Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione VI Sentenza n. 24513 del 2006 deposito del 17 luglio 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Teramo assolveva G.C. dal reato di ingiuria poiché il fatto non sussiste, ai sensi dell’art. 530 cpv c.p.p..

Proponevano appello il P.M. e la parte civile. Il Tribunale trasmetteva gli atti a questa Corte in virtù del dettato dell’art. 36 D.Lgs. n.274/2000, essendo nella specie ammissibile il ricorso per cassazione.

Entrambe le parti lamentano il vizio di motivazione, essendo provato il fatto ed il carattere lesivo dell’espressione proferita all’indirizzo della querelante M.C. ("Chi è? So lu frocio?).

Il P.M. rimarca l’errore di diritto in cui è incorso il giudice, atteso che l’ingiuria è reato di dolo generico. La parte civile, poi, rammenta che il prevenuto ha ammesso l’addebito, tanto da richiedere le prescrizioni di cui all’art. 35, c.3 D.Lgs. cit..

I ricorsi sono fondati.

Illogica e contraddittoria è la motivazione della pronuncia impugnata, allorquando assume che l’espressione incriminata non fosse rivolta alla M., bensì, a mò di interrogativo, al R.G., così travisando le risultanze acquisite.

Ma la pronuncia è inficiata da un patente errore di diritto, laddove propende a configurare il reato di ingiuria come sostanziato dall’animus laedendi.

ÿ del tutto pacifico che il delitto di cui all’art. 594 c.p. è punibile a titolo di dolo generico, inteso come volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza dell’attitudine lesiva della frase pronunciata, contravvenendo patentemente alla logica ed alla sensibilità sociale, che ravvisa nel termine "frocio" un chiaro intento di derisione e di scherno, espresso in forma graffiante.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Teramo, che si uniformerà al principio di diritto enunciato in tema di elemento psicologico del reato di ingiuria, per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di Pace di Teramo per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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