Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 28/10/2010, il Tribunale di Catanzaro, a seguito di istanza di riesame avanzata nell’interesse di P. A.A., indagata per il reato di associazione per delinquere volta a commettere truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p. ed altri reati, confermava l’ordinanza del Gip di Lamezia Terme, emessa in data 6/10/2010, con la quale, applicata la misura della custodia in carcere nei confronti del medesimo, era stato disposto decreto di sequestro per equivalente dei beni mobili e immobili nonchè"quote societarie fino alla concorrenza di Euro 8.910.460,95.
Il Tribunale rilevava che nella fattispecie sussisteva il "fumus commissi delicti" per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’art. 640 bis c.p. e che pertanto, in virtù del richiamo di cui all’art. 640 quater c.p., trovava applicazione la disciplina della confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, di cui all’art. 322 ter c.p. che prevede, qualora non sia possibile aggredire direttamente il profitto del reato, la confisca per equivalente. Osservava inoltre che, nella fattispecie, non essendo immediatamente individuabile la quota di profitto attribuibile a ciascun concorrente, il sequestro andava disposto per l’intero, salva la possibilità del riparto interno fra i singoli concorrenti in sede di confisca.
Quanto al "fumus" il Tribunale osservava che il procedimento in questione scaturiva da una complessa indagine investigativa della Guardia di Finanza, che aveva tratto origine da una segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio, nei confronti di F.G.; sul conto corrente bancario del F., acceso presso l’UNICREDIT di (OMISSIS), risultava un elevato ammontare di versamenti di bonifici a cui corrispondevano altrettanto rilevanti prelievi in denaro contante, bonifici ed assegni circolari, sino a totale estinzione delle somme versate (a fronte di una movimentazione totale di Euro 1.427.000,00 in dare, corrispondeva una movimentazione di Euro 1.472.000,00 in avere).
Sentito a sommarie informazioni dai finanzieri, il F. riferiva di aver venduto macchinari industriali, di cui non sapeva indicare i fornitori, a varie ditte, ricevendone il pagamento del prezzo alla consegna per contanti, di aver emesso fatture di vendita indicanti un prezzo abbondantemente superiore a quello effettivo, di aver ricevuto attraverso bonifici bancari il versamento del prezzo indicato nelle fatture di vendita, che egli provvedeva a prelevare per contanti e restituire alle ditte che avevano emesso il bonifico a suo favore.
Dalle ulteriori indagini emergeva, quindi, che le ditte indicate dal F. come acquirenti dei macchinari non erano più in possesso degli stessi, avendoli rivenduti a prezzi irrisori e che le medesime ditte avevano ottenuto un finanziamento agevolato, ai sensi della c.d. L. Sabatini ( L. n. 1329 del 1965) per l’acquisto di tali macchinari, rivolgendosi a tale M.V.M., il quale aveva garantito loro l’esito positivo della richiesta di finanziamento, sebbene esse non fossero in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per accedere ai benefici.
Tale legge consente alle imprese l’irrogazione di mutui a tasso agevolato per l’acquisto di beni strumentali nuovi da utilizzare per le attività produttive e prevede una complessa procedura (che prevede anche l’intervento della Cancelleria del Tribunale per la sigillatura dei macchinari), a seguito della quale il venditore riceve il pagamento del prezzo attraverso lo sconto, presso un istituto di credito, degli effetti cambiari rilasciati dall’acquirente; l’Istituto di credito richiede un contributo all’Ente agevolatore e, una volta ricevutolo, a sua volta, lo gira all’acquirente.
Effettuata una perquisizione presso la Creinvest s.a.s. di M. M., ed estese le indagini a tutte le richieste di finanziamento effettuate dal 1/1/2005 al 23/6/2008, emergeva che gran parte dei macchinari di cui era stato finanziato l’acquisto con i meccanismi della L. Sabatini risultavano inesistenti, e che M. V.M., titolare, nonchè gestore di fatto della Creinvest sas (di M.M.), pur avendo denunziato redditi modesti, risultava titolare di un conto corrente acceso presso la BNL di (OMISSIS) sul quale, negli anni 2006, 2007 e 2008 risultavano versamenti in contanti per Euro 169.349,00 e contestualmente pagamenti con assegni a favore di FINANCE SERVICE LTD per Euro 155.570,00. Risultava, inoltre che M.V. M. aveva creato delle società finanziarie intestandole ai figli, in particolare la Gi.EMME Srl, amministrata dal figlio Ma., la DI.EMME SERVICE, intestata alla figlia D. e la Creinvest s.a.s. di M.A.; sui c/c di tali società e sui c/c personali di M.V.M. e dei suoi familiari risultavano effettuati versamenti in contanti per un totale di Euro 808,406,08.
Utili indicazioni sul funzionamento del sistema truffaldino messo in atto per ottenere erogazioni indebite avvalendosi della L. Sabatini erano state fornite da L.B., il quale aveva riferito di essere stato contattato da M.V.M. della Creinvest sas di (OMISSIS) che lo aveva indotto a stipulare tre fittizi contratti di acquisto con la Edilart di V.V. relativi a tre macchinari (che egli aveva già acquistato in passato e deteneva nella sua officina già da diverso tempo) per i quali era stato erogato un finanziamento complessivo di Euro 662.880,00, ricevendo per tale operazione un ritorno in contanti per circa Euro 300.000,00. Precisava di aver portato i tre macchinari nei pressi del Tribunale di Lamezia Terme, e di aver installato le targhette consegnategli dal M., accompagnato da una funzionario del Tribunale, provvedendo egli stesso ad apporre il sigillo a piombo del Tribunale.
Ricostruito – in tal modo – il complesso sistema truffaldino, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro, riteneva pienamente sussistente il "fumus commissi delicti", nei confronti di P. A.A., rilevando che non vi erano dubbi in ordine alla sua partecipazione organica alla "societas sceleris". Invero l’indagata ha commesso falsità materiali in atto pubblico nella qualità di pubblico, ufficiale in violazione all’art. 476 c.p., fornendo idoneo ed indispensabile supporto all’associazione mediante la piena e totale collaborazione a redigere falsamente nr. 55 verbali di apposizione dei sigilli, e ad effettuare altrettante apposizioni di targhette recanti gli estremi dei finanziamenti nei confronti dei soggetti compiacenti; "tale illecito comportamento è risultato elemento indispensabile alla commissione dei reati di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p., altrimenti non realizzabile in considerazione che l’atto avrebbe dovuto attestare l’esistenza materiale del bene e la sua identità, seppure non assolutamente tecnica, alla richiesta di finanziamento" (v. pag.18 dell’ordinanza impugnata). Sottolineava, infine, la sussistenza del "periculum in mora", da ravvisare sotto il profilo dell’art. 321 c.p.p., comma 2, essendo prevista dal combinato normativo scandito dall’art. 640 quater c.p. in relazione all’art. 322 ter c.p., in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., tra l’altro, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato ovvero dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto.
Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagata, per mezzo del suo difensore di fiducia, in riferimento al solo sequestro preventivo per equivalente dei beni per un valore concorrente fino ad Euro 8.379.37,00, deducendo l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), stante l’insussistenza dei presupposti per la legittima adozione della misura, e per la sua esecuzione sui beni che ne sono stati oggetto, oltre che l’inesatta determinazione della somma equivalente individuata. La misura in contestazione deve essere indirizzata, per quanto indicato nelle norme di cui all’art. 322 ter c.p., commi 1 e 2 e art. 648 quater c.p., con necessaria precedenza nei confronti di ciò che costituisce esso stesso il prodotto o il profitto del reato contestato; l’ordinanza applicativa non reca nessun accenno al fatto che, prima di far soffrire anche alla ricorrente il peso della misura imposta, non sarebbe stato possibile aggredire un ipotetico bene quale diretto prodotto o profitto del reato, e men che meno ai motivi di tale solamente presunta impossibilità. Ai fini dell’adozione della misura non è consentito aggredire per ciascuno dei concorrenti beni per un valore eccedente alla parte di accrescimento patrimoniale che si presume rispettivamente lucrata.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato, e va accolto nei limiti come di seguito illustrati.
1. Ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il sindacato di legittimità va circoscritto alle sole censure di violazione di legge, nonchè alla verifica di un apparato argomentativo non meramente apparente (e, cioè, idoneo a rivelare la ratio decidendi), giacchè solo l’omessa o apparente motivazione si risolve in una violazione di legge.
Premesso che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro, sia esso preventivo o probatorio, non è da includere la fondatezza dell’accusa (Cass.S.U., 23 febbraio 2000, Mariano, Riv. 215840) e tanto meno la colpevolezza dell’imputato, bensì l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, salvo il caso (che qui non ricorre) che la sua infondatezza risulti del tutto manifesta, rileva il Collegio che sulla sussistenza del "fumus commissi delicti", il provvedimento impugnato fornisce una specifica, analitica e dettagliata motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati ipotizzati e sussistenza degli estremi fattuali che giustificano la configurazione dei delitti di associazione e falso contestati alla ricorrente ed agli altri indagati (pagg. 13-18 dell’ordinanza impugnata).
A riguardo, il Tribunale ha evidenziato come la ricorrente abbia fornito all’associazione idoneo supporto, mediante le numerose falsità materiali in atto pubblico dalla stessa commesse in violazione all’art. 476 c.p. nella sua qualità di pubblico ufficiale. Il sistema truffaldino posto in essere poteva, poi, sussistere e sopravvivere solo grazie alla consapevole partecipazione di ciascuno dei soggetti coinvolti, ciascuno chiamato, in base alla funzione svolta e alla ripartizione dei compiti, a fornire il proprio contributo per conseguire ingenti benefici economici grazie all’accaparramento delle prebende pubbliche (v.pag.18).
La motivazione circa il "fumus commissi delicti", è coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in punto di configurabilità del reato associativo ed è priva di vizi logico- giuridici, come tale incensurabile in questa sede.
2. Con gli altri motivi il ricorrente sostanzialmente contesta il quantum, eccependo che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Nel caso di specie, secondo l’ipotesi difensiva, il profitto del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non può avere ad oggetto l’intero importo del finanziamento erogato dalle banche, ma soltanto il 5% sul capitale, oggetto dell’intervento pubblico.
3. Tale prospettazione non può essere accolta.
E’ principio oramai da tempo affermato (Cass.S.U. sent. 25 ottobre 2005, n. 4193), secondo cui è ammissibile il sequestro preventivo avente ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto di uno dei reati di cui all’art. 640 quater c.p. (tra cui la truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., contestata nel caso all’esame quale reato fine dell’associazione). Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare, poi, indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso profitto (cfr. Cass.Sez. 5, Sent. n. 13277/2011 Rv. 249839).
Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l’erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall’agente consiste nella percezione della somma concessa a mutuo dall’Istituto finanziario ed è equivalente all’importo erogato tramite il finanziamento indebitamente ottenuto. Nella fattispecie, il danno non è poi limitato alla quota di interessi, ed essendo i finanziamenti erogati in riferimento a beni inesistenti, gli stessi non potevano e non possono in alcun modo costituire alcuna garanzia del debito in tal modo contratto.
La eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite all’Istituto mutuante è poi del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato configurandosi, come un post-factum, ovvero come un’attività idonea a ridurre il danno conseguente al reato, a norma dell’art. 185 c.p..
Nel caso di specie, pertanto, legittimamente i giudici di merito potevano disporre il sequestro per equivalente, funzionale alla confisca, delle somme di denaro equivalenti all’importo dei finanziamenti indebitamente concessi per effetto dei reati contestati alla ricorrente, fermo restando che la confisca – ove disposta all’esito del procedimento – dovrà comunque essere applicata al vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato, secondo il principio di diritto formulato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26654/2008, secondo cui il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca è costituito dal vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’Ente.
4. Il ricorso va, invece, accolto nella parte in cui la ricorrente si duole che il sequestro di tutte le somme che vanno accreditate sul conto corrente, intestato alla ricorrente, in ragione della sua qualità di cancelliere C1 presso il Tribunale di Lamezia Terme (ovvero l’indennità pari al 50% della retribuzione da lavoro dipendente, essendo la ricorrente sospesa dal servizio) comporta patente violazione ed elusione di quanto disposto dal D.P.R. n. 180 del 1950, artt. 1, 2 e 3, ove è stabilito come regola generale che gli stipendi dei dipendenti pubblici non possono essere sequestrati nè pignorati, se non nella misura di un quinto al netto delle ritenute. L’accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure relative al vincolo cautelare apposto sul conto corrente bancario n. (OMISSIS).
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al sequestro preventivo di beni impignorabili, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro preventivo di beni impignorabili con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
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