Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2856 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 184/33/09, depositata il 13 ottobre 2009, con la quale, rigettato il suo appello contro quella della commissione tributaria provinciale circa l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap per il 2004 da parte della società TLC Spa, essa affermava che i costi portati in deduzione, e costituiti dal c.d. "fee d’ingresso" e dal contributo di avviamento non potevano essere compresi in quello di acquisto dei punti commerciali di (OMISSIS) e di (OMISSIS), giacchè si trattava di oneri sostenuti dopo che il Gruppo cedente Eldo aveva alienato i relativi rami di azienda. Inoltre il finanziamento operato a favore di società controllata non costituiva mutuo, bensì erogazione in conto capitale, e quindi infruttifera, giusta anche la preventiva delibera assembleare, prodotta in copia. La soietà Eldo Italia Spa, nuova ragione sociale della già società TLC Spa., resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione "ex art. 360 c.p.c., n. 3", in quanto il giudice di appello non pronunciava in ordine alla indeducibilità dei costi attinenti alle prestazioni della SMS Engineering; a quelle della Socodir; alle sopravvenienze passive e alle prestazioni professionali dell’avv. Pane, dal momento che essi erano stati tutti contestati in base alla verifica della polizia tributaria, senza che si potesse dare rilevo pregnante alle affermazioni della contribuente, peraltro non sorrette da idonea prova.

Il motivo è fondato, posto che il giudice di appello non specificava le ragioni, in virtù delle quali riteneva deducibili i costi relativi alle varie voci riprese a tassazione dall’agenzia, sulla scorta della amnicolata verifica della polizia tributaria, e che erano stati contestati in ordine all’inerenza e all’annualità di competenza con elementi aventi, efficacia presuntiva, costituita dalla verifica stessa e di cui al relativo verbale, senza che a fronte fossero stati acquisiti, o quanto meno indicati, dati probanti di segno opposto da parte della contribuente.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacchè la CTR non considerava che le quote di ammortamento dell’avviamento per i due punti vendita di (OMISSIS) non potevano sfuggire alla tassazione, atteso che era stato specificamente stabilito che anche tale voce, oltre alle rimanenze, ai beni mobili, a quelli immateriali e ai marchi, essi tutti erano compresi nell’atto di cessione, mentre invece il secondo giudice acriticamente condivideva l’assunto dell’appellata in base a documentazione indicata genericamente, e smentita dalla verifica della Guardia di finanza. Inoltre le somme conferite alla società controllata Itaca Spa. costituivano mutuo fruttifero, senza che la semplice indicazione della delibera assembleare potesse smentire l’assunto, occorrendo invece quella precisa riportata in bilancio.

La censura va condivisa, dai momento che il giudice di seconde cure riteneva sufficiente la indicazione dell’erogazione il conto futuro aumento di capitale contenuta nella copia del verbale di assemblea, senza tuttavia considerare invece che in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 43, esige, affinchè si possa escludere che la somma erogata dal socio alla società sia ricollegabile ad un rapporto di mutuo produttivo di interessi, che il diverso titolo risulti dai bilanci allegati alla dichiarazione dei redditi dalla società medesima e, quindi, non possono ritenersi sufficienti a tal fine la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento ad incremento del capitale e l’assenza di dimostrazione contraria, nè la diversa indicazione nella delibera dell’assemblea stessa, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6093 del 13/03/2009, n. 11042 del 1998).

4. Quindi anche in rapporto a tali non corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della ricorrente riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame sul punto, onde queste non vanno complessivamente condivise, con il conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, che si uniformerà anche al suindicato principio di diritto in tema di erogazione di fondi alla società. 5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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