Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 03-10-2011, n. 35756

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza in data 19 gennaio 2006 del Tribunale di Perugia, appellata da A.B.S., condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 1.400 di multa in quanto responsabile dei reati, in continuazione tra loro, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (detenzione a fini di cessione a terzi di gr. 11 di hashish), artt. 337 e 582 cod. pen. (resistenza ai militari dei Carabinieri App. B.A. e Brig. D.R.G., cui cagionava lesioni personali); fatti accertati in Perugia il 31 gennaio 2004.

Osservava la Corte di appello che la responsabilità dell’imputato, quanto alla prima imputazione, derivava non solo dalla sua fuga all’arrivo delle forze dell’ordine e dal rinvenimento della dose di hashish gettata durante la fuga e di altro quantitativo trovato presso il suo domicilio, occultato in ovetti "Kinder", ma soprattutto dalle dichiarazioni di due consumatori di tale sostanza, N. E. e G.P., sentiti subito dopo il fatto, secondo cui essi, dopo avere contattato l’imputato per l’acquisto di hashish, avevano da lui ricevuto l’istruzione di attenderlo in un vicolo vicino, luogo in cui appunto l’imputato era stato sorpreso dalle forze dell’ordine.

Quanto alla resistenza e alle lesioni, i Carabinieri avevano riferito di essere stati colpiti da pugni e calci dell’imputato che tentava di sfuggire all’arresto; e tali dichiarazioni erano confermate dalle certificazioni mediche acquisite.

Non sussistevano poi ragioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto dei numerosi e anche specifici precedenti penali.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Donatella Panzarola, la quale deduce il seguenti motivi:

2.1. Non configurabilità della responsabilità penale in mancanza di prove circa la destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, non essendo rilevante nè il tentativo di fuga, nè il rinvenimento di parte della sostanza nell’abitazione, nè le dichiarazioni dei testimoni escussi, che non potevano essere considerati soggetti disinteressati, essendo essi stati sorpresi in compagnia dell’imputato.

2.2. Non configurabilità dell’elemento psicologico circa i reati di resistenza e lesioni personali, essendosi l’imputato limitato a divincolarsi, senza alcuna intenzione di opporre violenza ai pubblici ufficiali.

2.3. Eccessivo rigore nella determinazione della pena, in considerazione della modestia del fatto relativo alla sostanza stupefacente.

2.4. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, in relazione alle modalità dell’azione criminosa, che, se avevano condotto alla irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, ben potevano far ritenere l’imputato, nonostante i suoi precedenti penali, meritevole di tale attenuante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, in tutti i suoi aspetti è inammissibile.

2. Si censura la valutazione di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente genericamente contestandosi la molteplicità di elementi obiettivi che sono stati considerati, nella ineccepibile valutazione dei giudici di merito, pienamente indicativi di essa (detenzione in strada di due distinte confezioni di hashish; contatto con consumatori; dichiarazioni confermative di questi ultimi; fuga;

rinvenimento di altra droga occultata in casa).

Quanto al reato dì resistenza, la violenta reazione dell’imputato è attestata non solo dai pubblici ufficiali, ma anche dalle certificazioni mediche acquisite.

La pena inflitta viene dal ricorrente contraddittoriamente ora ritenuta eccessiva (secondo motivo) ora prossima al minimo edittale (terzo motivo).

Quanto alle attenuanti generiche, non si vede sulla base di quali "modalità dell’azione" esse avrebbero dovuto essere riconosciute, per di più a fronte dei numerosi e anche specifici precedenti penali dell’imputato.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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