Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello dell’Aquila con sentenza del 21.11.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale del lavoro di Chieti del 20.10.2008 con la quale erano stata rigettata l’opposizione proposta dalla società Sirtel avverso la cartella esattoriale emessa dall’INAIL per il pagamento di contributi previdenziali e delle relative sanzioni.
La Corte territoriale rilevava che il ritardo nella costituzione dell’INAIL non poteva essere interpretato come ammissione dei fatti, che l’eccezione concernente la notifica della cartella perchè non accompagnata dal titolo non era stata proposta in prime cure, che – circa il merito della controversia – non era stato contestato il pagamento di una retribuzione superiore a quella denunciata e da ultimo che l’istallazione e manutenzione di antenne era attività più pericolosa di quella originariamente inquadrata come lavorazione di trasmittenti e riceventi. Pertanto era dovuto il diverso inquadramento con applicazione di una tariffa più cara.
Ricorre la Sirtel con 4 motivi, resiste l’INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione con violazione dell’art. 134 c.p.c., n. 4 e dell’art. 118 c.p.c.: manca una ricostruzione puntuale dei fatti di cui è processo, della decisione di prime cure, dei motivi di impugnazione e delle ragioni (ivi compresi le norme di legge applicate) del rigetto dell’appello.
La doglianza è infondata: la sentenza precisa l’oggetto del contendere e la domanda proposta in primo grado, ricostruisce, sia pure sinteticamente, i motivi di appello, sia quelli di contenuto processuale che quelli concernenti il merito, e le ragioni per cui è stata confermata la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 290, 414, 415, 437 c.p.c., per avere escluso preclusioni e decadenze formatesi in danno dell’INAIL, nonostante la mancata costituzione dello stesso Istituto nel procedimento RGn. 1486/98.
Il motivo appare infondato e presenta numerosi profili di inammissibilità.
La Corte territoriale si è limitata a ricordare che alla luce dell’art. 416 c.p.c. "dal ritardo nella costituzione consegue la decadenza dalla proposizione di eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio" ma che il ritardo non può essere interpretato come ammissione dei fatti o non resistenza alla domanda, conseguenze che non discendono neppure da una situazione di contumacia. Tali affermazioni non sembrano in sè e per sè contestate nel motivo, nel quale si allega l’impossibilità per il giudice di prime cure di valutare alcuni documenti (v. pag. 13 del ricorso) prodotti dall’INAIL o alcuni accertamenti ispettivi. Tuttavia in ordine a tali doglianze il ricorso non soddisfa il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione perchè non si producono tali documenti, non se ne specifica chiaramente il contenuto, non si indica la rilevanza che tali documenti avrebbero avuto nella decisione di prime cure, non si riportano neppure i motivi di appello con i quali sarebbe stato prospettata la questione e pertanto la Corte non è in grado di verificare se la risposta che la Corte di appello ha offerto in sentenza sia errata o carente.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 389 del 1989 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 63 e 67, ed il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Si allega nel motivo che in realtà il giudice aveva riunito due procedimenti rubricati rispettivamente ai n. 1148/98 ed al numero 541/06 che, pur definiti in un’unica sentenza, conservavano la loro autonomia strutturale. Nel primo giudizio si era sollevata l’illegittimità anche dal punto di vista formale della cartella esattoriale; avrebbe errato la Corte di appello nel considerare tali eccezioni non proposte in primo grado perchè invece erano state avanzate nel già ricordato primo giudizio.
Il motivo appare inammissibile in quanto, come per il precedente, non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso; non è stato prodotto l’atto di opposizione cui si ci riferisce nel motivo, non si è ricostruito come abbia deciso il giudice di prime cure in ordine alle pretese irregolarità della cartella esattoriale, nè si sono ricostruiti dettagliatamente i motivi di appello attraverso i quali si sarebbero fatte valere tali irregolarità.
L’affermazione in sentenza per cui l’eccezione relativa alla notifica della cartella è inammissibile perchè non proposta in primo grado non è contrastata da idonea documentazione (o anche da una ricostruzione puntuale della situazione processuale nel ricorso in cassazione con specifici richiami al materiale processuale in atti) che attesti l’inesattezza di tale affermazione o la rituale proposizione di altre eccezioni non esaminate dalla Corte territoriale, nonostante la loro idonea riproposizione in grado di appello.
Con l’ultimo motivo si allega il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Il codice tariffario dell’attività svolta dalla ditta secondo la riclassificazione INAIL non era di fatto corrispondente all’attività effettivamente svolta.
Il motivo appare infondato: la Corte territoriale ha accertato che era pacifico che la società ricorrente curasse la installazione e manutenzione di antenne, attività più pericolosa di quella connessa alla lavorazione di apparecchi trasmittenti e riceventi, oggetto dell’originale inquadramento con un tasso inferiore. La Corte ha anche osservato che sul punto non rileva la mancata installazione di tralicci, in quanto tale elemento non esclude la pericolosità anche della semplice installazione di antenne. Ora sul punto la motivazione appare congrua e logicamente coerente; nel motivo si allegano considerazioni dirette ad una riqualificazione del fatto, inammissibile in questa sede; sul tipo di lavorazione eseguita dalla società vi è stato un accertamento dei giudici di merito adeguatamente motivato e il motivo del ricorso non specifica neppure quando le osservazioni riportate siano state introdotte in giudizio e come siano state, eventualmente, riproposte in appello. Ci si riferisce anche a missive della stessa società non prodotte, nè riportate per intero ed a quanto emerso dalla consulenza tecnica i cui esiti non sono stati riportati analiticamente. Pertanto non solo il motivo solleva censure che tendono, come detto, ad una riqualificazione del fatto già oggetto di accertamento nelle sentenze di merito, ma non soddisfa il principio dell’auto sufficienza del ricorso in cassazione, richiamando documenti non prodotti per esteso, nè trascritti nel ricorso e deduzioni che non si specifica come e quando siano state proposte nelle precedenti fasi del giudizio.
Le spese di lite relative al giudizio di legittimità seguono la socccombenza e vanno liquidate in favore dell’INAIL come da dispositivo. Nulla con riferimento alla SO.GE.T. – sede (OMISSIS) non costituita.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano a favorite dell’INAIL in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.