Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22-11-2005 D.C., premesso di aver lavorato come carpentiere, con l’orario di lavoro indicato, alle dipendenze prima della ditta individuale P. S., poi della s.n.c. Costruzioni Edili Palmieri di Palmieri Salvatore & C. ed infine della ditta P.V., dall’1-4- 1989 al 17-3-2005, data del licenziamento verbale, lamentava di aver percepito una retribuzione non adeguata al lavoro svolto ed inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria, applicabile quanto meno ex art. 36 Cost. e sosteneva di vantare ancora a proprio credito somme a titolo di differenze retributive e 13A, straordinario, indennità sostitutiva delle ferie, indennità sostitutiva del preavviso e TFR, per un totale complessivo di Euro 104.113,43, come da conteggi allegati al ricorso. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna della ditta convenuta al pagamento delle dette differenze retributive e deduceva inoltre di essere stato illegittimamente licenziato verbalmente impugnando il licenziamento con ogni conseguenza di legge.

P.V., titolare della ditta convenutaci costituiva tardivamente in giudizio contestando quanto esposto da controparte ed eccependo la nullità del ricorso introduttivo, in quanto venivano richieste somme relative a rapporti intercorsi con ditte diverse ed estranee ad esso resistente, e comunque la inapplicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 essendo il numero dei dipendenti inferiore alle 15 unità.

Concessa ordinanza provvisionale per il pagamento immediato di Euro 4.000,00, all’esito dell’istruttoria testimoniale e dell’espletamento di una CTU contabile, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, con sentenza n. 314 del 2008, dichiarava l’inefficacia del licenziamento intimato verbalmente in data 17-3-2005, condannava la parte resistente a riassumere l’attore o, in alternativa, a corrispondergli un’indennità commisurata a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla data del licenziamento, nonchè a pagare la somma di Euro 58.459,86 con gli accessori dalla scadenza dei singoli crediti, oltre le spese.

P.V., nella qualità, con ricorso del 28-3-2008, proponeva appello avverso la detta sentenza, deducendo: che il licenziamento era valido; che il rapporto di continuità tra la s.n.c. Costruzioni Palmieri di Palmieri Salvatore & C. e la ditta individuale P. era inesistente; che la condanna degli importi per lavoro straordinario doveva essere riformata per la imprecisione, contraddittorietà ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi; che il contenuto e le conclusioni della CTU erano incongrue e illogiche; che comunque andava detratta la somma di Euro 4.000,00 pagata in ottemperanza dell’ordinanza del giudice.

L’appellante chiedeva, infine, la sospensione dell’esecutività della sentenza gravata, richiesta dichiarata dapprima inammissibile e poi, a seguito della nuova istanza del 26-11-2008, in pendenza della esecuzione, parzialmente accolta.

Il D. si costituiva con memoria depositata il 7-9-2009, eccependo l’inammissibilità dei nuovi elementi dedotti dalla controparte e dei nuovi documenti addotti in violazione dell’art. 437 c.p.c., su cui dichiarava di non accettare il contraddittorio, deducendo in maniera analitica la infondatezza dei motivi di gravame e concludendo, quindi, per il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza appellata. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 14-5-2010, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale escludeva la novità e inammissibilità della "dedotta, per la prima volta, prova indiretta della correttezza formale del licenziamento attraverso l’esame di documentazione di provenienza dello stesso lavoratore", trattandosi in sostanza di "argomentazione difensiva della già dedotta, in prime cure, comunicazione scritta", ma nel contempo riteneva comunque non provata nella fattispecie tale comunicazione scritta, richiesta ad substantiam, non essendo stato prodotto il relativo documento ed essendo emersa al riguardo una "grande confusione" (attesa la discordanza tra la data del licenziamento indicata nel ricorso introduttivo e quella risultante da altra documentazione prodotta sin dal primo grado – v. busta paga del febbraio 2005, mod. INPS DS22, libro matricola e libretto di lavoro -).

La Corte confermava, pertanto, la inefficacia del licenziamento e rilevava altresì che sulle conseguenze relative alla applicazione da parte del primo giudice della L. n. 604 del 1966, art. 8 si era formato il giudicato.

La Corte d’Appello, inoltre, in ordine alla contestazione del rapporto di continuità tra la s.n.c. Costruzioni Palmieri & C. e la ditta individuale P., affermava che la doglianza risultava infondata alla stregua della prova testimoniale acquisita che, per la sua saldezza (circa il fatto che "unico e vero datore di lavoro nel corso del continuo rapporto è stato sempre e solo il P. V."), era in grado non solo di contrastare ma anche di vincere ogni documento che deponesse diversamente (peraltro nella fattispecie tardivamente prodotto in appello).

Sul quantum, poi, circa la condanna al pagamento delle sei mensilità, la Corte di merito rilevava che si trattava della condanna consequenziale all’applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 8 e non delle "ultime sei mensilità del rapporto" e, per quanto riguardava lo straordinario, la Corte affermava che l’importo liquidato a tale titolo risultava correttamente calcolato dal CTU in base alla contrattazione collettiva applicata sulla scorta dell’orario di lavoro svolto emerso (v. testimonianza C.).

Infine infondata era anche la censura circa la pretesa mancata decurtazione della somma di 4.000,00 Euro liquidata con l’ordinanza resa dal primo giudice, essendo stata la stessa correttamente detratta dal CTU come anticipo del TFR. Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto ricorso con cinque motivi. il D. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 in sostanza, premesso che in tema di forma del licenziamento non sussiste per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali, ben potendo la volontà di licenziare essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta purchè chiara e contenente in sè la volontà di far cessare il rapporto, il ricorrente deduce che nel caso di specie tale volontà si evince dall’esame del libretto di lavoro (ove è indicata la data di cessazione del rapporto) regolarmente sottoscritto dal datore di lavoro, dal CUD 2005 relativo al reddito dell’anno 2004 e dal Modello DS-22, nonchè dalla comunicazione inviata con raccomandata a/r con la quale il D. impugnava il licenziamento del 17-3-2005.

Il motivo non merita accoglimento.

La premessa è conforme al principio più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 17-3-2009 n. 6447, Cass. 13-8-2007 n. 17652, Cass. 19-6-2006 n. 14090, Cass. 11-9-2003 n. 13375, Cass. 26-8- 2002, n. 12529), secondo cui il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta, e tale comunicazione non necessita di formule sacramentali e può avvenire anche in modo indiretto, purchè chiaro e idoneo a portare a conoscenza del lavoratore l’avvenuto licenziamento, e ciò a prescindere anche dalla natura del recesso, essendo prescritta la forma scritta in funzione generale di "una fondamentale esigenza di certezza" (v. Cass. 1-8-2007 n. 16955).

Sennonchè la Corte di merito, in base alla valutazione di tutte le risultanze istruttorie, ha escluso che, nel caso di specie, fosse emersa una comunicazione sufficientemente chiara, evidenziando anzi che la vicenda è stata caratterizzata da "grande confusione" per la palese discordanza tra le date di cessazione del rapporto indicate (v. pag. 13 e 14 della sentenza).

Tale accertamento di fatto, conforme al principio di diritto sopra richiamato, risulta congruamente motivato e resiste alla censura del ricorrente.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.. e dell’art. 2112 c.c., in sostanza il ricorrente deduce che il D. con la domanda introduttiva, "ha operato un laconico riferimento all’art. 2112 c.c., senza che nell’esposizione dei fatti, abbia fatto riferimento ad eventuali cessioni, fusioni, trasformazioni o in senso lato successioni" nei rapporti intervenuti con le distinte ditte, e lamenta che i giudici di merito "hanno omesso di verificare" la integrità del contraddittorio "atteso che il giudizio e la conseguente decisione richiedeva il coinvolgimento di altri soggetti, quali litisconsorti necessari" (la Costruzioni Palmieri di Palmieri Salvatore & C. s.n.c. e la ditta individuale P.S.), in quanto eventuali responsabili solidali ex art. 2112 c.c..

Con il terzo Motivo, denunciando violazione degli artt. 2112, 2498 e 25558 c.c., il ricorrente in sostanza deduce che nella fattispecie non è risultato provato alcuno specifico trasferimento di azienda tra la ditta individuale P.S. e la s.n.c. e tra questa e P.V., essendo anzi emerso che quest’ultima era operativa sin dal 1983 e che il D., licenziato dalla società l’8-1-2001, aveva iniziato il rapporto di lavoro con P.V. in data 1-2-2001.

Anche tali motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Il D., fin dal ricorso introduttivo, ha asserito "di aver prestato, ininterrottamente e senza soluzione di continuità, attività lavorativa alle dipendenze prima della ditta P. S….., successivamente della s.n.c….ed infine… della ditta Palmieri Virgilio…dal 1-4-1989 al 17-3-2005, data in cui veniva licenziato verbalmente".

La Corte di merito, in base alle risultanze della prova testimoniale ha, tra l’altro, accertato in particolare che "l’unico e vero datore di lavoro del D. nel corso del "continuo" rapporto di lavoro e a partire dall’assunzione e fino al licenziamento orale del 17-3-2005, è stato sempre e solo il P.V. (figlio di P.S.)".

Tale accertamento di fatto, idoneo di per sè a sostenere la decisione della Corte di merito, non risulta specificamente censurato dal ricorrente.

Inoltre la Corte d’Appello ha "escluso" in quanto inammissibili "le argomentazioni nuove svolte dall’appellante con riferimento, in particolare, ad eventi precedenti non dedotti in prime cure, quali le cessioni di aziende, argomentazioni basate, peraltro, su documentazione che, per essere tutta precedente al giudizio di primo grado, doveva essere prodotta unitamente alla pur tardiva memoria depositata in prime cure", ed anche tale capo della sentenza impugnata non è stato oggetto di censura da parte del ricorrente.

Infine, neppure è censurabile la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo della integrità del contraddittorio, atteso che il convenuto è risultato "l’unico e vero datore di lavoro" e che, comunque, anche una eventuale responsabilità solidale altrui, non avrebbe determinato un litisconsorzio necessario al riguardo (v. fra le altre Cass. 29-11-2005 n. 25952).

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, dopo aver ribadito che nella specie non vi era stata una "continuità" aziendale, in sostanza deduce che dalle deposizioni testimoniali generiche e lacunose, non sarebbe risultato dimostrato lo straordinario riconosciuto dai giudici del merito e lamenta che il CTU non ha tenuto conto del modello CUD e del modello DS 22.

La censura è del tutto generica e priva di autosufficienza, in quanto da un lato si limita a contestare genericamente la valutazione della prova testimoniale e dall’altro lamenta la mancata considerazione di documenti dei quali non viene riportato il contenuto e, in sostanza, neppure viene specificata la decisività, di guisa che tutto si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del "ragionamento decisorio", non sussumibile nel "controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5" (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789. Cass. 6- 3-2006 n. 4766).

Del resto sul punto la Corte d’Appello ha "posto in risalto che il primo giudice ha ritenuto che il D. ha lavorato mediamente nove ore al giorno per cinque giorni settimanali (vedi testimonianza C.), per cui, affidato fedelmente (rispetto alle dette risultanze) l’incarico peritale, il CTU contabile ha calcolato, del pari correttamente, le ore eccedenti il lavoro ordinario mensile …con la maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva di diritto comune applicata".

Anche tale motivazione risulta congrua e resiste alla censura del ricorrente.

Infine con il quinto motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da extra petizione in quanto i giudici di merito avrebbero posto a fondamento della decisione una "continuità aziendale" che non era stata specificamente prospettata dall’attore.

Anche tale motivo è infondato, giacchè, come si è visto, il D. aveva fin dal ricorso introduttivo allegato la continuità ed unicità del rapporto di lavoro svolto, soltanto formalmente, alle dipendenze dapprima di P.S., poi della s.n.c. e successivamente di P.V., e la decisione della Corte d’Appello è stata fondata principalmente sull’accertamento del fatto che "l’unico e vero datore di lavoro" dall’assunzione fino al licenziamento "è stato sempre e solo il P.V.".

La Corte di merito, quindi, non è incorsa nel vizio denunciato.

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente in ragione della soccombenza va condannato al pagamento delle spese in favore del D., con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al D. le spese, liquidate in Euro 60,00 oltre Euro 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione all’avv. Iuliano Alfonso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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