Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 27/10/2010 il Tribunale di Reggio Calabria, adito dall’indagato F.M. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza in data 14/9/2010 del G.I.P. in sede per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..
Si contestava all’indagato di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata "’ndrangheta", avente natura transnazionale, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, e di altre aree del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di "locali" o "’ndrine", articolate in tre Mandamenti (Ionico, Tirrenico e Centro-Reggio città), aventi un organo di vertice e di coordinamento delle plurime "locali" in esso gravitanti, denominato "Provincia", ed in particolare della ‘ndrina di Rosarno – facente parte del Mandamento Tirrenico – con il compito di assicurare nell’ambito della stessa le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.
In motivazione il Tribunale richiamava le numerose sentenze, che avevano affermato l’esistenza della organizzazione criminosa e si soffermava sulla importanza vitale e strategica, ai fini della operatività della consorteria, dell’organismo di vertice, denominato "Provincia", composto di esponenti di rilievo dell’organizzazione criminosa, sulle modalità di costituzione, sulle competenze e sulla sua consistenza organica, che i precedenti giudicati non avevano avuto modo di approfondire; evocava quindi il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, nonchè i conseguenti servizi di o.p.c., posti in essere dall’autorità inquirente a comprova della esistenza ed operatività della "locale" di Rosarno, della sua organizzazione interne e sui rapporti con le altre "locali"; non dubitava della gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell’indagato, richiamando in particolare l’intercettazione ambientale in data 8/8/2009, nella quale gli interlocutori, identificati per O.D., capo-crimine indiscusso della "Provincia" e M.M. "mastro di giornata" della locale, si dilungano sui riti di affiliazione, riguardanti nuovi adepti, necessari per creare "nuove piante", ossia acquisire nuovi adepti per rimpinguare la compagine associativa, parlano di una prossima riunione, che sarebbe avvenuta presso la c/da Serricella di Rosarno, e il M. riferisce che uno dei nuovi adepti lo porterà "questo del lavaggio… M., che è suo nipote" e sulle successive indagini, che avevano consentito di acclarare non solo che F.M. è titolare di un autolavaggio e che Z.K. è suo nipote, essendo figlio di una sorella dell’indagato, ma anche che tale riunione si era effettivamente tenuta in data 11/8/09 e ad essa avevano partecipato tra altri coindagati sia il F. che lo Z., controllati poco dopo dai Carabinieri al termine della cerimonia a bordo dell’autovettura VW Golf, condotta dal primo, come dimostrava, tra le altre intercettazioni, una conversazione intercorsa tra il M. e T.B., altro partecipe della riunione, nella quale si faceva riferimento ad una telefonata che il F. aveva fatto a P.B., che insieme a lui aveva partecipato alla riunione, di non passare per una certa strada, in cui vi era un posto di blocco; ritiene infine il Tribunale, quanto al quadro cautelare, inevitabile l’applicazione della massima misura cautelare in forza del titolo del reato e della presunzione di colpevolezza, espressa dal disposto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.
Contro tale decisione ricorre l’indagato personalmente e nel primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione denuncia La violazione degli artt. 309, 125 e 546 c.p.p. in riferimento alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici, richiesta dal difensore prima ancora della presentazione dell’istanza di riesame, inspiegabilmente negata dal P.M., ritualmente eccepita e rimasta senza risposta da parte del tribunale reggino. Tali tabulati avrebbero consentito di acclarare che la telefonata, ritenuta fondamentale riscontro della partecipazione dell’indagato alla riunione, non vi era mai stata.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale e penale in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario ai sensi dell’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..
Sostiene in sintesi il ricorrente che l’ordinanza impugnata non recava alcuna risposta circa le ragioni per le quali le prospettazioni alternative difensive dovevano essere disattese e si sofferma in particolare sulla incongruenza del numero delle iniziazioni, che dovevano essere effettuate nella nota riunione, che nella conversazione in data 9/8/09 dovevano essere cinque e in quella del 14/8/09 il numero da cinque era passato a sei ("tre ne hanno fatti, ne mancano altri tre"). Osserva che dall’elenco dei soggetti menzionati, gli unici che avrebbero potuto ricevere l’affiliazione erano lo Z. e tale P.F., portato da B. M., e che stranamente il P. era sfuggito al provvedimento cautelare, il che consentiva di dubitare che in quella riunione si fosse proceduto alla celebrazione del rito dell’affiliazione, senza contare che la riunione, secondo quanto era emerso dal servizio di osservazione dei Carabinieri, era durata solo 15 minuti. Il dato significativo, che faceva crollare l’impianto accusatorio era che le conversazioni successive, che, malamente interpretate dai giudici del merito, avrebbero dovuto confermare tale assunto, di fatto sconfessavano la premessa. Ad avviso del ricorrente lo scopo della riunione, come era emerso da varie informazioni testimoniali, aveva una natura lecita e riguardava la vendita di una partita di mandarini primizi. D’altronde l’ordinanza impugnata non conteneva alcun riferimento a fatti o comportamenti di natura mafiosa, riconducibili al F., onde la "mera affectio societatis", rappresentata al limite dal contenuto dell’intercettazione del 9/8/09, non sarebbe bastata da sola a dimostrare l’inserimento nella consorteria mafiosa del ricorrente e di conseguenza legittimare l’asserita sussistenza della gravità indiziaria e quindi la custodia cautelare inframuraria.
Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.
Destituita di fondamento è innanzi tutto la censura in ordine alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici dell’utenza cellulare intestata all’indagato; essa presuppone che detti tabulati fossero già acquisiti agli atti del P.M. e non trasmessi al giudice del riesame, laddove invece tali atti non risultavano per nulla acquisiti, giacchè la circostanza dell’avvenuto contatto dell’indagato con il compartecipe della riunione, per avvertirlo della presenza del posto di blocco, trovava conferma in una conversazione intercorsa tra il M. e il T., oggetto di intercettazione ambientale.
Le altre censure sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.
Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza e operatività dell’associazione mafiosa, meglio nota come "’ndrangheta", della sua evoluzione storica e della sua propaggine, costituita dalla "’ndrina" di Rosarno, nonchè della partecipazione ad essa dell’indagato e del ruolo ricoperto dal predetto all’interno di tale sodalizio criminoso.
Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il F. fosse da ritenersi partecipe dell’organizzazione criminosa e contribuisse consapevolmente alla sua operatività.
Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.
Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.
Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.
Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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