T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-10-2011, n. 840 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato il Comune di Roccasecca ha ingiunto al ricorrente la rimozione di opere asseritamente abusive consistenti nella realizzazione…"di un cancello in ferro sulla stradina via V. Tempesta accedente alla abitazione del ricorrente, nonché la sanzione pecuniaria di Lire 1.000.000 per aver realizzato opere edilizie in assenza della D.I.A..

Contro il provvedimento era quindi proposto il ricorso all’esame, con cui il ricorrente ha denunciato violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

2. Il comune di Roccasecca non si è costituito in giudizio.

3. Con ordinanza n. 62 emessa nella camera di consiglio del 25.1.2001 la sezione respingeva la proposta domanda cautelare.

Successivamente, all’udienza del 6.10.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo assorbente motivo di gravame, il ricorrente lamenta eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria, deducendo che erroneamente l’Amministrazione ha ritenuto che la posa in opera del cancello in ferro sulla stradina via V. Tempesta, accedente alla propria abitazione, costituisca un abuso.

La doglianza merita accoglimento.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza – con riguardo a fattispecie analoghe a quella qui in esame – ha avuto modo di rilevare che:

– l’apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sicché tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice D.I.A. (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, 3 marzo 2009 n. 1222; T.A.R. Lazio Sez. II, 6 ottobre 2008 n. 8777);

Peraltro, nel caso di specie, come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio da ricorrente, il contestato cancello in ferro risulta posizionato in epoca risalente e comunque anteriore al del 2.9.1967 epoca in cui non era certamente necessaria la licenza.

Ne consegue che il posizionamento del cancello in corrispondenza dell’accesso alla detta via Tempesta, non può essere considerata un’attività illecita.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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