Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 4/2/11 il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame di A.T. avverso il decreto 8/1/10 del Gip di quel Tribunale, che su denuncia del sindaco pro tempore di Perdaxius disponeva il sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.) dell’immobile sito in località San Leonardo n. 13 di quel Comune, abusivamente occupato dall’ A..
Il Tribunale rilevava come dalla stessa esposizione dei fatti offerta dal richiedente risultasse l’assenza di un titolo locativo in suo favore: gli effetti di quello in corso tra le parti (fin dal 17/4/84) erano infatti sospesi dal 2008, quando l’ A. aveva consentito a trasferirsi provvisoriamente altrove in costanza di alcuni lavori urgenti di manutenzione da effettuarsi ad opera del Comune ma che poi, per il loro ritardato inizio e l’insalubrità del nuovo alloggio, erano stati effettuati dallo stesso inquilino, che poi era tornato ad abitarvi. Ricorrevano perciò sia il fumus del reato (il reingresso senza titolo, in quanto sospeso) che il periculum in mora (il protrarsi della situazione antigiuridica e pregiudizievole per i terzi).
Ricorreva per cassazione la difesa. Ricordati i fatti (al sequestro dell’immobile era seguito anche lo sgombero degli arredi e masserizie in esso contenute), deduceva in diritto la piena legittimità della sua detenzione da parte dell’ A., legittimità che non era venuta meno per la vicenda del preteso trasloco: dopo l’incendio, verificatosi nel 2008, effettivamente (su invito della p.a.) l’ A. aveva fatto richiesta di essere trasferito in altro locale di proprietà del Comune, ma avendolo ravvisato inagibile ed antigienico, in assenza di garanzie contrattuali (non vi era mai stato un accordo scritto tra le parti) egli non aveva mai lasciato il vecchio alloggio. Illegittima pertanto era l’ordinanza di sgombero (cui era seguito il sequestro dell’a.g.), emessa dal Sindaco il 14/10/10 sul presupposto che l’immobile fosse occupato senza titolo e/o inagibile. Assenti il fumus del reato ed il periculum in mora, chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Nessuno compariva per il ricorrente.
L’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Essa, invero, non approfondisce in misura adeguata il "fumus" del reato, che non è sufficientemente accertato. Non è dato capire, infatti, il punto essenziale del delitto contestato (l’invasione di edifici ex art. 633 c.p.) e cioè se, materialmente, l’immobile sia mai stato sgomberato (o meno) dall’ A., per esserne poi rioccupato. Se una tale dismissione non fosse avvenuta, non si potrebbe parlare di invasione e quindi di fumus del relativo reato. In tal senso si veda Cass., sez. 3, sent. n. 27715 del 20/5/10, rv. 248134, Barbarano: "Il tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l’adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato (nella specie, relativa ad abuso edilizio, il Tribunale si era limitato ad affermare la non manifesta totale infondatezza della interpretazione delle norme rilevanti operata dal Pm). Ma si veda anche Cass., 3, sent. n. 26197 del 5/5/10, rv.
247694, Bressan: "Nella valutazione del fumus commissi delicti quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l’impostazione accusatoria (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che, confermando il sequestro preventivo di immobile per il reato di lottizzazione abusiva, aveva fatto generico richiamo alla consulenza tecnica del Pm e agli altri atti di polizia giudiziaria senza alcun riferimento ai contenuti e alle ragioni della loro prevalenza sui rilievi di carattere difensivo). Conf. Cass., 3, n. 26198 del 2010, non massimata. Del dovuto approfondimento dell’aspetto indicato (necessario per l’esistenza stessa del fumus del reato) si farà carico il giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.
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