Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-10-2011, n. 5801 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che l’appello in epigrafe va respinto, per quanto qui di seguito esposto.

L’attuale appellante, Sig. L. P., ha chiesto al Comune di Rotondi in data 30 dicembre 2008 il rilascio di un permesso di costruire a’sensi dell’art.6 della L.R. Campania 24 novembre 2001 n. 17 come sostituito dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2005 n. 24, e ciò al fine di realizzare un’attività ricettiva in un fabbricato rurale edificato in forza della concessione edilizia n.38\00 rilasciata il 6 settembre 2004 e del successivo permesso di costruire in variante in corso d’opera Prot. 3237 dd. 5 giugno 2008.

L’Amministrazione Comunale di Rotondi ha accolto la domanda del P. rilasciando il permesso di costruire n.15\09 dd. 26 marzo 2009, peraltro poi annullato in sede di autotutela con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Prot. 7005 dd. 23 novembre 2010 "in quanto rilasciato in contrasto con le norme che prescrivono tra l’altro l’esistenza di un fabbricato prima della L.R. 17 del 2001,come sostituito dall’art.11 comma 3 della L.R. 24 del 2005".

Con ricorso proposto sub R.G. 143 del 2011 il P. ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania, Sede di Salerno, tale provvedimento di autotutela deducendo difetto di motivazione sotto vari profili e rimarcando in particolare che il fabbricato era esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 24 del 2005, come comprovato sia da una perizia di parte laddove testualmente si afferma che "i lavori sono pressoché ultimati entro il 20 dicembre 2005", sia da una fotografia depositata nel fascicolo di causa, ritraente il fabbricato di cui trattasi e recante a tergo un timbro postale datato 20 dicembre 2005.

Con sentenza n. 550 dd. 25 marzo 2011 resa in forma semplificata à sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. la Sez. II^ del T.A.R adito ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Avvero la sentenza medesima il P. ha proposto l’appello in epigrafe, sostanzialmente reiterando le censure già dedotte nel primo grado di giudizio.

Tutto ciò premesso, va evidenziato che, à sensi del predetto art. 6 della L.R. 17 del 2001 come sostituito dall’art. 11 della L.R. 24 del 2005, "al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali" – definibili secondo lo stesso articolo di legge anche come "country houses" – "autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno".

La circostanza che il legislatore espressamente preveda la localizzazione di tali attività in "fabbricati esistenti, rurali o case padronali" sottende con chiarezza che il rilascio del relativo titolo edilizio è subordinato alla comprovata, materiale esistenza di un’attività rurale già avviata, e non soltanto di un fabbricato nella quale l’attività stessa deve ancora essere iniziata: ossia, il carattere della "ruralità" dell’edificio deve risultare materialmente impresso dall’attualità dello svolgersi nel relativo fondo di pratiche agricole, di selvicoltura o di allevamento di bestiame, tipiche della "ruralità" medesima e, quindi, dell’imprenditore agricolo così come definito dall’art. 2135 cod. civ. come sostituto dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001 n. 228.

La finalità perseguita dal legislatore regionale si identifica, infatti, nel sostegno di un’attività collaterale rispetto a quelle poste in atto dall’imprenditore agricolo nel contesto di un’azienda già funzionante, per cui non può assumere rilievo, nella specie, l’assunto dell’appellante secondo cui sarebbe condizione necessaria e sufficiente, al fine dell’applicazione della disciplina predetta, che il fabbricato sia qualificabile come "edificio esistente" à sensi di quanto disposto dall’art. 2645bis cod. civ., nonché in relazione alla giurisprudenza che richiede al riguardo l’avvenuta realizzazione delle murature perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2010 n. 7476).

Né va sottaciuto che depone in tal senso anche la generale nozione di "fabbricato rurale" di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni in L. 26 febbraio 1994 n. 133, laddove dispone – tra l’altro, e per quanto qui segnatamente interessa, che "ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali" – effetti, questi, comunque consequenziali all’attività che il P. intenderebbe svolgere in conformità alla suesposta disciplina di fonte regionale, il relativo fabbricato "deve essere utilizzato quale abitazione… dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta", e non già che si prevede di svolgere.

Detto altrimenti, e come correttamente sottolineato dal giudice di primo grado, la legge regionale "prevede il recupero in senso turistico delle case rurali preesistenti e non è quindi possibile recuperare a tal fine un fabbricato che era un rustico anche se quasi ultimato alla data dell’entrata in vigore della disposizione in questione", pubblicata infatti sul Bollettino Ufficiale della Regione Campaniadel 30 dicembre 2005; e a ragione, pertanto, lo stesso giudice ha evidenziato che i lavori di cui alla concessione n.38 del 2000, relativi al fabbricato del P., risultano iniziati nel luglio del 2005 ed ultimati il 3 ottobre 2008, nel mentre nella relazione nella variante in corso d’opera del 3 dicembre 2007 il fabbricato risulta "in corso di costruzione" e nella stessa perizia di parte si dà atto che il fabbricato era "quasi ultimato": e ciò, si badi, senza che sia comprovato nel relativo fondo non solo l’avvio di una qualsivoglia attività rurale, ma anche di un qualsivoglia piano per l’impianto di una futura azienda rurale.

Le notazioni suesposte risultano assorbenti al fine della reiezione dell’appello.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.

Va inoltre confermato a carico dell’appellante il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 1.500,00.- (millecinquecento/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Conferma – altresì -a carico dell’appellante medesimo il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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