Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Va rilevato in fatto:
1.1. che l’avv. P.G. ricorre per la cassazione della sentenza del 18.9.09, n. 2514/09, della corte di appello di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 13752/05 del 18.5 – 15.6.05 del Tribunale di Roma, di reiezione delle sue domande di riduzione del canone e pronuncia ex art. 2932 cod. civ., da lui rivolte nei confronti dell’INPS e di accoglimento delle riconvenzionali di quest’ultimo di risoluzione del canone di locazione e condanna al pagamento dei canoni non corrisposti;
1.2. che la sanzione di inammissibilità è stata irrogata per avere il P. già dispiegato un primo appello avverso la stessa sentenza, con atto notificato il 14.9.05, dichiarato inammissibile dalla stessa corte territoriale con sentenza n. 983/07 del 27.2 – 20.3.07, definitiva a seguito di ordinanza della Suprema Corte 1.8.08 n. 20940/08;
1.3. che l’intimato INPS deposita tardivamente controricorso, a mezzo di difensore munito di procura resa in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione;
1.4. che la causa è stata dapprima rimessa all’adunanza in camera di consiglio del 5.10.11 – con relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., contenente proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso – e da questa alla pubblica udienza del 23.1.12, alla quale soltanto il procuratore del controricorrente ha preso parte alla discussione orale.
Motivi della decisione
2. Il ricorrente sviluppa tre motivi, protestando l’ingiustizia della complessiva decisione a seguito della suddivisione del gravame in due distinti fascicoli, il primo sull’atto di appello avverso il dispositivo con riserva dei motivi ed il secondo avverso il merito dell’impugnazione:
2.1. un primo, di "violazione del diritto della parte attrice di cui all’art. 24 Cost. – violazione del giusto processo ai sensi del D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito dalla L. 25 febbraio 2000, n. 35 – violazione dell’art. 111 Cost.";
2.2. un secondo, di "error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento anche all’art. 360, terzo comma, c.p.c. – denegata giustizia – error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4)";
2.3. un terzo, di "error in iudicando ai sensi degli artt. 3) e 5) c.p.c. con riferimento agli artt. 324, 327, 335, 340 e 358 c.p.c.". 3. Orbene, in via preliminare:
3.1. è inammissibile il controricorso dell’INPS: a parte l’evidente tardività del suo deposito, il suo difensore è munito di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, modalità questa che, per consolidata giurisprudenza, non risponde ai tassativi requisiti della procura speciale per questo giudizio di legittimità (per limitarsi alle più recenti: Cass. 24 maggio 2004, n. 9916; Cass. 13 marzo 2007, n. 5867; Cass. 6 agosto 2010, n. 18345;
Cass. 18 gennaio 2012, n. 670);
3.2. inoltre, non possono negarsi le carenze nella formulazione del ricorso poste in evidenza nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (violazione del principio di autosufficienza, non evincendosi dal tenore letterale del ricorso il contenuto dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata sottoposti a concreta critica e degli altri atti pure richiamati – come quelli introduttivi del precedente appello e delle precedenti decisioni su quest’ultimo, di secondo grado e di cassazione – invece indispensabili per la piena ricostruzione della vicenda; dispiegamento di censure del tutto generiche al complessivo risultato del dispiegamento dei due distinti gravami, in larga parte attinenti all’oggetto ed alla disamina del precedente procedimento concluso con la richiamata ordinanza n. 20940/08 di questa corte), già messe in luce nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.;
3.3. e tuttavia ritiene il Collegio che, per la peculiarità della fattispecie, debbano mettersi in risalto gli elementi ricavabili comunque dal tenore letterale della sentenza impugnata, per una complessiva ricostruzione della fattispecie ed una soluzione del caso che sia conforme a diritto.
4. Infatti:
4.1. effettivamente nella controversia questa corte di legittimità ha già deciso – con ordinanza 1 agosto 2008, n. 20940 – per l’inammissibilità del precedente ricorso avverso la sentenza della corte territoriale n. 983/07, rilevando vizi o carenze nella formulazione dei quesiti e pertanto la violazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ., norma applicabile a quella fattispecie ai sensi del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, art. 6;
4.2. nondimeno, la circostanza dell’avvenuto dispiegamento di appello ai sensi del capoverso dell’art. 433 cod. proc. civ., sebbene si tratti di rito locatizio ed in verosimile carenza dei relativi presupposti, con una prima impugnazione del solo dispositivo e con altro atto contenente i motivi, può comunque ricavarsi dal fatto che la prima impugnazione è stata proposta con atto notificato il 14.9.05 e la seconda – che l’odierno ricorrente continua a qualificare, contrariamente alla corte territoriale, come semplice estrinsecazione della facoltà di proporre appello avverso la sentenza completa di motivazione appunto ai sensi dell’art. 433 cod. proc. civ. – con successivo atto del 2.5.06, entrambi tempestivi rispetto alla sentenza gravata, che risulta depositata in data 15.6.05;
4.3. pertanto, la declaratoria di inammissibilità della prima impugnazione si è avuta con sentenza del 27.2 20.3.07 (passando poi in giudicato con la richiamata ordinanza 20940/08 di questa Corte), vale a dire dopo la proposizione della seconda, ma prima della sua decisione, avutasi con la sentenza oggi gravata (dep. il 18.9.09); e sulla seconda impugnazione, stando a quanto si ricava, anche in questo caso, dall’esame della sentenza oggi gravata, si era alla fine regolarizzato anche il contraddittorio (pie di pag. 5 della motivazione ed inizio della pag. 6);
4.4. in questo contesto, ritiene il Collegio di dovere fare applicazione del principio, di recente ribadito, per il quale "il principio di consumazione dell’impugnazione, secondo un’interpretazione conforme ai principi costituzionali del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità (o di inammissibilità), possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti" (Cass. 18 luglio 2011, n. 15721);
4.5. pertanto, ad avviso del Collegio, essendo stato dispiegato il secondo appello entro il termine annuale dal deposito della sentenza e risultando proposto il primo soltanto contro il dispositivo (nonostante la probabile non ricorrenza dei relativi presupposti), è erronea in punto di diritto la contraria affermazione della corte territoriale, per la quale l’avvenuta proposizione del primo appello aveva esaurito il potere di impugnazione in capo al P..
5. Reputa conclusivamente il Collegio che la gravata sentenza, in accoglimento dei tre motivi, tra loro congiuntamente considerati, vada quindi cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinchè esamini il gravame del P. sotto ogni altro profilo in rito e in merito, diverso dalla ritenuta inammissibilità per dispiegamento di precedente impugnazione dichiarata inammissibile, pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte di appello di Roma, in diversa composizione.
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