Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2011 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, per quello che interessa in questa sede, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a M.L. dalla società Centro servizi e, esclusa l’applicabilità della tutela reale per difetto del requisito dimensionale, condannava la predetta società a riassumere il M. entro tre giorni o, in mancanza, a corrispondergli un’indennità risarcitoria ragguagliata a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La predetta Corte,dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento per carenza del motivo oggettivo posto a base del recesso datoriale, riteneva di riformare la sentenza di primo grado in punto di operatività della tutela reale poichè, applicando il criterio statistico della normale occupazione – ivi comprendendo il computo dei lavoratori a tempo determinato per la quota di effettiva durata del rapporto avuto riguardo all’anno che aveva preceduto il licenziamento-, risultava che la società occupava nel complesso n. 55,622 unità.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.

Resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e art. 2118 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione in punto di rilievi alle conclusioni del CTU, pone il seguente quesito:"se ai fini del computo del requisito numerico/dimensionale richiesto per l’applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 e nel caso di licenziamento disposto con esonero dal preavviso in data 26.3.01, debbano essere conteggiati anche tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato comunque in corso fino alla scadenza del termine di preavviso (3.4.01), tenendosi altresì conto, in entrambe le ipotesi ed ai fini comunque del corretto calcolo della media occupazionale dell’intera durata dei medesimi contratti anche per la parte successiva al licenziamento".

Con la seconda critica il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 nonchè omessa o insufficiente motivazione con riferimento al mancato computo dei contratti co.co.co., formula il seguente quesito:

" se ai fini del computo del requisito numerico/dimensionale richiesto per l’applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 come modificato dalla L. n. 108 del 1990, art. 1 debbano essere conteggiati anche i lavoratori iscritti a libro matricola aziendale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso alla data del licenziamento".

Con l’ultimo motivo il ricorrente allega omessa o insufficiente motivazione sulla idoneità e adeguatezza della documentazione in atti ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova circa il requisito dimensionale.

Ritiene la Corte che i motivi sono inammissibili perchè formulati in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha chiarito che il quesito di diritto, previsto dalla richiamata norma di rito, ha lo scopo precipuo di porre in condizione la Cassazione, sulla base della lettura del solo quesito, di valutare immediatamente il fondamento della dedotta violazione (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353) ed a tal fine è imposto al ricorrente di indicare, nel quesito, anche l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759), in modo tale che dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in maniera univoca l’accoglimento od il rigetto del ricorso (Cass. S.U. 28 settembre 2007 n. 20360).

In tale prospettiva questa Corte ha affermato che, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, (Cass. S.U. 11 marzo 2008 n. 6420); ovvero quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie ( Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759 cit.).

Pertanto questa Corte ha rimarcato che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo con la conseguenza che la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. SU 30 settembre 2008 n. 24339 e Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044).

Nella specie rileva la Corte che, relativamente alla dedotta violazione di legge, la formulazione dei relativi quesiti di diritto o dei principi di cui si chiede l’applicazione, prescinde del tutto dall’indicazione, come si desume dalle su riportate trascrizione degli stessi, della diversa regola iuris posta a base della sentenza impugnata sicchè non è consentito a questa Corte di valutare, sulla base dei soli quesiti, se dall’accoglimento dei motivi possa o meno derivare l’annullamento della sentenza impugnata.

L’affermazione di un principio di diritto da parte di questa Corte, del resto, non è fine a sè stessa, ma è necessariamente strumentale, pur nella funzione nomofilattica, alla idoneità o meno del principio da asserire a determinare la cassazione della sentenza impugnata.

Relativamente ai denunciati vizi di motivazione, poi, oltre all’inammissibile contemporanea deduzione, nel primo e nel secondo motivo, anche della violazione di legge (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770), vi è il rilievo assorbente che, per tutte le censure, difetta la indicazione del fatto controverso, intesa quale sintesi riassuntiva, simile al quesito di diritto, delle ragioni che rendono, in caso d’insufficienza, inidonea la motivazione a giustificare la decisione, in caso di omissione, decisivo il difetto di motivazione e in caso di contraddittorietà, non coerente la motivazione (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063).

Nè può sottacersi a conforto di quanto sinora rilevato che – a fronte dei motivi che hanno indotto il giudice di appello a ritenere insufficientemente provati i presupposti per la tutela reale – tutele censure mosse con il ricorso in esame finiscono per tentare una rivisitazione delle risultanze di causa ed una rivalutazione dei dati fattuali che non possono trovare ingresso in questa sede.

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 60,00 per esborsi ed oltre Euro 3500,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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