Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Col ricorso in esame (riassunto, dinnanzi a questo Tribunale, dopo esser stato sottoposto all’esame di un giudice territorialmente incompetente), la signora L.M.C. ha impugnato (reputandolo illegittimo per eccesso di potere) il provvedimento (del quale è stata altresì chiesta, incidentalmente, la sospensione dell’esecutività) con cui – l’11.3.2011 – se ne è rigettata (in buona sostanza) l’istanza di trasferimento presso il Comando Provinciale VV.F. di Catania.
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011: data in cui il predetto ricorso è stato sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Si osserva, al riguardo
che, nel caso di specie, è stata fatta corretta applicazione del D.M. 11.3.2011 (adottato, a sua volta, in ossequio ai principi di cui alla Circ. Min. Int. n.21304 del 15.7.2010): dandosi, cioè, il dovuto rilievo alle vacanze riscontrabili (ed, anzi, riscontrate) nel ruolo del riferimento (quello, per intenderci, di Funzionario AmministrativoContabile) e nel totale dell’organico della sede richiesta;
che la Circolare invocata dalla ricorrente (la n.12607/2010) ha un carattere meramente ricognitivo; e, per effetto di essa, la p.a. intendeva solo disporre di un quadro generale delle varie aspirazioni ai trasferimenti. (Onde poter eventualmente procedere, relativamente alle sedi che fossero risultate carenti di personale, ai futuri ripianamenti).
E dunque; atteso che la sede etnea (a differenza di quella ragusana: alla quale la C. era stata assegnata) presentava – all’atto dell’avvio del procedimento di cui è causa (e, del resto, la situazione non è – a tutt’oggi – sostanzialmente mutata) – un significativo esubero di personale, le impugnate determinazioni amministrative – espressione di una potestà (autoorganizzatoria) ampiamente discrezionale (nella cui esplicazione non può che farsi prevalere – su quello privato, con esso eventualmente contrastante – l’interesse pubblico al buon funzionamento degli Uffici) – si appalesano intrinsecamente legittime: ed, in quanto tali (essendosi anche rispettati, da parte della resistente, i principi di trasparenza e di "par condicio" degli amministrati: e non risultando, in particolare che – nella circostanza – si sia inteso soddisfare un interesse diverso da quello protetto dalle norme attributive del potere concretamente esercitato), immeritevoli di caducazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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