Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.J. avverso la sentenza emessa in data 11.3.2010 dal Giudice monocratico del Tribunale di Rimini che condannava il ricorrente alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per durata di mesi sei, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (e non lett. b come da originaria contestazione, secondo quanto emerge dalla motivazione). Deduce la violazione della legge processuale per mancata ammissione dell’imputato all’oblazione c.d. obbligatoria a seguito di derubricazione del reato originariamente contestato e la violazione della legge penale sostanziale per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed omessa motivazione circa il diniego del beneficio della non menzione. E’ stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente con la quale, attesa l’intervenuta novella della L. n. 120 del 2010 con la depenalizzazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, va immediatamente rilevato d’ufficio che la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 186 C.d.S., comma 2, quale ritenuta dal Giudice a quo (anche per via della specie di pena inflitta) in luogo di quella originariamente contestata al ricorrente, è stata depenalizzata ai sensi della L. n. 120 del 2010, art. 33, comma 1.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
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