica di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, gli Uffici di supporto degli Organismi previsti dalla
normativa in materia di universita’, alta formazione e ricerca.
3. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 2 uffici dirigenziali non generali.
4. Il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;
b) direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore;
c) direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca.
5. La direzione generale per la programmazione, il coordinamento e
il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, che si
articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli obiettivi pluriennali del sistema
universitario;
b) finanziamento del sistema universitario;
c) finanziamento e programmazione dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
d) finanziamento degli interventi per l’edilizia universitaria e
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e per le residenze;
e) cura dei rapporti con gli altri Ministeri, con le Regioni e con
il mondo imprenditoriale in materia di formazione superiore,
assicurandone il coordinamento;
f) istituzione e accreditamento delle universita’ e delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) controllo sugli statuti e sui regolamenti adottati dalle
universita’ e dai soggetti sottoposti al controllo ministeriale,
nonche’ sui regolamenti delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
h) programmazione e gestione delle procedure nazionali per il
reclutamento dei docenti universitari;
i) gestione delle procedure di reclutamento dei docenti e del
personale tecnico-amministrativo delle Istituzioni per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
l) monitoraggio dei bilanci degli atenei, coordinamento
nell’implementazione della contabilita’ economico-patrimoniale,
coordinamento dell’attivita’ dei rappresentanti ministeriali presso
gli organi di controllo degli atenei;
m) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali
per l’alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo
aree sottoutilizzate.
6. La direzione generale per lo studente, lo sviluppo e
l’internazionalizzazione della formazione superiore si articola in n.
7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione degli interventi di competenza statale in materia di
diritto allo studio, con monitoraggio sui livelli essenziali delle
prestazioni, e valorizzazione del merito degli studenti nelle
universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
b) procedure di accreditamento dei corsi di studio e dottorato di
ricerca;
c) programmazione degli accessi e definizione delle procedure
nazionali per l’iscrizione ai corsi di studio universitari e alle
scuole di specializzazione a numero programmato;
d) accreditamento dei collegi universitari e residenze
universitarie;
e) indirizzi e strategie in materia di rapporti delle universita’
con lo sport;
f) coordinamento, promozione e sostegno dell’attivita’ di
formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita’;
g) servizi di orientamento, tutorato e job placement in raccordo
con il tessuto imprenditoriale;
h) raccordo con la direzione generale per il personale scolastico
in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli
insegnanti;
i) valutazione e certificazione delle equivalenze dei titoli di
studio e delle carriere degli studenti;
l) programmazione e gestione degli esami di stato per iscrizione
agli ordini e collegi professionali; procedure di accesso
all’esercizio professionale, riconoscimento abilitazioni conseguite
all’estero;
m) internazionalizzazione del sistema della formazione superiore e
monitoraggio della normazione europea a riguardo; integrazione delle
autonomie universitarie e delle Istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica nello Spazio europeo dell’educazione
superiore;
n) promozione, coordinamento e incentivazione dei programmi di
mobilita’ internazionale degli studenti;
o) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli
studenti e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e
musicale.
7. La direzione generale per il coordinamento, la promozione e la
valorizzazione della ricerca, che si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in
ambito nazionale, europeo e internazionale;
b) valorizzazione delle carriere dei giovani ricercatori, della
loro autonomia e del loro accesso a specifici programmi di
finanziamento nazionali e internazionali nell’ambito dello Spazio
europeo della ricerca;
c) indirizzo, vigilanza e coordinamento, normazione generale e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
e) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali e
comunitari;
f) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali
per la ricerca e l’alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali
e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di
ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) promozione della cultura scientifica;
m) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo
regolamento, nonche’ della gestione dei fondi strutturali dell’Unione
europea;
n) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e
negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi
fondi;
o) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e
multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione
interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli
bilaterali di cooperazione scientifico-tecnologica;
p) gestione dei rapporti con gli organismi internazionali collegati
al sistema della ricerca e cura delle attivita’ legate
all’individuazione e rinnovo degli esperti ed addetti scientifici
presso le rappresentanze diplomatiche italiane all’estero;
q) supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attivita’ del
Comitato di esperti per la politica della ricerca e del Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca.

Art. 7

Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali svolge funzioni nelle
seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica
finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del
Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di
gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica
ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e
formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e
affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del
Ministero e connessione con i sistemi informativi dei settori
universita’, ricerca e alta formazione artistica, musicale e
coreutica; innovazione digitale nell’amministrazione e nelle
istituzioni scolastiche; elaborazioni statistiche in materia di
istruzione scolastica, universitaria e dell’alta formazione artistica
e musicale; promozione di elaborazioni e di analisi comparative
rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali. Cura dei
rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di
istruzione scolastica, in raccordo con il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, al fine di favorire i
processi di internazionalizzazione dell’istruzione. Cura dei rapporti
con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto
gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione
scolastica. Cura dei rapporti per le materie di competenza del
Ministero con l’Agenzia per l’Italia digitale. Predisposizione della
programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei
finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche di
coesione sociale relative al settore dell’istruzione; attivita’ di
coordinamento connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia
scolastica, in raccordo con le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e delle regioni ed enti locali.
Coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse agli obblighi di
trasparenza dell’Amministrazione di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. Coordinamento e
monitoraggio della gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico a
livello centrale, indirizzando l’attivita’ degli uffici relazioni con
il pubblico a livello periferico; promozione dell’attivita’ di
comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza.
2. Al Dipartimento sono assegnati, per l’espletamento dei compiti
di supporto, n. 3 uffici dirigenziali non generali, di cui uno con
funzioni di autorita’ di audit, in conformita’ con i regolamenti sui
fondi strutturali europei destinati al settore istruzione.
3. Il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali comprende i seguenti uffici
di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
b) direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica;
c) direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale.
4. La direzione generale per le risorse umane e finanziarie, che si
articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni
e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche
del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del
Ministero;
b) reclutamento e formazione generale del personale Ministero;
c) amministrazione del personale del Ministero;
d) relazioni sindacali e contrattazione;
e) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l’applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati;
f) mobilita’ generale del personale del Ministero;
g) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale
dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero e al
personale assegnato agli uffici dell’Amministrazione centrale;
h) pianificazione e allocazione delle risorse umane;
i) servizi generali per l’amministrazione centrale, ivi compresa la
gestione delle biblioteche;
l) cura dell’adozione di misure finalizzate a promuovere il
benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire
consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di
analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di
competenza;
m) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del
contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
n) trattazione del contenzioso concernente il personale
amministrativo dirigente di seconda fascia e il personale iscritto
nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell’Amministrazione
centrale, nonche’ del contenzioso relativo sia al personale con
qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima
Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali,
sia ai dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la titolarita’ di
Uffici scolastici regionali;
o) gestione delle attivita’ rientranti nella competenza
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti
l’applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravita’ a
carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio
presso l’amministrazione centrale e del personale dirigenziale di
seconda fascia, nonche’ per tutte le sanzioni disciplinari a carico
del personale dirigenziale di prima fascia;
p) cura delle attivita’ connesse ai procedimenti per
responsabilita’ penale, amministrativo-contabile e disciplinare a
carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e
delle aree funzionali in servizio presso l’Amministrazione centrale,
del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio
presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici
regionali, nonche’ dei dirigenti di seconda fascia cui e’ affidata la
titolarita’ degli Uffici scolastici regionali;
q) funzione di coordinamento e monitoraggio delle azioni connesse
agli obblighi di trasparenza dell’Amministrazione di cui al decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
r) adozione delle misure di attuazione del programma triennale per
la trasparenza e l’integrita’ del Ministero e delle azioni
finalizzate alla realizzazione degli obiettivi in tema di
trasparenza, valutazione e merito;
s) attivita’ di supporto alla definizione della politica
finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per
il documento di decisione di finanza pubblica;
t) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici
regionali;
u) coordinamento dell’attivita’ di predisposizione del budget
economico, della relativa revisione e del consuntivo economico;
v) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della
redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di
stabilita’, dell’attivita’ di rendicontazione al Parlamento e agli
organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in
coordinamento con i dipartimenti;
z) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di
gestione per garantire la coerenza dell’utilizzo dei fondi
finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione delle politiche relative
ai settori di competenza del Ministero;
aa) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai
soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;
bb) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
cc) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione
alle destinazioni per essi previste;
dd) predisposizione degli atti connessi con l’assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita’ e ai centri di
costo;
ee) coordinamento, organizzazione, formazione della funzione di
revisione contabile nelle istituzioni scolastiche e predisposizione
del piano annuale di conferimento delle funzioni di revisione
contabile;
ff) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento;
gg) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi
finanziari e dell’andamento della spesa;
hh) assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni
scolastiche, nell’ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua
gestione;
ii) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
ll) attivita’ di assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
periferici;
mm) verifiche amministrativo-contabili presso le istituzioni
scolastiche ed educative, anche per il tramite dei revisori dei
conti.
5. La direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica, che si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita’
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell’amministrazione centrale;
b) consulenza all’amministrazione periferica in materia
contrattuale;
c) gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti
strumentali dell’amministrazione centrale;
d) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni
generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;
e) elaborazione del piano acquisti annuale;
f) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo
dell’istruzione;
g) gestione dei contratti che afferiscono al sistema informativo e
alle infrastrutture di rete;
h) monitoraggio del sistema informativo dell’istruzione, ai sensi
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
i) svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell’amministrazione digitale, in raccordo con la direzione generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale;
l) progetti e iniziative comuni nell’area dell’ICT e della societa’
dell’informazione con altri Ministeri e istituzioni;
m) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale per quanto
attiene i sistemi informativi automatizzati;
n) gestione della rete di comunicazione del Ministero, definizione
di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica ed i
servizi di interconnessione con altre amministrazioni;
o) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai
processi connessi all’utilizzo del protocollo informatico, alla
gestione dei flussi documentali e alla firma digitale;
p) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del
sistema informativo;
q) progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell’ambito dei procedimenti amministrativi del Ministero a supporto
del sistema scolastico;
r) gestione dell’Anagrafe degli alunni, dell’Anagrafe degli
studenti e dei laureati e dell’Anagrafe della ricerca, in raccordo
con le direzioni generali competenti. Cura delle intese per l’accesso
ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto
della tutela della privacy;
s) raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione
di dati riguardanti il settore dell’istruzione, universita’ e
ricerca;
t) concorso, in collaborazione con l’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione,
all’implementazione di banche dati finalizzate alla valutazione del
sistema dell’istruzione e al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche ed educative;
u) elaborazione di studi ed analisi funzionali all’attivita’ dei
dipartimenti e delle direzioni generali, relativamente ad aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza;
v) pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema
informativo per il settore della formazione superiore, in raccordo
con il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca;
z) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;
aa) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in
coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione e i
Dipartimenti del Ministero;
bb) gestione dell’infrastruttura del sito web dell’Amministrazione;
cc) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti
all’informazione e alla relativa divulgazione;
dd) gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico a livello
centrale e indirizzo dell’attivita’ degli uffici relazioni con il
pubblico a livello periferico.
6. Nell’ambito della direzione generale per i contratti, gli
acquisti e per i sistemi informativi e la statistica opera il
servizio di statistica istituito a norma dell’articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per
tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del
Ministero.
7. La direzione generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale, che si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli interventi strutturali e non strutturali
nell’ambito delle attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e
all’edilizia scolastica;
b) individuazione delle priorita’ in materia di valutazione e
promozione di appositi progetti;
c) attuazione delle normative di competenza del Ministero in
materia di edilizia scolastica;
d) studio di soluzioni innovative per la messa in sicurezza e la
rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico;
e) individuazione di un nuovo modello architettonico di scuola, con
particolare attenzione al risparmio energetico, alle innovazioni
digitali e alle correlate attivita’ didattiche ed organizzative dei
plessi scolastici;
f) rapporti con l’Agenzia per i beni confiscati alla criminalita’
organizzata;
g) gestione del Fondo unico per l’edilizia scolastica;
h) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all’attuazione
delle politiche di coesione sociale relative al settore
dell’istruzione;
i) partecipazione ad iniziative europee finanziate con fondi
finalizzati allo sviluppo economico e all’attuazione delle politiche
di coesione sociale relative al settore istruzione;
l) opportunita’ di finanziamento a valere sui fondi internazionali
e comunitari, pubblici e privati;
m) programmazione, monitoraggio e attuazione di programmi e
iniziative finanziate con i Fondi strutturali europei e con i fondi
per le politiche di coesione in materia di istruzione;
n) raccordi con le altre istituzioni europee, nazionali e
territoriali per il coordinamento dei programmi;
o) autorita’ di gestione del programma operativo nazionale del
Fondo sociale europeo ‘Competenze per lo sviluppo’ e del Programma
operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale ‘Ambienti
per l’Apprendimento’ nelle regioni dell’obiettivo ‘Convergenza’ –
Programmazione e gestione delle risorse nazionali del Fondo aree
sottoutilizzate;
p) autorita’ di certificazione del Programma operativo nazionale
del Fondo sociale europeo ‘Competenze per lo sviluppo’ e del
Programma operativo nazionale del Fondo europeo di sviluppo regionale
‘Ambienti per l’apprendimento’ nelle regioni dell’obiettivo
‘Convergenza’;
q) attuazione delle linee strategiche per la digitalizzazione delle
istituzioni scolastiche;
r) la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi e applicazioni
nell’ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema
scolastico;
s) cura dei rapporti con l’Agenzia per l’Italia digitale, per
quanto attiene i processi d’innovazione nella didattica;
t) progettazione, sviluppo e supporto di processi, anche formativi,
di innovazione digitale nelle scuole e delle azioni del Piano
nazionale scuola digitale;
u) editoria digitale, in raccordo con la Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione;
v) sperimentazione di soluzioni tecnologiche volte a favorire e
supportare i processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso
la collaborazione con aziende, organizzazioni e associazioni di
settore.

Art. 8

Uffici scolastici regionali

1. Gli uffici scolastici sono uffici di livello dirigenziale
generale o, in relazione alla popolazione studentesca della relativa
Regione, di livello non generale, cui sono assegnate le funzioni
individuate nel comma 2. Gli uffici scolastici hanno dimensione
regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero
complessivo degli uffici scolastici regionali e’ di 18, di cui 14 di
livello dirigenziale generale.
2. L’Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni,
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard
programmati; cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria
competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione
a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233. Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale adotta,
per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i
contratti individuali di lavoro. Per gli uffici scolastici regionali
in cui e’ preposto un dirigente di livello non generale, il dirigente
di livello generale della direzione generale per le risorse umane e
finanziarie adotta, su proposta del predetto dirigente titolare
dell’ufficio scolastico regionale, gli atti di incarico e stipula i
contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia.
Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita’
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell’amministrazione regionale. Nella prospettiva
della graduale attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita’
istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti
fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale
sul territorio supportando la flessibilita’ organizzativa, didattica
e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle province e della regione nell’esercizio
delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con
la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l’amministrazione
regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale,
per l’offerta formativa integrata, l’educazione degli adulti, nonche’
l’istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti
scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali
paritarie e non paritarie, nonche’ sulle scuole straniere in Italia;
svolge attivita’ di verifica e di vigilanza al fine di rilevare
l’efficienza dell’attivita’ delle istituzioni scolastiche; valuta il
grado di realizzazione del piano per l’offerta formativa; assegna
alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed
esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali,
non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all’Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle
informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione
passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale
della scuola, nonche’ del personale amministrativo in servizio;
supporto alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in
raccordo con la direzione generale delle risorse umane e finanziarie,
in merito alla assegnazione dei fondi alle medesime istituzioni.
L’Ufficio scolastico regionale cura, inoltre, le attivita’ connesse
ai procedimenti per responsabilita’ penale, amministrativo-contabile
e disciplinare a carico del personale amministrativo in servizio
nell’Ufficio scolastico regionale esclusi i dirigenti di prima fascia
e fatte salve le competenze di cui all’articolo 7, comma 4, lettere
m) e o).
3. L’Ufficio scolastico regionale e’ organizzato in uffici
dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni
sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e
di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali
competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni
relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale
per le risorse umane e finanziarie; alla gestione delle graduatorie e
alla gestione dell’organico del personale docente, educativo e Ata ai
fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti
scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo
sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell’edilizia
scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di
integrazione degli alunni immigrati; all’utilizzo da parte delle
scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali
competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la
migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente
abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione
studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza
dell’obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con
le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e’ costituito
l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all’articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione.
6. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne
l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi
l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano
negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui
compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, di cui e’ titolare
un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, di cui e’
titolare un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4
uffici dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, di
cui e’ titolare un dirigente di livello non generale, si articola in
n. 6 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la
trattazione degli affari riguardanti l’istruzione in lingua slovena
ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n. 7
posizioni dirigenziali non generali per l’espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
g) l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di cui e’ titolare
un dirigente di livello generale, si articola in n. 10 uffici
dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l’Ufficio scolastico regionale per la Liguria, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 5 uffici
dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 14
uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, di cui e’ titolare
un dirigente di livello generale, si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali e in n. 5 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l’Ufficio scolastico regionale per il Molise, di cui e’ titolare
un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici
dirigenziali non generali e in n. 3 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, di cui e’ titolare
un dirigente di livello generale, si articola in n. 7 uffici
dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 11
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, di cui e’
titolare un dirigente di livello generale, si articola in n. 12
uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali
non generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, di cui e’ titolare
un dirigente di livello non generale, si articola in n. 4 uffici
dirigenziali non generali e in n. 4 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto, di cui e’ titolare
un dirigente di livello generale, si articola in n. 8 uffici
dirigenziali non generali, e in n. 9 posizioni dirigenziali non
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal titolare dell’Ufficio scolastico
regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di
categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta il decreto
ministeriale di natura non regolamentare per la definizione
organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale.

Art. 9

Corpo ispettivo

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la
funzione ispettiva tecnica, e’ collocato, a livello di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal
capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza
funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali.
Le modalita’ di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono
determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.

Art. 10

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, nonche’ alla definizione dei relativi compiti, si provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta dei capi Dipartimento interessati, sentite
le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non
regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 11

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale e delle aree prima, seconda e terza del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono individuate
nell’allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima
fascia, di cui alla Tabella A allegata al presente regolamento, e’
compreso un posto di funzione dirigenziale di livello generale presso
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia, di cui alla predetta Tabella A, sono compresi dieci posti di
funzione dirigenziale di livello non generale presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e l’Organismo indipendente di
valutazione della performance-OIV.
4. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del
Ministero e’ inserito nei ruoli del personale dirigenziale del
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e’ inserito nel
ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, con proprio
successivo decreto, effettuera’ la ripartizione dei contingenti di
personale dirigenziale e non dirigenziale, come sopra determinati,
nelle strutture in cui si articola l’Amministrazione, nonche’,
nell’ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e
profili professionali. Detto provvedimento sara’ tempestivamente
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12

Disposizioni sull’organizzazione

1. Ogni due anni, l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a
verifica, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita’ ed
efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione
dell’articolo 117 della Costituzione.

Art. 13

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e’
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 2011, n. 132.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore
dopo 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Letta

Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Carrozza

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D’Alia

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 2390

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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