Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2012, n. 2518 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 ottobre 2008, la Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame svolto da V.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento collettivo intimato dalla s.p.a. Intesa Sanpaolo.

2. La Corte territoriale puntualizzava che il Giudice di prime cure aveva accertato l’acquiescenza al licenziamento sulla base della lettera prodotta dal lavoratore unitamente al ricorso di primo grado, così ricostruendone la volontà, e che il dipendente, interponendo il gravame, non aveva formulato rilievi specifici sul risultato valutativo del Tribunale.

Per la cassazione di tale sentenza V.G. ha proposto ricorso con due motivi. Intesa Sanpaolo spa ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

4. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver superficialmente esaminato il motivo di gravame incentrato sulla presunta acquiescenza al licenziamento, accertata d’ufficio dal primo giudice, sulla base della lettera di impugnativa del licenziamento in data 9 aprile 2004, prodotta in giudizio dal ricorrente ed ignorata dalla Banca, anche in via di eccezione.

Con il quesito il ricorrente chiede alla Corte di dire se, in relazione gli artt. 112 e 115 codice di rito, sia consentito al giudice di merito porre a fondamento dell’accoglimento di un’eccezione (nella specie, di acquiescenza) fatti, circostanze, ed elementi di prova, non dedotti dalla parte che solleva l’eccezione;

nel caso di specie se, eccepita l’acquiescenza per aver il lavoratore rinunciato all’indennità sostitutiva del preavviso e avere lo stesso aderito ad un Fondo esuberi è possibile, esclusa l’acquiescenza per le ragioni addotte – accertarle d’ufficio sulla base di altre ragioni e, in particolare, sulla base del contenuto della lettera di impugnativa di licenziamento prodotta dal lavoratore.

5. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza della deduzione della censura avverso la sentenza del Giudice del gravame.

6. Invero, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello.

7. Inoltre, in ipotesi di denuncia di un error in procedendo, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice, di legittimità, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, cosicchè il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli del corretto svolgersi dell’iter processuale, non solo ad enunciare le norme processuali violate, ma anche a specificare le ragioni della violazione, in coerenza a quanto prescritto dal dettato normativo, secondo l’interpretazione da lui prospettata (cfr, ex plurimis, Cass. 21621/2007).

8. Coerentemente, con riferimento all’ipotesi in cui sia stata denunciata l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado sulle doglianze mosse in appello, è stato affermato che non viene rispettato il principio di autosufficienza allorchè nel ricorso per cassazione non siano esposte quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, non potendo ottemperarsi a tale principio mediante il mero richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio (cfr., Cass., 26693/2006); più in generale, sempre con riferimento ai casi di denunzia del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è stata reiteratamente affermata la necessità, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione (cfr, ex plurimis, Cass. 21226/2010; Cass. 23420/2011).

9. Tali oneri non sono stati ottemperati, nel caso di specie, dal ricorrente, che si è limitato a rappresentare l’oggetto della propria originaria domanda e delle proprie successive doglianze, unitamente alle difese della controparte, senza trascriverle negli esatti termini del loro svolgimento, ma riportandosi ad un mero sintetico richiamo.

10. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

11. Il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente, deducendo omessa motivazione, si duole che la corte di merito abbia omesso ogni valutazione ermeneutica sul contenuto della lettera di impugnativa del licenziamento, riamane assorbito dal rigetto del primo motivo.

12. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorari, IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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