Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 26-07-2011) 03-10-2011, n. 35751 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.1.2011 il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa il 10.1.2011 dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti del S. R. per concorso in tentativo di estorsione aggravato L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo C).

Il Tribunale riteneva sussistente il grave quadro indiziario sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. D.A., dei di lui fratelli D.E. e S. che riscontrano gli esiti delle intercettazioni ambientali disposte all’interno dell’autovettura in uso a B.C.. Con riguardo in particolare al ruolo di S.R. indicato come istigatore dell’episodio di tentata estorsione in argomento veniva richiamato il contenuto della conversazione ambientale n. 262 del 19.11.2010 nel corso della quale l’indagato aizzava ripetutamente i sodali incitandoli ad assumere iniziative anche di natura violenta nei confronti di D. A., inveendo nei confronti dell’intera famiglia e prospettando ritorsioni più ampie dirette a coinvolgere anche le attività imprenditoriali svolte dai congiunti, così da rafforzare l’intento criminoso dei sodali. Iniziative violente del gruppo che furono poi concretizzate. Il Tribunale riteneva irrilevante la circostanza che la richiesta estorsiva era già stata effettuata e che il S. si fosse rifiutato di agire materialmente.

Sottolineava inoltre come tutti gli elementi acquisiti rivelavano la metodologia camorristica utilizzata dagli indagati e la strategia del controllo del territorio.

Ricorre personalmente S.R. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 178, 373 e 309 c.p.p., artt. 110, 56 e 629 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7. Contesta la valutazione operata dalla Corte in ordine alla sussistenza dei gravi indizi evidenziando assenza di motivazione in ordine alla sussistenza, con riguardo al comportamento a lui ascritto, del reato contestato;

2. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), artt. 178, 373 e 309 c.p.p., artt. 110, 56 e 629 c.p. in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7.

Contesta la sussistenza dell’aggravante contestata.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso deve osservarsi che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi anche attraverso un’intesa spontanea intervenuta nel corso dell’azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell’evento.

Nel caso in esame il Tribunale ha dato conto con motivazione coerente e priva di vizi logici dell’apporto causale in termini di rafforzamento dell’intento criminoso dato dal S. nella realizzazione del tentativo di estorsione in argomento.

Così come con riguardo all’aggravante contestata ha dato conto delle modalità camorristiche poste in essere dal gruppo nella realizzazione del comportamento censurato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000,00 Euro alla cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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