Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza resa in data 20 ottobre 2010 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione applicava la disciplina della continuazione tra i reati per i quali A. A. aveva riportato condanna con le sentenze: 28 aprile 2005 del Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio; 19 gennaio 2006 del Tribunale di La Spezia; 30 novembre 2005 del Tribunale di La Spezia; 2 maggio 2005 del Tribunale di Massa; 8 novembre 2002 del Tribunale di Lucca; 26 marzo 2003 della Corte d’Appello di Genova e 12 novembre 2007 del Tribunale di La Spezia.

Rileva il giudice i reati sono stati commessi in un arco temporale limitato e determinato , si tratta per lo più di furti ed un reato di ricettazione, che offendono tutti il patrimonio e che sono stati posti in essere in un territorio distante da quello di provenienza del condannato e comunque circoscritto. La circostanza, poi, che l’ A. sia un tossicodipendente e che i reati abbiano riguardato la sottrazione di oggetti facilmente smerciabili, induce a ritenere che con la commissione degli stessi egli si procacciasse il denaro per acquistare la sostanza stupefacente, essendo evidente, anche in forza di tale elemento unificante, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso; applicava, quindi, al reato considerato più grave, per il quale il condannato aveva riportato la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa, l’aumento di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia il quale, premesso che l’arco temporale di commissione dei reati è di un anno e non di mesi otto come affermato in sentenza, che le condanne per ricettazione sono due e non una e che nella rideterminazione della pena il giudice, secondo i parametri da lui stesso indicati, era incorso in un errore di calcolo, asseriva, nel merito,che la contiguità temporale tra i reati non è di per sè dimostrativa dell’unicità del disegno criminoso sottostante. Inoltre, in sede esecutiva l’unicità del disegno criminoso deve distinguersi dalla inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegati tra di loro, così come dalla tendenza a porre in essere reati della stessa indole determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche. Nel caso di specie appare, piuttosto, evidente, secondo il PM ricorrente la abitualità dell’ A. a porre in essere reati di furto, nè risulta esplicitata la prova rigorosa della unicità del disegno criminoso richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso sono state inesistenti le allegazioni dell’ A.. Infine osserva il PM ricorrente che l’applicazione dell’art. 671 c.p.p., come novellato dalla L. n. 49 del 2006, non comporta che lo stato di tossicodipendenza renda necessariamente configurabile la continuazione, ma semplicemente che il giudice ha l’obbligo di tener conto di detto stato fermo restando che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi in un generico programma di attività delinquenziale. Nel caso di specie lo stato di tossicodipendenza,, peraltro non provato relativamente all’arco di tempo di commissione dei reati, e la necessità di procurarsi il denaro con attività illecita per acquistare la droga, non costituiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri generali.

3. – Il procuratore Generale, dott. Carmine Stabile chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, con le conseguenti statuizioni.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è manifestamente infondato.

Con esso il PM ricorrente, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita valutazione delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. 5.- Osserva il collegio che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797) la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo, almeno a grandi linee, nella loro specificità, situazione che va tenuta distinta dalla mera inclinazione, da parte del reo medesimo, a reiterare nel tempo reati della stessa specie, anche quando tale propensione alla reiterazione sia dovuta ad una scelta di vita deviante. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso devono essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le circostanze di tempo e di luogo. Qualora sussista anche solo taluno di detti indici il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. La cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita sulla base del raffronto del contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione" (Cass. Sez. 1, 16.1.2009, n. 3747, RV 242537).

La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando la sua motivazione, a mente di quanto dedotto dall’istante, dia atto dell’avvenuto raffronto del contenuto delle sentenze in termini di verifica di tutti quegli indicatori (distanza cronologica tra i fatti, modalità della condotta, tipologia dei reati, bene protetto, omogeneità delle violazioni, causale, circostanze di tempo e di luogo, elemento soggettivo) dai quali possa essere desunta, ovvero esclusa, quella unicità del disegno criminoso presupposto per l’applicazione della disciplina della continuazione.

Quando, poi, sia allegato lo stato di tossicodipendenza dell’istante, dato il tenore della novella introdotta nell’art. 671 c.p.p., comma 1 per effetto della L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 vicies anche tale condizione deve entrare a far parte del percorso di raffronto sopra detto al fine di valutare, sulla base degli elementi concreti ricavabili dal contenuto delle decisioni esaminate, se tale ulteriore elemento possa contribuire o meno ad individuare la esistenza di un programma delineato ab inizio – sia pure a grandi linee – nella mente del soggetto (Cass. Sez. 1, 12.5.2006, n. 35797; Cass. Sez. 1, 7.11.2006, n. 39704; Cass. Sez. 1, 14.2.2007 n 7190; Cass. Sez. 2, 6.11.2007, n. 41214; Cass. Sez. 4, 8.7.2008 n. 33011; Cass. Sez. 1, 29.5.2009, n. 30310).

6.- L’ordinanza gravata, con argomentazione concisa ma del tutto aderente ai principi di diritto richiamati, individua, sulla base del contenuto delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell’ A., gli elementi sintomatici della continuazione tra le diverse violazioni, costituiti: dal ristretto lasso temprale di commissione dei diversi reati; dalla natura dei medesimi, tutti reati contro il patrimonio aventi ad oggetto beni di facile smercio; dal circoscritto ambito territoriale, il territorio costiero delle province di (OMISSIS), nel quale sono stati realizzati. Rileva, quindi, che la condizione di tossicodipendenza del condannato, valutata in rapporto alla specie dei reati commessi ed ai beni che ne costituivano l’oggetto, la cui vendita gli consentiva di procurarsi il danaro necessario per l’acquisto dello stupefacente, costituisce elemento ulteriore di conferma della preesistente ideazione unitaria dei reati medesimi.

7.- Riguardo alle imprecisioni rilevate dal PM ricorrente nella parte iniziale dell’atto di gravame esse sono prive di rilievo rispetto al complessivo contenuto decisorio dell’ordinanza ed alla congruità della motivazione.

Per quel che attiene, invece, all’errore di calcolo nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva a seguito della riconosciuta continuazione – indicandola in complessivi anni due, mesi due di reclusione ed Euro 1000,00 di multa in luogo degli anni due, mesi 6 di reclusione ed Euro 1000,00 di multa che sarebbero dovuti risultare, partendo dalla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e Euro 400,00 di multa, indicata in ordinanza come più grave, ed aggiungendo ad essa la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa, stabilita quale aumento per la continuazione- trattasi di errore materiale che ben potrà essere corretto dal giudice medesimo con le modalità dell’art. 130 c.p.p.. Conclusivamente, per le ragioni sopraesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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