T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 862

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con atto consegnato per la notifica il 25 agosto 2011 – depositato il 21 settembre 2011 -, è stato impugnato il decreto Catg.6D/P.A./AREA I prot. n. 0019764 del 4 luglio 2011 con il quale il Prefetto della Provincia di Frosinone fa divieto al ricorrente di detenere armi ai sensi dell’art. 38 del T.U. delle leggi di P.S. con relativo munizionamento;

Considerato che con annotazione a verbale è stata rappresentata la possibile definizione della controversia con decisione in forma semplificata;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Considerato che il ricorso è stato notificato alla Prefettura di Frosinone presso la sede di piazza della Libertà n. 4 ed al Ministero dell’Interno alla via Cavour n. 5;

Considerato che in base al combinato disposto dell’articolo 11, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come sostituito dall’articolo 1, L. 25 marzo 1958 n. 260 e dall’articolo 10, comma 3, L. 3 aprile 1979 n. 13, il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all’autorità statale presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l’organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa;

Rilevato quindi che nel caso l’atto avrebbe dovuto essere notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede delle Amministrazioni intimate;

Ritenuto, pertanto, che la notifica del ricorso deve ritenersi nulla in quanto eseguita direttamente all’Amministrazione Statale nella sede della stessa, anziché presso l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto quindi che la nullità della notifica del ricorso introduttivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

Considerato che le spese di giudizio possono esser compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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