Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35244 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, adito dall’indagato R.B. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del predetto per il delitto di cui agli artt. 56-81 cpv e 110 c.p., art. 628 c.p., u.c., art. 629 c.p., commi 1 e 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 dal G.I.P. del Tribunale in sede con ordinanza in data 23/12/2010.

La vicenda estorsiva si inseriva nel contesto di una vasta indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Catanzaro, che aveva consentito di far luce su di una serie di estorsioni in danno di una attività turistica-alberghiera sita nel territorio di S,Andrea allo Ionio, gestita da due società: la s.p.a. Iperclub e la s.r.l. Fram Group, obbligate dalla criminalità organizzata locale ad assumere persone da essa indicate e ad accettare forniture di merci e servizi ad essa gradite.

Al R. si contestava il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso con altre persone e in particolare con C.F. e M.M., pericolosi esponenti della criminalità organizzata locale, in danno della s.p.a. Iperclub, essendo stato presente e avendo assunto un ruolo attivo in una riunione programmata al fine di indurre con la forza intimidatoria, derivante dalla qualità dei predetti concorrenti, S.D., direttore p.t. del villaggio turistico, dal M. letteralmente prelevato dalla sua abitazione e condotto presso uno degli appartamenti del villaggio, ad estromettere, previa riunione dei componenti del cd.

"supercondominio" dalla carica di amministratore Ca.Lu. e di eleggere al suo posto il R., grazie al voto favorevole dello stesso S..

Fondava il Tribunale la gravità indiziaria sulle dichiarazioni rese agli inquirenti dal S.D., persona offesa, ritenuta altamente attendibile sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo, nonchè sugli atti di indagini compiuti dalla polizia giudiziaria, e giudicava adeguata, inevitabile e insostituibile la misura cautelare inflitta.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario, e sostiene con argomenti in fatto il non corretto apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie del S.D. e l’erronea applicazione dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il ricorso è inammissibile, giacchè le censure proposte sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della misura cautelare adottata, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente. Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza dell’ipotesi criminosa contestata all’indagato ed in particolare dell’aggravante contestata, nonchè del ruolo ricoperto dal predetto nella vicenda criminosa.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il ruolo del R. fosse indicativo del suo coinvolgimento nell’attività estorsiva e le modalità fossero da ritenersi mafiose. Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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