Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nell’ambito del procedimento penale a carico di: V.M. A. indagata unitamente a: D.L.C., V.A. F., I.I.; il GIP presso il Tribunale di Palmi, in data 28.07.2010, emetteva il decreto di sequestro preventivo sui beni degli indagati , finalizzato anche alla confisca per equivalente, in quanto indiziati del delitto di cui all’art. 640 bis c.p. in ordine alla contestazione di truffe finalizzate all’ottenimento illecito dalla Regione Calabria di finanziamenti per la ristrutturazione di un fabbricato in muratura e la realizzazione del B&B "Zerbi", a fronte di lavori risultati in buona parte mai compiuti, conseguendo dal competente Assessorato Regionale l’indebita erogazione di somme pari ad Euro 91.077;
l’indagata proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria respingeva il ricorso;
ricorre per cassazione V.M. a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e).
1) – la ricorrente censura l’ordinanza per omessa ed illogica motivazione riguardo agli elementi oggettivi e soggettivi del reato addebitato;
– mancherebbe ogni motivazione sul "fumus", essendosi limitato il Tribunale a ritenere le ipotesi di reato contestate con frasi genetiche e prive di riferimenti fattuali;
2) – il sequestro risultava inoltre privo del requisito dell’indispensabilità;
CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione
I motivi di ricorso sono palesemente infondati.
Quanto ai motivi sul merito del sequestro preventivo va subito evidenziato che lo stesso appare emesso nell’ambito dei criteri dettati dall’art. 321 c.p.p., atteso che il GIP ha motivato in ordine al "fumus" del reato di cui all’art. 640 bis c.p., richiamando i dati fattuali su cui si fondava l’imputazione e la necessità di assicurare la futura eventuale confisca.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale per il riesame ha motivato ampiamente in ordine alla prova sulla fittizietà dei pagamenti effettuati alla ditta apparentemente incaricata dei lavori di ristrutturazione, con un’ampia ed analitica disamina di ciascuno dei conti correnti bancari (C/c nr. (OMISSIS) – presso Poste Italiane – C/c nr. 65430/45-presso B.C.C,- pagg. 5-6-7-) da cui emerge la condotta fraudolenta "articolata nell’effettuazione di pagamenti per i lavori eseguiti risultati per la maggior parte fittizi" in quanto l’importo di buona parte dei bonifici era rientrato nella disponibilità della stessa indagata, attraverso un’artificiosa "triangolazione"; (pag. 8 motivaz.) Il ricorrente censura tale motivazione con i motivi sopra sintetizzati, evidenziando come si tratti mere congetture e supposizioni, svincolate dai dati fattuali effettivamente emersi, ma le argomentazioni del ricorrente non colgono nel segno posto che tra i presupposti di ammissibilità del sequestro preventivo non c’è nè la fondatezza dell’accusa nè la colpevolezza dell’imputato, ma l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, sicchè l’indagine che il GIP deve compiere sulla "gravità indiziaria" è circoscritta alle cautele rese necessarie allo stato delle indagini, valutabili in termini complessivi all’esito della conclusione dell’attività investigativa. (Cassazione penale, sez. 2^15 ottobre 2008, n. 40425).
Sulla scorta di tali principi , la verifica del Tribunale del riesame sulle condizioni di legittimità della misura cautelare non deve tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito riguardante la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi.
(Cassazione penale, sez. 4^, 06 novembre 2008, n. 47032).
Nella specie il Tribunale per il riesame si è spinto ad una accurata disamina di tutte le emergenze fattuali, rilevando come dalle stesse emergesse il "fumus" richiesto per la configurazione -in astratto- dell’imputazione di truffa, richiamando e sottolineando gli aspetti contabili sopra richiamati;
Si tratta di valutazioni, nel merito, supportate da congrua motivazione, esenti da illogicità evidenti e pertanto incensurabili in questa sede di legittimità.
La Giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le questioni relative al merito della fondatezza dell’accusa ovvero della sussistenza dei criteri costitutivi degli istituti, quali la proporzionalità tra il valore dei beni in sequestro ed il reddito degli indagati, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, "non essendo possibile surrettiziamente introdurre in sede di legittimità un controllo che investa, sia pure in via incidentale, il merito dell’imputazione" (Cass. Pen. Sez. 5^, 07.07.1993).
Parimenti infondato il motivo sull’indispensabilità del sequestro giacchè, per la natura sanzionatoria della confisca per equivalente (Cass. pen. Sez. 2^, 13.05.2010 n. 21027), l’accertamento del "fumus" rende evidente il requisito della indispensabilità.
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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