Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 29-09-2011, n. 35559 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 13/7/2004 il Tribunale di Pesaro dichiarava G.R. e M.V.M. colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – per avere il primo ricevuto a fini di spaccio da B.L., che l’aveva importata dalla Spagna, gr.100 circa di cocaina e il secondo ricevuto dal primo a fine di spaccio la medesima sostanza stupefacente – e condannati alla pena di giustizia.

Secondo l’impostazione accusatoria la vicenda traeva origine dalle dichiarazioni di B.L. e F.T., i quali, tratti in arresto con l’imputazione di avere importato dalla Spagna per conto di C.G. e tale Ca. circa kg.2,200 di cocaina il (OMISSIS), nel rendere piena confessione dei fatti avevano precisato che parte della droga e precisamente gr.100 dei gr.200, lasciati al B. furono ceduti al prezzo di L. 70.000 al grammo a G.R., che gliene aveva fatto richiesta, il quale ricevuta la droga non onorò il debito, dicendo che l’aveva ceduta a M.V.M.. Dopo varie insistenze il B., pressato dal C., effettivo destinatario del prezzo della cessione riusciva a convincere il M. a versargli L. 4.000.000, corrisposti al C. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie di quest’ultimo.

In motivazione il Tribunale fondava il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati sulle chiamate in correità, valutate sia sotto il profilo dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, che sotto il profilo dell’attendibilità estrinseca, evidenziando i numerosi elementi di riscontro oggettivo risultanti dal compendio probatorio.

A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Ancona con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della decisione di primo grado rideterminava in misura inferiore, come da dispositivo, la pena inflitta, rapportandola al nuovo regime più favorevole di cui alla Legge Modificatrice n. 49 del 2006 e confermava nel resto.

Contro tale decisione ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori e ne chiedono l’annullamento. In difesa del M. l’avv. Massimo Rinaldi articola tre motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione della legge processuale in riferimento all’art. 192 c.p.p., comma 3 e il vizio di motivazione e sostiene che i giudici del merito avevano violato le regole della prova dichiarativa, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della chiamata in correità, omettendo sia il vaglio dell’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, sia la necessaria indagine sui riscontri esterni, idonei a confermare la rispondenza al vero delle chiamate.

Osserva, quanto al primo requisito che nella fattispecie difettavano:

la spontaneità della duplice chiamata di correo, proveniente da persone detenute, legate da vincolo di filiazione – madre e figlio – che tendevano a ottenere un regime punitivo di favore, la genuinità delle dichiarazioni, stante la confessata inimicizia del B. nei confronti del G.. Quanto al secondo requisito evidenzia la inidoneità delle emergenze valutate dai giudici del merito ad integrare gli elementi oggettivi di riscontro, soffermandosi sull’epoca delle telefonate intercorse tra B. e G., di molto successive alla presunta cessione della cocaina, poi finita nelle mani del M., sulla inverosimiglianza del racconto del B. in ordine alla avvenuta cessione senza alcun corrispettivo, alla riferibilità ai fatti di causa del sequestro della cocaina avvenuta in Pesaro ben dieci giorni dopo il rientro del B. dal presunto viaggio in Spagna, in assenza della identificazione delle persone che si erano dati convegno in quel luogo. Nè ad avviso della difesa poteva parlarsi di riscontro incrociato, essendo evidente nel caso in esame che le dichiarazioni dei chiamanti erano frutto di un preventivo accordo tra loro.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in riferimento all’omessa valutazione della prova della destinazione allo spaccio della cocaina sequestrata, nella fattispecie del tutto assente, non essendo stati rinvenuti strumenti idonei a preparare lo stupefacente, nè era stata valutata la capacità teconomica dell’imputato, e non essendo sufficiente il richiamo al solo valore ponderale.

Infine con il terzo e ultimo motivo deduce la violazione dell’art. 62/bis e il difetto di motivazione in riferimento al severo trattamento sanzionatorio e all’ingiustificato diniego delle generiche.

Dello stesso tenore è il ricorso del G., che nei primi due motivi muove le stesse censure del M. in ordine alla valutazione delle chiamate in correità ed in particolare sulla attendibilità intrinseca dei dichiaranti e sull’assenza di validi elementi di riscontro individualizzanti.

Il primo motivo comune ad entrambi i ricorrenti è fondato, in esso assorbiti tutti gli altri.

Ed invero ricorda il collegio che la giurisprudenza di legittimità si è ormai consolidata sul principio, qui pienamente condiviso, a mente del quale in tema di valutazione della prova dichiarativa l’elemento di riscontro di una chiamata in correità può essere costituita dalle convergenti dichiarazioni rese da altro coindagato a condizione che le dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata in correità abbia condizionato l’altra, nel qual caso il livello di riscontro da attingere impone cautele valutative più pregnanti e più rigorose (Cass. Sez. 1, 4/11-2/12/04 n. 46954 Rv. 230592; 19/3-28/4/03 n. 19683 Rv. 223848; Sez. 6, 2/9-18/9/97 n.2239 Rv. 208860).

Nella fattispecie concreta non sembra che i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione dell’enunciato principio.

La motivazione offerta sul punto nella sentenza impugnata si limita a giustificare l’attendibilità intrinseca dei dichiaranti, ma poco o nulla dice su quella estrinseca ed in particolare sulla reale autonomia delle due dichiarazioni accusatorie, pur dando atto che i dichiaranti, concorrenti nello stesso reato, di cui quello in discussione costituisce una propaggine, sono rispettivamente madre e figlio; nessuna indagine viene riferita in ordine all’epoca delle dichiarazioni, allo stato di detenzione di ciascuno dei dichiaranti, ad eventuali contatti intercorsi tra i predetti, alle modalità e ai termini della collaborazione offerta.

Anche la valutazione dei riscontri oggettivi appare confusa e non sembra corrispondere alle regole della logica.

Si fa cenno infatti a precedenti rapporti tra i dichiaranti e gli imputati ed in particolare tra il B. e il G. e ad una richiesta di fornitura di cocaina fatta da quest’ultimo al primo, ma non si chiarisce la fonte o il riscontro di tale circostanza; si riferisce di telefonate intercorse tra i dichiaranti e gli imputati, ma non si specifica tra chi in concreto fossero avvenute e nulla si dice sul contenuto, sull’epoca e sulla frequenza di esse; si parla di bonifichi a favore del Co., reale creditore della fornitura di cocaina, sul conto corrente della di lui moglie, ma non si sa bene ad opera di chi, se dal M., dal G. o dal B.; si valorizza il sequestro della cocaina, avvenuto in Pesaro in data 18/6/1996, preceduto da uno scambio avvenuto tra due ragazzi, ma si tace sulla rilevanza di tale dato fattuale sul giudizio di colpevolezza.

Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla limitrofa Corte di Appello di Perugia, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali alla stregua del principio di diritto e alle direttive suindicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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