Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con atto (n. 1652/2008) il sig. G.B. ha adito questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti nell’epigrafe indicati.
Espone di essere dipendente del Ministero dell’interno inquadrato nell’area B, posizione economica B3 super con decorrenza 1.1.2004, e di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura di riqualificazione a n. 232 posti per l’accesso all’area C, posizione economica C1.
Riferisce che l’art. 5 del bando di concorso ha previsto lo svolgimento di una prova selettiva (n. 80 quesiti) ed in caso di parità di punteggio tra i candidati, all’esito di tale prova, l’applicazione secondo il seguente ordine dei seguenti criteri specificamente indicati nella lex specialis: "a) posizione economica di provenienza; b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) originaria posizione nel ruolo d’anzianità; d) criteri generali per gli inquadramenti".
Afferma di essere stato collocato in posizione non utile (posto n. 438) della graduatoria provvisoria all’esito dell’applicazione dei richiamati criteri e, successivamente, anche nella graduatoria definitiva di merito.
Avverso i provvedimenti, in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
– Violazione dell’art. 5 dei decreti del Capo dipartimento in data 27.4.2007 nella parte in cui stabilisce e definisce, a parità di punteggio, le modalità applicative dei criteri sopra riferiti; violazione dell’art. 15 del C.C.N.L. del comparto Ministeri per i quadrienni 1998/2001, 2001/2005 e del susseguente contratto collettivo integrativo, avente ad oggetto "procedure di riqualificazione del personale del’Amministrazione civile dell’Interno"; violazione e disapplicazione del D.P.R. n. 487/1994; eccesso di potere sotto differenti profili.
Lamenta, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 5, sopra richiamata, la disapplicazione, nei riguardi dei candidati che hanno conseguito posizione di parità a seguito dello svolgimento della prova selettiva, del criterio sub c) (l’originaria posizione nel ruolo di anzianità) e l’applicazione, in luogo di quest’ultimo, del quarto criterio sub d) (criteri generali per gli inquadramenti).
Deduce che l’applicazione del criterio sub c), secondo l’ordine di priorità indicato nel bando di selezione avrebbe comportato il suo collocamento in posizione utile nella graduatoria finale di merito.
Con apposita memoria l’Amministrazione ministeriale ha controdedotto ai motivi di ricorso, asserendo che la disapplicazione del criterio sub c) si è resa necessaria alla luce della circostanza che la parità di punteggio si è verificata tra i candidati partecipanti alla prova selettiva appartenenti a profili professionali diversi, e che tale circostanza ha impedito di dare rilievo al parametro dato dalla originaria posizione di ruolo con conseguente diretta applicazione del criterio sub d), anche in considerazione di quanto previsto nella circolare ministeriale esplicativa, pubblicata il 14.5.2007.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il Collegio, ai fini del decidere, non può che rinviare a precedenti giurisprudenziali della Sezione (n. 2761 del 2006 e n. 7634/2009, confermati dal Giudice d’appello (rispettivamente con decisione n. 2909/2008 e 2489/2011).
Nella fattispecie in esame, concernente la progressione verticale di carriera del personale appartenente all’area B nella superiore area C, posizione economica C1, l’Amministrazione, dovendo procedere a graduare la posizione dei candidati, in numero superiore ai posti disponibili messi a concorso, che avevano conseguito parità di punteggio all’esito della prova preselettiva (punti 80/80), si è determinata nel senso di applicare i primi due criteri previsti dall’art. 5 del bando di selezione (posizione economica di provenienza ed anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza); persistendo ancora una posizione di parità tra i candidati in misura eccedente rispetto ai posti disponibili, l’Amministrazione ha proceduto a disapplicare il criterio sub c), mediante il diretto rinvio al quarto criterio e, segnatamente, a quello relativo all’età anagrafica dei concorrenti, con conseguente collocazione del sig. B. in posizione non utile ai fini dell’avanzamento nella superiore area C.
Osserva, al riguardo, il Collegio che l’art. 5, comma 7 del bando di selezione espressamente prevede che "Al termine della correzione sarà redatta una graduatoria tra coloro che abbiano risposto esattamente almeno al 50% dei quesiti. A parità di punteggio tra i candidati si terranno presenti, nell’ordine i seguenti criteri: "a) posizione economica di provenienza; b) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza; c) originaria posizione nel ruolo d’anzianità; d) criteri generali per gli inquadramenti".
Occorre in proposito rilevare che, per costante orientamento giurisprudenziale, la prescrizione contenuta nella lex specialis ed in particolare l’applicazione dei suddetti criteri nell’ordine sopra riferito, costituisce clausola del bando direttamente applicabile e non derogabile nei casi in cui non sia espressamente previsto dallo stesso bando di selezione, in virtù del generale principio di par condicio del concorrenti e di trasparenza dell’azione amministrativa.
In particolare, per quel che concerne la limitata portata applicativa del terzo criterio asserita dall’Amministrazione, se ne deve rilevare l’illegittimità, posto che alcun riferimento è espressamente riscontrabile nello stesso bando, e che tale impostazione altro non potrebbe che ritenersi viziata da illogicità in virtù di una sua inoperatività conseguente alla ovvia partecipazione alla procedura selettiva aperta a tutti i dipendenti senza alcuna preclusione di ruolo o di profilo professionale.
Ne consegue, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto far applicazione prima del criterio della posizione nel ruolo d’anzianità dei concorrenti e solo successivamente del criterio della maggiore età anagrafica, il che avrebbe consentito al ricorrente di conseguire una posizione utile ai fini del loro inquadramento nella superiore area C.
Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del presente ricorso.
Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento nei riguardi dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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