Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35821 Sentenza penale

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Svolgimento del processo
1- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico dello stesso tribunale, del 29 ottobre 2007, che ha assolto S. R. dal delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di G.L., non essendo stata raggiunta la prova che il fatto costituisce reato.

Rileva il ricorrente che, in esito al dibattimento, il giudice (nel frattempo deceduto) ha pronunciato il dispositivo della sentenza impugnata ma non ha poi redatto la motivazione. Chiede, quindi, che la sentenza venga annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Il ricorso ha preso avvio dal provvedimento in data 23 giugno 2009 con il quale il Presidente del Tribunale di Latina, dato atto del decesso del giudice che ha emesso la sentenza, ha disposto la formazione ed il deposito di un documento contenente l’intestazione della stessa, le generalità dell’imputato, il capo d’imputazione, l’indicazione delle parti e la copia del dispositivo, nonchè l’inoltro alle parti degli avvisi con l’indicazione dell’avvenuto deposito.

Motivi della decisione
Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 c.p.p., comma 2, e art. 599 c.p.p., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).

Alla stregua di tale principio, dunque, il provvedimento sopra richiamato del Presidente del Tribunale Latina deve essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi allo stesso per la redazione della motivazione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento del Presidente del Tribunale di Latina del 23.6.2009 e dispone la trasmissione degli atti allo stesso per la redazione della motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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