Cass. civ. Sez. V, Sent., 22-02-2012, n. 2611 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso IRAP proposta dal contribuente per gli anni 1999, 2000 e 2001 in relazione alla sua attività di promotore finanziario.

La Commissione adita rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che riconosceva il diritto del contribuente al rimborso.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l’affermazione del giudice di merito secondo la quale anche per il promotore finanziario sarebbe necessario accertare se in concreto vi sia autonoma organizzazione.

Il motivo non è fondato, poichè la sentenza impugnata è in linea con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: "In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni" (Cass. S.U. n. 12211 del 2009). Nel caso di specie è stata accertata in fatto l’inesistenza dell’autonoma organizzazione e siffatto accertamento non è stato impugnato sotto il profilo del vizio di motivazione.

Sicchè il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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