Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’appello è proposto contro la sentenza n. 505/2005 con la quale è stato respinto il ricorso rivolto all’annullamento del provvedimento con il quale la USL n. 17 di Gela aveva collocato la ricorrente in quiescenza per raggiunti limiti di età, al compimento del suo sessantesimo anno.
Lamentava la ricorrente la illegittimità del detto provvedimento, in quanto in contrasto con l’orientamento legislativo al tempo rivolto a perseguire piuttosto l’opposto indirizzo di prolungare il collocamento a riposo sino al settantesimo anno di età per categorie sempre più numerose di pubblici dipendenti, tra i quali in particolare i primari ospedalieri. E sottolineava, in proposito, che ella rivestiva la specifica qualifica di "ostetrica capo", fatto che ne avrebbe a suo dire comportato, quale dirigente, il diritto alla applicazione della legge n. 37/1990, con conseguente possibilità di superare il limite pensionabile previsto a 65 anni (come per altro già disposto con le leggi n. 596/1954 e n. 459/1965, che, in favore delle ostetriche, aveva fissato tale limite ai 70 anni). Lamentava infine la mancata considerazione da parte della USL del fatto che la ricorrente medesima era, al momento del disposto collocamento in quiescenza, impegnata ancora in attività didattica (quale commissario d’esame) rilevante ai fini dell’anzianità di servizio.
Ha ritenuto il TAR infatti inaccoglibili tutte le censure proposte.
Contro tale decisione propone appello la sig.na Co., insistendo in particolare sulla precorsa qualifica di ostetrica condotta ed ostetrica capo.
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Come ha ineccepibilmente osservato il giudice di prime cure, deve considerarsi "esclusa l’applicabilità alla ricorrente delle norme espressamente dettate per altre categorie di personale ( decreto legge 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37, legge 30 luglio 1973 n. 477; legge n. 50/1991 che ha elevato a 70 anni l’età pensionabile dei primari ospedalieri)".
Va respinto per altro anche l’assunto della stessa di avere diritto ad una speciale considerazione – sotto il profilo invocato – in quanto "ostetrica capo". A parte ogni considerazione ulteriore, sono certe in ogni caso due cose. La prima è che una possibilità di collocamento a riposo oltre l’ordinario limite d’età fissato a 60 anni dall’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 761/1979, è stato previsto (per effetto del combinato disposto di esso e delle norme di riferimento, come da interpretare anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 398/1988) solo per le ex ostetriche condotte.
La seconda è che la stessa non ha provato né di avere mai rivestito tale qualifica, né di avere rivestito la stessa qualifica invocata (e comunque insufficiente) di "ostetrica capo".
Ancora la copia dell’ordine di servizio n. 36 del 24.4.1985, prot. 11225 (il più vicino al collocamento a riposo dei documenti invocati) parla della ricorrente – della quale dispone l’assegnazione presso il Presidio Ospedaliero di Mazzarino – come di "Ostetrica" del Presidio Ospedaliero di Niscemi.
Per tali ragioni, l’appello deve considerarsi infondato.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Non essendosi costituite le Amministrazioni resistenti, nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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