Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1900 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I promittenti venditori Z. e C. citarono in giudizio il promissario acquirente P. perchè fosse dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempienza del convenuto e questo fosse condannato al risarcimento dei danni. Il P., rilevato che una parte del fabbricato promesso in vendita risultava costruito in assenza di concessione e che per stipulare l’atto definitivo occorreva procedere all’abbattimento di quella parte, chiese emettersi condanna ex art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo di vendita originariamente pattuito.

II Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda dei promittenti venditori, dichiarò risolto il contratto preliminare, nonchè il diritto dei promittenti stessi a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra. La Corte d’appello di Catania ha confermato la prima sentenza.

Propone ricorso per cassazione il P. attraverso tre motivi.

Rispondono con controricorso la Z. ed il C..

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, benchè la rubrica del motivo denunzi violazione di legge e vizi della motivazione, esso si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia e di una diversa interpretazione degli atti di causa senza neppure enunciare (in relazione alla richiesta interpretazione) i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati. Significative a tal riguardo sono le stesse frasi utilizzate nel motivo di ricorso: "la circostanza in questione e cioè la demolizione del corpo di fabbrica aggiunto … non è vera e contrariamente a quanto assunto dalla Corte di merito non risulta assolutamente confermata dalle scritture dalla stessa richiamate … la Corte dfappello di Catania è incorsa in una evidente errata valutazione di un documento decisivo …".

Altrettanto inammissibile è il secondo motivo attraverso il quale il ricorrente censura il punto della sentenza in cui s’afferma accertato che il garage abusivo è stato realizzato dallo stesso P..

La censura risulta svolta attraverso la trascrizione di un breve brano della CTU nel quale s’afferma (peraltro, per inciso) che "senza entrare nel merito del garage sicuramente abusivo e comunque realizzato in epoca antecedente alla promessa di vendita..". Il motivo difetta d’autosufficienza, siccome la trascrizione di quel mero brano posto tra parentesi di un discorso (evidentemente) più vasto non consente di comprendere, ai fini della richiesta delibazione, nè il fatto, nè la sua decisività.

Inammissibile è pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza per aver rifiutato di disporre una CTU non disposta in primo grado. Il motivo si risolve nell’affermazione secondo cui "la Corte di merito, con una incompleta, illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione ha ritenuto non ammettere", senza alcun cenno alla motivazione stessa ed alle concrete ragioni per le quali essa sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Laddove, invece, la sentenza perviene, in modo congruo e logico, alla predetta decisione in base al ragionamento che qui non è neppure il caso di ripetere e che è contenuto nelle pagg.

12 e 13 del provvedimento stesso. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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