Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 30-09-2011, n. 35620 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza sopra indicata, emessa ex art. 309 c.p.p., il Tribunale di Como ha dichiarato l’inammissibilità, per tardività, della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo, proposta nell’interesse di T.A..

Il Tribunale, rilevato che la richiesta di riesame era stata spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata, il 4 marzo 2011, ha ritenuto che il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 324 c.p.p., era stato superato, in quanto il sequestro dei beni immobili era stato eseguito il 16 febbraio 2011, con la trascrizione del provvedimento presso la competente Agenzia del Territorio, esecuzione che era stata portata a conoscenza del T. dagli agenti della Guardia di Finanza il 18 febbraio 2011. 2 Contro la predetta ordinanza ricorre per cassazione il T., che deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione degli artt. 324, 369 e 151 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 Cedu, nonchè vizio di motivazione del provvedimento.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo decorre dalla data di esecuzione delle misura cautelare o da quella diversa nella quale l’interessato abbia avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimenti di sequestro, ma la sola conoscenza della sua esecuzione (Cass. n. 2021/2003, Simeone).

Nel caso in esame, come esattamente ha rilevato il giudice di merito, qualunque della due date si prende come termine di decorrenza (16 febbraio o 18 febbraio), il termine di cui all’art. 324.1 c.p.p. era già decorso quando la richiesta di riesame fu spedita tramite raccomandata postale (4 marzo 2011).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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