Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1. Con ricorso proposto sub R.G. 14552 del 1998 innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, 11 il dott. P. C. ha chiesto l’annullamento dell provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura aveva dichiarato inammissibile la domanda da lui presentata ai fini della nomina a giudice onorario aggregato (g.o.a.) per la ritenuta mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) della L. 22 luglio 1997 n. 276 ("essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie"): e ciò in considerazione delle risultanze del certificato dei carichi pendenti della procura presso la pretura circondariale di Roma, dal quale si evinceva l’esistenza a suo carico di un procedimento per il delitto di usura ( art. 644 c.p.).
Il C., in tale prima sede di giudizio, ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, escludendo, in particolare, che l’esistenza di un carico pendente potesse di per sé far mancare i requisiti di indipendenza, prestigio ed esperienza richiesti per la nomina.
Egli ha pertanto dedotto i seguenti vizi: eccesso di potere in relazione ai criteri dettati dalla predetta L. 276 del 1997 per la nomina a g.o.a.; violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 27 della Costituzione; eccesso di potere per genericità, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
1.2. Con ordinanza dd. 9 dicembre 1998 la Sezione I^ dell’adito T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato presentata dal C..
1.3. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa avversaria.
1.4. Con ordinanza collegiale n. 3850 dd. 5 maggio 2001 la medesima Sezione I^ ha disposto l’acquisizione agli atti di causa di copia del provvedimento impugnato, nonché della relativa proposta avanzata al riguardo dalla Commissione referente dell’organo di autogoverno.
In data 28 maggio 2001 il Ministero della Giustizia ha adempiuto a tale incombente.
1.5. Con sentenza n. 12298 dd.27 dicembre 2001 la Sezione I^ del T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso del C. avuto riguardo, in via del tutto assorbente, al dedotto vizio di difetto di motivazione, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
2.1. Con l’appello in epigrafe il Ministero della Giustizia chiede – ora – la riforma di tale pronuncia,affermando in particolare che, in ordine alla valutazione nella specie operata dal Plenum dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria, la m motivazione della declaratoria di inammissibilità della domanda presentata dal C. risulterebbe comunque completa sotto il profilo della coerenza, congruità e logicità, pur attraverso il richiamo operato ob relationem al certificato dei carichi pendenti.
Ad avviso del Ministero appellante, infatti, la pendenza di un procedimento penale potrebbe essere comunque ex se apprezzata quale elemento escludente l’idoneità specifica a ricoprire il posto messo a concorso qualora il processo penale, in ordine al quale l’interessato alla nomina sia stato rinviato a giudizio, riguardi fatti di indubbia rilevanza e gravità, ossia tali da incidere negativamente sul prestigio e la considerazione di cui deve godere l’ufficio presso il quale l’interessato medesimo dovrebbe prestare servizio.
Nella fattispecie concreta la decisione dell’organo di autogoverno si fonderebbe – sempre ad avviso del Ministero appellante – su elementi di rilievo certo e indiscutibile, in quanto la causa ostativa al conferimento dell’ufficio è stata ravvisata – come si rileva dal parere negativo espresso al riguardo dal competente Consiglio giudiziario e dalla conseguente proposta avanzata dalla Commissione referente, recepiti integralmente dal Plenum dell’organo di autogoverno, sia pure ob relationem- nella circostanza che il C. è stato rinviato a giudizio per il reato di usura per l’udienza del 1998.
Ad avviso del patrocinio dell’appellante Ministero, pertanto, nella specie non sarebbero mancati un’autonoma verifica e un autonomo apprezzamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ai fini dell’astratto giudizio di idoneità del C. all’esercizio delle funzioni di g.o.a., comunque espressi in via esaustiva nell’avvenuta riconduzione dell’imputazione elevata a carico del C. all’ipotesi di mancanza del requisito di cui all’anzidetto art. 2, comma 1, lett. g) della L. 276 del 1997.
In tal senso, quindi, secondo la prospettazione del Ministero appellante l’organo di autogoverno avrebbe preso doverosamente atto che era in corso un procedimento penale a carico del candidato alla nomina per fatti di indubbia rilevanza agli effetti dell’idoneità a ricoprire lo specifico posto in questione, e non potrebbe neppure pretendersi che il medesimo organo di autogoverno attenda al riguardo la conclusione del procedimento penale, essendo indubitabilmente inopportuno procrastinare nel tempo la copertura di un posto di grande rilevanza e responsabilità.
La difesa del Ministero non sottace che in tal modo è di fatto obliterata la tutela della posizione di un soggetto ancor prima che sui fatti che lo riguardano sia intervenuto un accertamento definitivo da parte dell’Autorità Giudiziaria, ma rileva che – nondimeno -se viene concomitantemente in considerazione la preminente necessità di non determinare turbative al corretto funzionamento di un ufficio giudiziario, la posizione del soggetto aspirante al pubblico incarico non potrebbe che divenire recessiva.
2.2. Non si è costituito in giudizio l’appellato C..
2.3. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.
3.2. Come puntualmente ha evidenziato il giudice di primo grado, l’art. 2 della L. 276 del 1997 tra l’altro contempla, quali requisiti per la nomina a g.o.a., il "non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione" (cfr. ivi, lett. c), il "non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza" (cfr. ibidem, lett. d) e. per l’appunto – l’ "essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie" (cfr. ibidem, lett. g).
Da ciò, dunque, si ricava la conseguenza che la disciplina positiva di per sé non contempla, quale requisito specifico per la nomina a g.o.a., anche la mancanza di carichi penali pendenti: il che, peraltro, non significa – come ha sempre correttamente puntualizzato il T.A.R. in dissonanza con la tesi ivi formulata in via principale dal ricorrente in primo grado – che la circostanza della pendenza di un procedimento penale (il quale, come è ben noto, si determina con il rinvio a giudizio dell’indagato, che, per l’effetto di tale provvedimento giudiziale assume quindi la veste di imputato: cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5472, con specifico riguardo al concetto di imputazione di reato di cui all’art. 60 c.p.p.) – possa ritenersi ex se irrilevante ai fini della nomina in questione.
In talune particolari evenienze non può infatti escludersi che anche un’imputazione dalla quale non sia ancora scaturita una sentenza di condanna possa essere apprezzata dall’organo di autogoverno come ostativa ai requisiti del "prestigio" e dell’ "indipendenza" che il legislatore in defettibilmente chiede al g.o.a.: ma, ove l’organo di autogoverno apprezzi – per l’appunto – la sussistenza delle evenienze medesime, lo stesso principio costituzionale della presunzione di innocenza ( art. 27, secondo comma, Cost.) impone all’organo medesimo di puntualmente esprimersi, con idonea e rigorosa motivazione in ordine alla sussistenza – o meno – dei presupposti per affermare nella specie – e nell’espressa valutazione della gravità dell’addebito, della risonanza riscossa dai fatti e della non evanescenza degli elementi di accusa – la maggiore preminenza che deve essere in frangenti siffatti accordata alle esigenze dell’indipendenza (cfr. art. 101 e ss. Cost.), nonché di prestigio e di credibilità della funzione giudiziaria.
Se così è, non può dunque reputarsi sufficiente a tal fine un mero rinvio ob relationem alle pur dettagliate risultanze istruttorie acquisite in sede di Consiglio giudiziario e di Commissione referente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma necessita un’autonoma e consapevole valutazione delle risultanze medesime da parte del plenum dell’organo di autogoverno della magistratura ordinaria: e risulta, nella specie, che quest’ultimo, in difformità ai canoni generali contemplati dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, non ha al riguardo espresso gli elementi e il percorso logico che lo hanno condotto alla propria pronuncia.
Detto altrimenti, secondo quanto puntualmente affermato dal giudice di primo grado, "la pur odiosa imputazione mossa all’interessato non esonerava" il Plenum dell’organo di autogoverno "dal motivare circa le ragioni per le quali il mero fatto della pendenza processuale avrebbe fatto venir meno, nel medesimo, il prestigio richiesto per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie".
3.3. In conseguenza di tutto ciò, in esecuzione della sentenza resa dal giudice di primo grado – e ove la nomina seguiti a rientrare nell’interesse dell’appellato, e sempreché questi non abbia medio tempore subito condanne ostative in proposito – l’azione amministrativa dovrà essere riesercitata dal Plenum predetto, attraverso una nuova ed autonoma valutazione della fattispecie.
4. La mancata costituzione in giudizio dell’appellato esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese e sugli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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