Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13 agosto 2009 la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 ottobre 2007 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla Cardiello Trasporti s.r.l. avverso la cartella esattoriale con la quale l’Equitalia E.TR. s.p.a. le aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 11.879,30 per conto dell’INAIL a titolo di contributi previdenziali relativi agli anni dal 1997 al 2002, oltre alle somme aggiuntive. La Corte territoriale ha motivato tale decisione ritenendo infondata l’eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall’appellante Cardiello Trasporti, considerando, in particolare, l’avvenuta notifica a detta società del verbale di accertamento nel medesimo indirizzo in cui è stata poi notificata la cartella esattoriale opposta, e quindi validamente conosciuto dalla appellante. Inoltre la Corte d’Appello di Salerno ha considerato che con il medesimo verbale di accertamento l’INAIL ha assolto all’onere probatorio relativo al credito azionato, in quanto il giudice può legittimamente trarre fonte di convincimento anche in verbali in cui sono riportate circostanze riferite da terzi, mentre eventuali dichiarazioni rese da terzi in distinti giudizi intercorsi fra altre parti, non hanno rilevo ai fini della decisione.
La Cardiello Trasporti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste con controricorso l’INAIL. L’Equitalia E.TR. è rimasta intimata. La ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare dell’art. 2909 cod. civ. e art. 427 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Si deduce, in particolare, l’esistenza del giudicato esterno in relazione ad una pronuncia passata in giudicato e nella quale era stata accertata l’insussistenza dell’obbligo contributivo nascente dalle prestazioni di alcuni lavoratori considerati nel verbale ispettivo da cui è sorta la pretesa creditoria dell’INAIL. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare, della L. n. 335 del 1995, art. 8, e segg., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. Si deduce, in particolare, la prescrizione estintiva assumendosi che la notifica del verbale ispettivo all’indirizzo della società destinataria dell’atto, non determina la presunzione della conoscenza dell’atto medesimo in assenza di indicazione della persona che concretamente ha ricevuto l’atto stesso e che potrebbe non avere idoneo rapporto con la medesima società destinataria dell’atto.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge e, in particolare, dell’art. 2967 cod. civ. e artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3.
In particolare si deduce inosservanza dell’onere della prova, e vizio di motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla inesistenza del fatto presupposto costituito dalla prestazione lavorativa imponibile con i contributi obbligatori, in quanto i giudici di merito non avrebbero valutato che le circostanze contenute nel verbale redatto dagli ispettori dell’INAIL in data 31 gennaio 2002 erano state oggetto di accertamento tramite verbale ispettivo redatto dalla Guardia di Finanza in data 7 novembre 2000 che ha dato luogo ad altro giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato, che ha escluso l’esistenza di dette prestazioni lavorative che costituiscono fatti presupposti del credito azionato dall’INAIL nel presente giudizio.
Il primo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente riferendosi entrambi al dedotto accertamento negativo che si sarebbe svolto in altro giudizio sul medesimo fatto presupposto del diritto azionato nel presente giudizio. I motivi sono infondati in quanto non è opponibile ad una parte un giudicato formatosi in un giudizio in cui questa non abbia avuto parte. Infatti, l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato stesso, mentre tra potestà accertativa della Guardia di Finanza ai fini previdenziali e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto assicurativo con l’INAIL sussiste un reciproco rapporto di autonomia che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto.
Anche il secondo motivo è infondato in quanto la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 13 febbraio 2002 ha validamente interrotto il termine prescrizionale. A tal fine va considerato che la Corte territoriale ha dato corretta applicazione al principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’ assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (Cass. 12 luglio 2005 n. 14606). E’ pertanto infondato l’assunto della ricorrente secondo cui dovrebbe ritenersi che la società non sia venuta a conoscenza dell’atto per il solo fatto per cui l’incaricato del ritiro dell’atto non aveva determinati requisiti formali di espressa delega al ritiro.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
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