Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 5 ottobre 2001 i sigg. U.M. e S.E., a seguito dell’utile esperimento di preventiva denunzia di nuova opera, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento – sez. dist. di Guardia Sanframondi, i coniugi N.S. e M.S., affinchè, accertata la violazione delle distanze legali e regolamentari del nuovo fabbricato che gli stessi avevano iniziato ad eseguire rispetto all’edificio di loro proprietà sito in (OMISSIS) (alla v.
Turistica del Lago), gli stessi venissero condannati all’abbattimento del suddetto fabbricato illegittimamente realizzato in palese violazione del D.M. n. 1444 del 1968 e al risarcimento dei danni subiti, oltre che al pagamento delle spese processuali. Nella costituzione dei suddetti convenuti (che proponevano, a loro volta, domanda riconvenzionale per risarcimento danni), il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione probatoria nel corso della quale era espletata anche una c.t.u., accoglieva la formulata domanda principale e condannava i convenuti ad arretrare il fabbricato di loro proprietà alla distanza di dieci metri rispetto alla parete degli edifici delle parti attrici, nonchè al risarcimento dei danni liquidati in Euro 3.000,00; rigettava, quindi, la domanda riconvenzionale e compensava per intero le spese giudiziali. A seguito di rituale appello interposto dai menzionati N. S. e M.S., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza di entrambi gli appellati (che avanzano appello incidentale), con sentenza n. 3576 del 2005 (depositata il 20 dicembre 2005), rigettava il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, condannando gli appellanti principali, in solido fra loro, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; gli stessi appellanti principali erano, poi, condannati, per la loro soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di appello.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale confermava la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata, rilevando che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo, altresì, dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela; pertanto, si sarebbero dovute considerare, nella fattispecie, irrilevanti le prospettazioni degli appellanti principali circa la natura dell’apertura nella parete dell’edificio degli appellati, che, in ogni modo, attese le sue ampie dimensioni, la sua conformazione e la sua struttura, non poteva certo essere qualificata come una semplice luce.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione i signori N.S. e M. S., articolato in due complessi motivi, al quale hanno resistito con controricorso entrambi gli intimati U.M. e S.E..
Motivi della decisione
1. Si deve, innanzitutto, dare atto che il difensore dei ricorrenti ha tempestivamente depositato l’istanza – prevista dalla L. n. 183 del 2011, art. 26 – recante le sottoscrizioni degli stessi ricorrenti e dal medesimo autenticate, con la quale è stata manifestata la volontà della persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso.
2. Ritiene, inoltre, il collegio che debbano essere respinte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e di supposta formazione del giudicato così come formulate nell’interesse dei controricorrenti, poichè, alla stregua dello stesso svolgimento dei motivi riportato nella medesima sentenza impugnata, emerge che l’oggetto del contendere ricadeva anche sulla valutazione della sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 (peraltro individuante un complesso normativo attinente a profili pubblicistici in ambito urbanistico-edilizio) e sulla sua interpretazione con riferimento alla necessità o meno dell’osservanza delle distanze prescritte in funzione della tipologia dell’opera concretamente edificata dagli attuali ricorrenti, anche con riguardo alla disciplina delle cosiddette "pareti finestrate". 3. Con il primo complesso motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 c.c., capo 2 (cc.dd. preleggi) con riferimento al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 ed alla L. n. 765 del 1967, capo 4^, art. 10, commi 1, 6 e 9 ( L. n. 1150 del 1942, ex art. 31), nonchè per omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). In particolare, con tale doglianza i ricorrenti assumono l’erroneità della sentenza impugnata (anche sotto il profilo dello svolgimento del relativo percorso motivazionale) nella parte in cui non era stato tenuto conto del principio dell’inapplicabilità del D.M. n. 1444 del 1968 nei rapporti fra privati e della circostanza che l’aderenza tra i due fabbricati era rimasta immodificata rispetto allo stato preesistente, considerandosi che l’intervento edilizio dai medesimi realizzato si era, in effetti, concretizzato in una mera ricostruzione del precedente manufatto che non avrebbe, perciò, potuto essere qualificata come una nuova costruzione ai fini dell’applicazione delle sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di distanze, salvo che non fossero sussistite disposizioni regolamentari tali da disciplinare diversamente il caso della demolizione con contestuale ricostruzione.
3.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Per quanto desumibile complessivamente dalla sentenza impugnata (in correlazione con quella di primo grado richiamata) in virtù di accertamento di fatto sufficientemente motivato (e riscontrato anche dalle conclusioni dell’esperita c.t.u.), è emerso che il manufatto edificato dagli odierni ricorrenti non poteva considerarsi propriamente corrispondente ad una mera ricostruzione sia per aumento di volumetria che per modifica della sua sagoma, ragion per cui, in presenza di tali variazioni, si è venuta a configurare una nuova costruzione, da considerare, perciò, tale, ai fini del computo delle distanze rispetto agli edifici contigui come previsti dagli strumenti urbanistici locali, nel suo complesso, ove lo strumento rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario (cfr. Cass. n. 9637 del 2006; Cass. n. 19287 del 2009 e, da ultimo, Cass., SU., n. 21578 del 2011). Sulla scorta di tale presupposto la Corte territoriale ha rilevato la conseguente applicabilità della disciplina di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (certamente estensibile alle parti dell’immobile realizzate "ex novo"), contenente previsioni normative caratterizzate da assolutezza ed inderogabilità siccome protese anche a tutelare il decoro, la salubrità e la sicurezza (v., da ultimo, Cass. n. 5741 del 2008), oltre che ad evitare intercapedini dannose tra le pareti e, sulla scorta della c.t.u. espletata in primo grado (i cui rilievi risultano adeguatamente richiamati in motivazione), in conseguenza della quale era emerso che la costruzione edificata dai ricorrenti era stata realizzata alla distanza di mt. 5,50 e, perciò, inferiore a quella minima prescritta dalla riportata norma di mt. 10, è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado con riferimento all’accoglimento della domanda degli odierni controricorrenti e all’emanazione del conseguente ordine di demolizione parziale del fabbricato dei sigg. N. e M..
Quanto al profilo di diritto relativo all’ambito di applicabilità del citato D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, la Corte partenopea ha precisato la portata della pronuncia della Sezioni unite n. 5889 del 1997 (alla quale si sono richiamati i ricorrenti), statuendo correttamente, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte successivamente sviluppatasi (cfr. Cass. n. 21899 del 2004; Cass. n. 7563 del 2006; Cass. n. 56 del 2010), che, nella materia delle distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, n. 2, che fissa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati, va interpretato nel senso che l’adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l’obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata (in tal senso v., da ultimo, Cass. S .U., n. 14953 del 2011).
4. Con il secondo complesso motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione del citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, nonchè del P.R.G. del Comune di Tivoli (rectius: Telese) Terme (art. 31, n. 2) e degli artt. 873, 877 e 900-907 c.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per errata interpretazione e/o valutazione dei fatti accertati che ha determinato gravi vizi "in procedendo" della sentenza impugnata ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), avuto riguardo all’assunto accertamento dell’esistenza di pareti finestrate e alla conseguente necessità del rispetto della distanza di dieci metri imposta dal citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9. Inoltre, quale ulteriore profilo di doglianza, i ricorrenti hanno dedotto l’errata motivazione in ordine alla condanna alle spese pronunciata nei loro confronti anche in ordine a quelle del giudizio di primo grado (che erano state compensate).
4.1. Anche questo motivo è privo di fondamento e deve, quindi, essere respinto. Sul piano generale deve ricordarsi (come, del resto, posto in evidenza anche dalla stessa Corte territoriale) che il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, il quale impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, per il carattere di assolutezza ed inderogabilità della norma, in relazione alla natura degli interessi generali perseguiti, si riferisce a tutte le pareti finestrate e non soltanto a quella principale, prescindendo altresì dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (cfr. cass. n. 4715 del 2001 e Cass. n. 11013 del 2002). Anzi, più recentemente (cfr. Cass. n. 13547 del 2011), è stato ulteriormente precisato che la norma del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, in materia di distanze fra fabbricati – che, siccome emanata in attuazione della L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali – va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorchè solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.
Ciò posto, la Corte di appello di Napoli (v. pag. 7 della sentenza impugnata), con valutazione di merito fondata su una motivazione logica e sufficiente (supportata dai riscontri della c.t.u.), e perciò insindacabile in questa sede, ha accertato che l’apertura nella parete dell’edificio degli appellati, in considerazione delle sue ampie dimensioni, della sua conformazione e della sua rilevante struttura (evincibile anche dalle fotografie allegate alla relazione del c.t.u.), non poteva essere qualificata come una luce e, quindi, era classificabile come finestra, alla quale, pertanto, si sarebbe dovuta applicare la disciplina inderogabile prevista dal citato del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (cfr. Cass. n. 982 del 1999 e Cass. n. 1321 del 2004).
Quanto al profilo relativo alla censura relativa alla disposta condanna anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, si ricorda che, da un punto di vista generale, le Sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 14989 del 2005; in senso conforme v., successivamente, Cass. n. 7607 del 2006) hanno statuito che, in materia di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti (avuto riguardo al testo dell’art. 92 c.p.c. "ratione temporis" applicabile nella specie, ovvero nella formulazione anteriore alla modifica apportata con la L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. In ogni caso, nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente motivato sull’accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla ingiusta compensazione delle spese disposta in primo grado (applicando, conseguentemente, il principio generale della soccombenza), basandolo sul presupposto che l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali che investivano la questione dedotta in controversia era ormai risalente e non configurava, perciò, l’emergenza di giusti motivi che giustificavano la compensazione.
5. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
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