Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’appello proposto ex art. 310 c.p.p. da T. A., indagato per i reati di concussione, corruzione e turbativa d’asta (capi di imputazione B, C, D, G, M, Z1) commessi all’epoca in cui era assessore alle politiche della salute della Regione Puglia, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con divieto di colloqui fonici e visivi con persone diverse dai familiari, conviventi, sanitari e difensori, nonchè con disattivazione di tutte le utenze fisse e mobili in uso all’indagato.
Il Tribunale, dopo avere premesso che l’appello aveva ad oggetto unicamente le esigenze cautelari, non contestando la sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati contestati, ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, negando che la cessazione dalla carica di assessore alla sanità escludesse l’esistenza della rilevata esigenza cautelare.
L’esecuzione della misura è rimasta sospesa ai sensi della L. n. 140 del 2003, art. 4, ricoprendo l’indagato attualmente la carica di membro del Senato della Repubblica ed essendo in corso il procedimento per l’eventuale concessione dell’autorizzazione all’esecuzione del provvedimento cautelare.
2. – Il difensore di fiducia dell’indagato ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di Bari e, con il primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 310 c.p.p., lamentando che l’ordinanza anzichè limitarsi all’esame dei motivi fatti valere con l’appello cautelare, peraltro circoscritti alle esigenze cautelari, abbia esteso la sua valutazione agli indizi di colpevolezza, verificando tutti gli elementi probatori acquisiti, in un giudizio improntato ai canoni del riesame e non a quelli propri dell’appello.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto il Tribunale non avrebbe valutato in concreto la personalità dell’indagato, omettendo di basarsi su elementi specifici da cui dedurre il concreto pericolo di reiterazione dell’attività criminosa. In particolare, i giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che T.A. sin dal 2009 si è dimesso dalla carica di assessore regionale alla sanità e da allora non si è più occupato di materie legate alla sanità pubblica, settore in cui sarebbero stati realizzati i reati a lui contestati. Peraltro, si censura la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto che la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale non viene meno automaticamente qualora l’indagato si dimetta dalla carica o dall’ufficio pubblico ricoperto, precisando che la giurisprudenza citata nell’ordinanza impugnata a sostegno di questa tesi si riferisce a ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione in cui sia contestato anche il reato associativo, il che nella specie non ricorre, avendo il G.i.p. ritenuto insussistenti i gravi indizi in ordine all’associazione per delinquere.
3. – In data 4 luglio 2001 il difensore dell’indagato ha depositato motivi nuovi in cui deduce anche la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione
4. – Tutti i motivi proposti sono manifestamente infondati.
4.1. – Con riferimento ai motivi con cui, sotto diversi profili, si censura il Tribunale per aver esteso la propria cognizione anche all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza, sebbene l’impugnazione avesse riguardato esclusivamente le esigenze cautelari, si osserva come l’iter argomentativo del provvedimento impugnato sia del tutto logico e coerente, del tutto rispettoso delle norme processuali in materia di appello cautelare.
Il ricorrente considera argomentazioni incongrue quelle che invece appaiono funzionali alla corretta valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare di quella prevista dall’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), relativa al pericolo concreto di reiterazione di condotte analoghe, l’unica esigenza cautelare presa in considerazione dal Tribunale di Bari.
Correttamente il provvedimento in oggetto ha preso in esame i fatti contestati all’indagato, facendo indirettamente riferimento anche al quadro indiziario, in quanto funzionale per valutare la gravita delle condotte e, quindi, il rischio della loro reiterazione. Infatti, per la configurabilità delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., citata lett. c) il giudice può trarre elementi di valutazione anche dalle specifiche modalità del fatto, dal momento che la valutazione negativa della personalità dell’indagato viene desunta dagli elementi di cui all’art. 133 c.p., tra cui vi rientrano le modalità e la gravita del fatto, che costituiscono elementi specifici e significativi ai fini dell’accertamento della personalità (tra le tante, Sez. 4, 19 gennaio 2005, n. 11179, Miranda; Sez. 5, 16 novembre 2005, n. 45950, Salucci, Sez. 6, 17 febbraio 2005, n. 12404, Genna; Sez. 5, 17 aprile 2009, n. 21441, Fiori). Nel caso di specie, il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dell’attività criminosa anche dalla molteplicità e gravita dei fatti-reato contestati al T., ritenendo inoltre che tali elementi fossero un indice sintomatico di una personalità proclive al delitto. L’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione sono state evidenziate in maniera coerente, tenendo conto che le condotte contestate all’indagato si sono protratte per anni e sono state caratterizzate dalla sistematica deviazione rispetto ai fini istituzionali dell’azione pubblica, gettando "discredito sull’imparzialità della funzione pubblica" e sulla stessa credibilità dell’amministrazione.
4.2. – Manifestamente infondato è anche l’altro motivo, riguardante direttamente la ritenuta prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale del T..
Anche in questo caso il Tribunale ha fatto buon governo delle norme in tema di esigenze cautelari, ritenendo inidonea ad escludere il pericolo di reiterazione l’avvenuta cessazione dalla carica di assessore alla sanità da parte dell’indagato.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’incolpato di reati contro la pubblica amministrazione non è di per sè impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purchè il giudice fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla "mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell’imputato, pur nella mutata veste di soggetto estraneo ormai alla pubblica amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio, commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta" (Sez. 6, 28 gennaio 1997, n. 285, Ortolano; Sez. 6, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo). In altri termini, si richiede in questi casi che la validità di tale principio sia rapportata al caso concreto, in cui il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una "permanente posizione soggettiva dell’agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell’ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso" (Sez. 6, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri).
Nella specie, il Tribunale si è puntualmente attenuto a questi principi – che la giurisprudenza applica a prescindere dalla presenza di fattispecie associativi come erroneamente affermato nel ricorso -, formulando al riguardo una coerente e logica motivazione, in cui si è messo in evidenza che le dimissioni del T. dalla carica di assessore alla sanità non hanno fatto venire meno il pericolo di recidiva, dal momento che questi ha continuato a mantenere relazioni e rapporti con burocrati e funzionari rimasti all’interno dell’amministrazione sanitaria nonchè con gli imprenditori coinvolti nello scandalo di cui è processo, tra cui quelli che hanno beneficiato degli appalti della Regione Puglia e che hanno sostenuto la sua campagna elettorale per il Senato; inoltre, i giudici hanno anche sostenuto che l’indagato ha ancora interessi nell’ambiente sanitario attraverso la AESSE Hospital, ritenuta una società che fa capo alla famiglia T..
Secondo l’ordinanza impugnata l’attualità del pericolo di reiterazione trova piena giustificazione proprio "per i costanti collegamenti" che il T. ha mantenuto con tali soggetti e per la posizione di rilievo che gli deriva in virtù dell’incarico pubblico di senatore oggi rivestito, concludendo nel senso della idoneità della misura cautelare degli arresti domiciliari a contenere l’elevato pericolo di recidivazione.
Si tratta di una motivazione che appare congrua, logica, basata su un attento esame degli atti processuali e come tale non censurabile in questa sede.
5. – Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni proposte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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