Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 28-09-2011, n. 35267

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Presidente della Corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibile, per palese difetto di specificità dei motivi, l’appello presentato da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup..

In particolare, l’ordinanza impugnata aveva constatato la mancanza di ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, quanto all’esistenza di seri e convergenti indizi di responsabilità a carico dell’imputato e alla dosimetria della pena, e gli assunti apodittici e congetturali dell’appellante.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento, contestando la legittimità della decisione adottata dal giudici di appello al di fuori del dibattimento e la valutazione di aspecificità dei motivi di appello.

L’ordinanza risulterebbe, inoltre, affetta da nullità perchè notificata presso il difensore e non presso il domicilio eletto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con riferimento al primo profilo di censura, basti qui ribadire che l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza prima del dibattimento. L’art. 591 cod. proc. pen. non richiede infatti che il procedimento relativo si svolga nel contraddittorio delle parti. Pertanto, è legittima la declaratoria de plano di inammissibilità dell’appello.

3. Anche la seconda censura mossa all’ordinanza impugnata – relativa alla motivazione – è del tutto destituita di fondamento, in quanto la valutazione operata dal Giudice dell’appello, per la sua correttezza logico-argomentativa, si sottrae alle critiche come sopra formulate. Invero, la mancanza di specificità del motivo di impugnazione deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche – come nella specie – per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità.

Nel caso in esame, l’atto di impugnazione era inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità, avendo con l’appello l’imputato denunciato genericamente l’insufficiente valenza degli elementi probatori a carico e l’eccessività della pena.

4. Merita identica sorte anche l’ultima censura. La notificazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione proposta non attribuisce a questa giuridica esistenza ma rappresenta un adempimento esteriore, autonomo e successivo, che assolve alla precisa funzione di dare notizia ai soggetti interessati della esistenza del provvedimento agli effetti della decorrenza del termine per presentare contro di esso ricorso per cassazione. Gli eventuali vizi di notifica dell’ordinanza, pertanto, non possono dedursi come motivi di nullità della stessa, attenendo il suddetto incombente al momento conoscitivo dell’atto e non al suo perfezionamento.

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’Inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

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