Svolgimento del processo
Con sentenza del 28-11-2005 il Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento proposta da P.F. e da C.E. nei confronti dell’Assitalia s.p.a., quale impresa designata per il F.G.V.S, per i danni riportati a seguito di incidente occorso con veicolo rimasto sconosciuto. Il Tribunale ha ritenuto che gli appellanti non hanno fornito la prova che la responsabilità del fatto era addebitabile ad un veicolo rimasto sconosciuto, condividendo e facendo proprie le perplessità manifestate dal giudice di primo grado.
Propongono ricorso per cassazione P.F. e da C. E. con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l’Assitalia.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo viene denunziata violazione degli artt. 112, 115, 116, 61 e 191 c.p.c., art. 2947 c.c.. e L. n. 990 del 1969 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – motivazione apparente.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha confermato la decisione di primo grado con una motivazione per relationem, senza esprimere le ragioni della conferma della suddetta pronunzia e senza esaminare i motivi di impugnazione, in particolare con riferimento alla deposizione del teste L., disattendendole conclusioni del c.t.u. e non applicando l’ipotesi sussidiaria dell’art. 2052 c.c., comma 2. 2. Il motivo è fondato.
Il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda attrice sul rilievo che dai testi escussi non emergeva la prova sufficiente che la responsabilità del fatto fosse addebitabile ad un veicolo rimasto sconosciuto condividendo sul punto i dubbi e le perplessità del giudice di primo grado.
3. Si osserva che è legittima la motivazione per relationem solo quando il giudice dell’appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame.
4. Nella scarna motivazione non si rinviene quali siano le ragioni che hanno indotto il giudice dell’impugnazione alla condivisione di dubbi e delle perplessità manifestati dal giudice di primo grado e quali siano le circostanze che hanno determinato tali dubbi.
Non vi è alcuna risposta alle censure formulate con l’atto di appello, riportato in ricorso, relative alla deposizione del teste L. ed al motivo per cui è stata disattesa tale deposizione in relazione alle altre.
Nella sentenza impugnata viene inoltre posta in rilievo la circostanza, ai fini del rigetto della domanda, che i le parti danneggiate non hanno richiesto l’intervento di alcuna pubblica autorità, senza fornire alcuna motivazione, come denunciato con l’atto di appello, in ordine alla testimonianza del teste M. che ha dichiarato di aver veduto salire gli attori su un’ambulanza immediatamente dopo il sinistro.
Il motivo è accolto in tali termini, con assorbimento del resto, con rinvio al Tribunale di Roma che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;cassa rinvia ad altra sezione del Tribunale di Roma che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.