Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’imputato P.P. ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe emessa ex art. 444 c.p.p., ma ha successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 300 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 a favore della Cassa delle Ammende.
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