Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato B.G. per il delitto di evasione alla pena di mesi quattro di reclusione.
All’imputato era addebitato di essersi, senza autorizzazione, allontanato dal luogo nel quale era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
2, Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per il seguente motivo:
– la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 420-ter cod. proc. pen., in quanto la citazione per il giudizio di appello risulta notificata all’imputato presso la comunità "Villa Ascione" di Caltanissetta, dove lo stesso risultava ristretto in regime di detenzione domiciliare a seguito di ordine di espiazione pena emesso dal Tribunale di sorveglianza. Ciononostante, la Corte di appello non avrebbe disposto per l’udienza fissata per il giorno 15 dicembre 2009 la traduzione dell’imputato, con grave violazione dei diritti di difesa.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha stabilito che la conoscenza da parte del giudice di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l’imputato impedito esplicitamente consenta che l’udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l’istituto dell’assenza, ai sensi dell’art. 420- quinquies cod. proc. pen.. Pertanto, si è ritenuto che costituisce legittimo impedimento lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione, purchè di tale legittimo impedimento sia comunque cognito il giudice (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, in motivazione).
Nel caso di specie, il giudice dell’appello non era stato reso edotto del legittimo impedimento dell’imputato a comparire, in quanto all’atto delle ricerche presso il suo domicilio i parenti ebbero soltanto a riferire che costui si era trasferito presso la comunità "Villa Ascione" e nessuna circostanza circa lo stato detentivo, neppure all’atto della notifica presso il nuovo recapito, venne rese noto. Nè all’udienza del 15 dicembre 2009, il difensore di fiducia ha rappresentato detto impedimento, limitandosi soltanto a rinunciare ai motivi di gravame.
Pertanto, posto che non è di per sè causa di legittimo impedimento a comparire in giudizio la mera ospitalità dell’imputato in una struttura terapeutica di recupero per tossicodipendenti (tra le tante, Sez. 3 n. 6241 del 14/01/2009, Avallone, Rv. 242531), alla luce di tali dati di fatto non sussiste la denunciata violazione di legge.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto delle natura dei motivi, della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.