Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-02-2012, n. 2033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.R. conveniva davanti al tribunale di Treviso la Banca di Credito Cooperativo del Piave e del Livenza, incorporata nel corso del giudizio nella Veneto Banca Società Cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Narrava di aver consegnato alla signora F.M.T., direttrice della filiale di (OMISSIS) della convenuta, nel suo ufficio, in data 24 febbraio 1999, la somma di L. 60.000.000 e quindi altre L. 60.000.000 in data 21 aprile 1999. Tutto ciò allo scopo di accendere un conto corrente per affidare alla banca le somme tutte per investimenti sul mercato mobiliare.

Precisava di non aver mai ricevuto dati documentali di apertura del conto e che avendo la stampa locale, nel maggio del 1999, dato notizia delle gravi irregolarità commesse dalla indicata direttrice nella gestione della filiale suddetta, aveva chiesto invano all’istituto di credito la restituzione della somma. Chiedeva pertanto che venisse accertato che alla aveva effettuato i versamenti predetti presso la filiale di (OMISSIS) a titolo di deposito bancario, e che la banca convenuta venisse condannato a restituire la somma complessiva di L. 120.000.000, oltre agli interessi. La banca resisteva sostenendo che mai era intervenuto alcun rapporto da parte sua con l’attrice, la quale non compariva nemmeno nell’anagrafe dei suoi clienti. In ogni caso, seppure si voleva sostenere la conclusione di un rapporto contrattuale, questo, ai sensi della L. n. 197 da 1991, doveva ritenersi contrastante con le disposizioni imperative e pertanto, ancora una volta, mai sorto. Precisava altresì che ove mai l’azione proposta si fosse dovuta intendere come diretta al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., doveva concludersi che la condotta della Z. era stata essa all’origine dell’illecito cosicchè mai avrebbe potuto pretendere risarcimenti di sorta.

Il tribunale di Treviso rigettava la domanda e compensava le spese di causa tra le parti.

La Corte di appello di Venezia confermava la prima sentenza rigettando l’impugnazione della Z. e quella incidentale relativa alla disposta compensazione delle spese, avanzata dalla banca.

Per ciò che riguarda la presente fase di legittimità, la Corte rilevava che la causa promossa dalla Z. aveva come causa pretendi l’esistenza di un rapporto contrattuale con la banca e la responsabilità della stessa, a tal titolo, per i rapporti fondati sull’affidamento del terzo, intercorsi con la cliente a mezzo della direttrice della filiale. Riteneva che correttamente il sorgere di un tal rapporto contrattuale era stato escluso da parte del primo giudice, giacchè la conclusione del contratto in questione non era mai stato provata.

La Z., infatti, secondo la sentenza oggi in esame, aveva semplicemente fornito la prova, attraverso una scrittura datata 24 febbraio 1999 redatta su stampato della Banca di credito cooperativo a lei indirizzata, la prova di un versamento di L. 60 milioni senza alcuna specificazione del titolo per il quale lo stesso era stato effettuato. Il documento in questione, peraltro non era sottoscritto dal cassiere, unico legittimato a ricevere danaro per conto della banca, ma risultava solo siglato,ed a dire dell’attrice, da parte della F.. Parimenti quanto alla successiva scrittura in data 21 aprile 1999, questa volta manoscritta, relativa ad un secondo identico versamento.

Secondo la corte di merito dunque dette scritture non davano nemmeno la prova che la materiale consegna delle somme di danaro di cui si discuteva, alla direttrice era avvenuta in relazione alla posizione organica da essa rivestita nell’ambito dell’istituto di credito. In definitiva, conclude la sentenza in esame, anche ritenendosi, in via di ipotesi, provati i due versamenti, non era stato provato l’obbligo della stessa direttrice, e meno che mai quindi della banca di restituire le somme.

Quanto al punto relativo alla condanna alle spese, rispetto alle quali il giudice aveva disposto la compensazione, ravvisandone i giusti motivi,la integrale compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., il giudice di secondo grado osservava che la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, ovvero le peculiarità della fattispecie, non era stata contestata in modo specifico dalla banca.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con atto articolato su sette motivi Z.R..

Spiega atto di intervento contenente controricorso e ricorso incidentale articolato su di un motivo la Veneto Banca S.C P A, conferitaria del ramo d’azienda nel quale è incluso il rapporto controverso con la Z..

Deposita controricorso e ricorso incidentale articolato su di un motivo, la Veneto Banca Holding società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, successore della Veneto Banca per azioni a responsabilità limitata.

La Z. ha resistito con distinti atti ai due ricorsi incidentali.

Motivi della decisione

1.1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Va dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento della Veneto Banca S.p.A..

3. Con il primo motivo di ricorso la Z. lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e dunque la motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria relativamente ad un punto decisivo e controverso della causa. Sostiene che non essendo disconosciuto il ruolo di direttrice della filiale della banca in capo alla F. e non essendo mai stata contestata l’efficacia e la validità del rapporto negoziale tra la Z. la banca stessa, con un salto logico la sentenza impugnata nega rilievo alle scritture provenienti dalla banca, alla posizione organica della signora F. nell’ambito della stessa, al dovere della banca di tutelare l’affidamento del terzo pienamente legittimo nella specie, e dunque, sempre illogicamente, nega che al rapporto bancario di cui si tratta, a suo avviso pacifico, debba conseguire la responsabilità dell’istituto di credito.

3.a. Osserva il collegio che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente la circostanza della sussistenza di un rapporto contrattuale tra la Z. e la banca risulta tutt’altro che pacifica nel giudizio di merito. Anzi essa è addirittura esclusa nella sentenza impugnata. Questa nella sua narrativa chiarisce che la banca convenuta (foglio quattro) costituendosi ed in tutte le difese successive ha sempre negato che il rapporto suddetto fosse mai intervenuto essendo la Z. addirittura sconosciuta nell’anagrafe dei clienti.

Quindi esaminando il punto della qualificazione della domanda prende atto ancora una volta del fatto che ad avviso della Z. il rapporto era intercorso e dunque che la sua azione doveva qualificarsi come contrattuale, ma, per l’appunto, esclude la circostanza di fatto e la conseguente qualificazione sostenuta dall’attrice. La sentenza di secondo grado infatti rileva che l’azione proposta non è di risarcimento danno ex art. 2049 c.c., ma è invece contrattuale e nega che la prova del rapporto contrattuale, sia stata data. Addirittura (foglio sette) pur rilevando la presenza delle due scritture di cui innanzi si è detto, scrive che esse non provano nemmeno che la materiale consegna delle due somme di danaro alla direttrice avvenne in relazione alla sua posizione organica nella banca. La sentenza impugnata, in sostanza, ritiene che non è la materiale consegna di una somma di denaro ad un direttore di banca, quand’anche avvenuta dentro i locali della medesima, a costituire atto idoneo al sorgere di un rapporto contrattuale bancario, nel caso di specie, di deposito bancario. Quindi osserva che non risulta nemmeno dedotto in causa un accordo orale sulla conclusione di un negozio determinato.

3.b Osserva il collegio che la posizione del giudice di secondo grado è, anzitutto, pienamente condivisibile sul piano generale.

Non può sostenersi, come si tenta da parte della ricorrente, che il principio dell’affidamento possa valere a sostituire la buona fede in senso puramente psicologico alla legittima convinzione di trovarsi in situazione di oggettiva e dunque piena legalità di contrattazione.

La giurisprudenza di questa corte, infatti, contrariamente a ciò che ritiene la ricorrente, ogni qualvolta ha affermato la responsabilità della banca conseguente alla consegna di somma di danaro all’impiegato di essa, anche appositamente addetto, ha per, l’appunto, sempre esplicitamente presupposto che tale attività sia compiuta in costanza di rapporto di bancario. Insomma, il "cliente" di una banca che consegna una somma di danaro ad un soggetto, anche a tanto legittimato, ha diritto di essere tutelato per il fatto di infedeltà o di irregolarità da questi compiuto, in quanto già cliente in base ad un regolare e non discusso rapporto. Ma quegli che consegna una somma di danaro, in presenza di modalità assolutamente irregolari rispetto alla prassi ed alla normativa bancaria, non diventa "cliente" per ciò stesso, ovvero per la sola materiale consegna. Benchè possa,in tali casi, e ricorrendone i presupposti, fare riferimento alla diversa ipotesi di responsabilità extracontrattuale della banca stessa. (vedi tra le altre cass. nn. 13547 del 1991 , 17393 del 2009 e 394 del 2009).

Nella specie, dunque, la situazione,in ordine alla quale si invoca la suddetta esperienza giurisprudenziale della Corte Suprema, è caratterizzata dal fatto che la signora Z. non era cliente della banca. Ella infatti, non ha nemmeno provato di aver consegnato quelle somme di denaro per diventare cliente, come afferma. Al più ha provato, nella ricostruzione del giudice del merito, di aver consegnato nei locali di una banca ad una funzionaria della stessa, somme di danaro, ricevendo a riscontro scritture che certamente non attestano l’avvenuta conclusione di un contratto.

Non può parlarsi pertanto in alcun senso,e fuori una ipotesi di cui all’art. 2049 cod. civ., titolo mai azionato nel giudizio di merito di cui si tratta, di rilievo di una buona fede, se non puramente psicologica della parte, capace di far operare la tutela dell’affidamento, in quanto legittima convinzione del "cliente" di avere, attraverso la consegna, concluso all’interno di un rapporto bancario, uno specifico contratto, in questo caso di deposito.

3.c. Conseguentemente risulta assorbita la trattazione delle ulteriori doglianze contenute nel motivo medesimo, mediante le quali invocandosi per l’appunto la tutela dell’affidamento del terzo si sostiene anche il rilievo delle scritture suddette in quanto mai disconosciute, ovvero se ne afferma la natura confessoria.

Il giudice di merito ha motivato adeguatamente il punto essenziale della controversia, assorbente pertanto dei successivi rilievi: tra la Z. e la banca non è mai sorto alcun rapporto di deposito.

4. Con il secondo motivo la ricorrente allega la violazione e la falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1766, 1782, 1834, 1835, 1842 c.c., in materia di deposito bancario,nonchè delle norme contenute negli artt. 112, 115, 116 c.p.c., in ordine alla corrispondenza fra chiesto e pronunziato ed alla valutazione delle prove. Infine lamenta la violazione degli artt. 2203, 2204, 2208, 2209 c.c., in tema di preposizione institoria e degli artt. 117 e 127 del T.U. bancario.

4.a Osserva la corte che le doglianze relative agli obblighi del depositario e, ancora una volta al rilievo delle stesse ai fini della prova dell’avvenuto deposito, risultano assorbite dalla trattazione del motivo che precede, quanto alla esclusione dell’affidamento. E’ appena il caso di ribadire che non rileva secondo la stessa giurisprudenza citata dalla ricorrente, per provare la conclusione di un deposito bancario la consegna materiale del danaro effettuata all’interno dei locali della banca e nelle mani di soggetto rivestente una qualità professionale attesa la natura reale del contratto stesso. Siffatta giurisprudenza infatti si è formata pur sempre sulla esperienza di consegne di somme di denaro in corso di rapporto bancario. Altro è, dunque, il rapporto bancario, di conto corrente o che sia, ed altro è il singolo atto di deposito di somme.

Questo, ovvero il singolo versamento, ai sensi del secondo comma dell’art. 1834 c.c., si esegue, salvo patto contrario, nella sede della banca "presso la quale si è costituito il rapporto". Dal punto di vista giuridico dunque, come si è innanzi anticipato, la costituzione del rapporto è antecedente ancorchè cronologicamente possa essere contestuale, al deposito. Cosicchè giustifica il ricorso al criterio dell’affidamento la sola mancanza di forma del deposito secondo le norme bancarie in vigore, non già la mancanza di un rapporto bancario. Cosicchè la questione che fionda sulla natura reale del contratto di deposito è anch’essa infondata.

4.b. La restante parte della doglianza, che tende ancora a rivedere l’ accertamento dei fatti riguardante la consegna, è invece inammissibile per la già esaminata congruenza della motivazione.

4.e. Infondata altresì è la doglianza relativa alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto il pronunciato, giacchè, come si è anticipato in narrativa, la corte di merito ha precisato che la domanda della Z. era fondata su di una responsabilità contrattuale,ovvero nascente da un contratto bancario concluso da parte della convenuta.

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle norme di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 117 e 127. Sostiene infatti che la Corte di merito ha dimenticato che ai sensi delle norme indicate le nullità del contratto bancario possono essere fatta valere solo dal cliente. Dunque ritenendo nullo per difetto di forma o inesistente il contratto bancario ha consentito alla banca di avvalersi di una facoltà che la legge non le riconosce.

5. a Osserva il collegio che detta argomentazione della sentenza impugnata è ulteriore a quella che esclude che mai sia stata data la prova dell’avvenuta conclusione di un contratto e addirittura che sia stata data la prova dell’avvenuta consegna della somma di danaro.

Pertanto l’eventuale violazione di legge, seppur commessa, che il ricorrente allega non ha alcun rilievo, giacchè per le ragioni dette nell’esaminare il primo motivo, la statuizione fondamentale in questione è adeguatamente motivata. Il motivo è infondato.

6. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente, ovvero contraddittoria circa un fatto decisivo del giudizio. Proseguendo nel ragionamento iniziato con il motivo precedente la ricorrente lamenta che la corte di merito incorrendo in un formalismo rigoroso non ha tutelato il contraente debole affermando una nullità del contratto che invece si sarebbe dovuto superare interpretando la domanda fuori del suo dato letterale e comprendendo che essa era diretta ad affermare comunque una responsabilità della banca.

6.a. Il motivo è inammissibile in quanto meramente deprecatorio. E’ appena il caso di rammentare che il punto della qualificazione della domanda azionata dalla Z. è stato oggetto di dibattito nel giudizio di merito, e che tale dibattito è stato concluso dalla corte d’appello con la definizione dell’azione come contrattuale.

Statuizione, è il caso di sottolineare ancora, adeguatamente motivata.

7. Con il quinto motivo la ricorrente prospetta nuovamente la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè delle suaccennate norme del D.Lgs. n. 385 del 1993 quindi, ancora, dell’art. 2033 c.c., e segg..

Sostiene infatti che in ogni caso nella vicenda il giudice di merito avrebbe dovuto ravvisare la allegazione di un indebito oggettivo e dunque avrebbe dovuto pronunciarsi in relazione a siffatta domanda.

7.a. Il motivo, che ancora una volta ripropone una questione di interpretazione della domanda, risulta infondato alla stregua delle conclusioni raggiunte nella trattazione del motivo che precede.

8. Con il sesto motivo la ricorrente allega ancora la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione agli artt. 2043, 2049 c.c.. Fa rilevare che lo stesso Istituto convenuto aveva notato come nella eventualità che fosse stata accertata una responsabilità personale della signora F. al più essa Banca avrebbe potuto essere considerata responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Ad avviso della ricorrente la Banca avrebbe addirittura riconosciuto una sua responsabilità in tal senso.

8.a. Osserva il collegio che la riportata argomentazione della banca nelle difese di merito, al contrario, dimostra, come il giudice di merito chiarito, che la causa è stata fondata su di una domanda di responsabilità contrattuale. Rispetto alla quale o alcuna questione, astrattamente ipotizzabile, di responsabilità extra contrattuale, era esaminabile.

Il motivo è infondato.

9. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta ancora la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente circa il punto decisivo della controversia costituito dalla questione da ultimo prospettata al sesto motivo. Sostiene che la corte non ha motivato adeguatamente laddove ha escluso ogni indagine sulla questione assumendo trattarsi di argomento nuovo in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

9.a. Il motivo è infondato. La corte di merito infatti, come si è più volte detto,ha premesso alla sua disamina la individuazione della domanda come prospettata in primo grado. Quindi ha atto applicazione dell’art. 345 c.p.c., per il giudizio davanti a sè se instaurato.

10. E’ infondato il motivo di ricorso incidentale proposto dalla Veneto Banca Holding la quale sostiene che contrariamente a quanto la sentenza di secondo grado ha stabilito, il motivo di appello incidentale relativo alla compensazione delle spese non poteva essere considerato generico giacchè generica era stata la decisione del primo giudice con il mero richiamo ad una pretesa particolarità della fattispecie. A fronte di tale genericità l’ appello non poteva che lamentare la medesima, come è avvenuto.

Il motivo si conclude con il previsto quesito nel quale per l’appunto si chiede alla corte di dire se la decisione di compensare le spese possa essere motivata con le "particolarità della fattispecie", come è avvenuto.

10.a. Osserva la corte che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, (Cass. n. 3218 del 2008 in particolare) secondo il quale la decisione del giudice di merito di compensare per giusti motivi le spese del giudizio non è censurabile in sede di legittimità se non quando è accompagnata da ragioni giustificative macroscopicamente illogiche, ovvero palesemente errate.

Nella specie la particolarità della vicenda, ovvero, come emerge dalla esplicita narrativa e dai fatti pacifici, la singolarità di una direttrice di banca che giunge agli onori della cronaca per le sue irregolarità, cosicchè per l’appunto tali onori della cronaca sospingono la odierna ricorrente a rivolgersi al giudice, ancorchè con una domanda che è risultata poi sfornita della prova del necessario titolo, possono costituire una particolarità della vicenda. L’accenno ad essa da parte del giudice di merito non è nè palesemente nè macroscopicamente illogico.

Il motivo è pertanto infondato.

11. I due ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile l’intervento di Veneto Banca Holding SCPA. Rigetta i ricorsi. Compensa le spese tra tutte la parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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