Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Comune di Foggia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della Immobiliare 18 s.r.l., è stata riconosciuta a questa il diritto all’agevolazione dell’applicazione dell’aliquota ICI dello zero per mille, in relazione ad alloggi di sua proprietà costruiti in attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale previsto, per favorire la mobilità dei dipendenti delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, dal D.L. n. 152 del 1991, art. 18, convertito nella L. n. 203 del 1991.
Il giudice d’appello ha ritenuto che i contratti di locazione stipulati dalla contribuente per detti alloggi sono assimilabili, per finalità, a quelli stipulati in base alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 3, (disciplina della quale quella della L. n. 203 del 1991 deve considerarsi una species), con conseguente applicazione del medesimo regime fiscale in materia di ICI. 2. La Immobiliare 18 s.r.l. resiste con controricorso.
3. Il Comune di Foggia ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. L’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso in quanto notificato presso il domicilio eletto in primo grado, anzichè alla parte personalmente, è chiaramente infondata, perchè – a prescindere dal fatto che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, l’elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio, con conseguente ritualità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di primo grado, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado – nella specie il ricorso è stato notificato, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., presso i procuratori costituiti in appello.
2. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, denunciando violazione della L. n. 431 del 1998, art. 2 e del D.L. n. 152 del 1991, art. 18 (convertito in L. n. 203 del 1991), censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, sopra riportata, sia per aver considerato quest’ultima normativa di carattere speciale rispetto alla prima, pur essendo ad essa anteriore, sia per aver ritenuto che i contratti di locazione stipulati ai sensi del citato art. 18 siano assimilabili ai contratti di locazione abitativi di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, in specie a quelli di cui al comma 3 della norma medesima (rispetto ai quali il successivo comma 4 prevede la facoltà dei comuni di deliberare aliquote dell’ICI più favorevoli).
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, contestando l’interpretazione analogica o estensiva di una norma di natura eccezionale, quale è quella che prevede un’agevolazione fiscale.
2. Il ricorso, i cui due motivi vanno esaminati congiuntamente per stretta connessione, è fondato.
Va premesso che è astrattamente possibile, anche con riguardo alle disposizioni – aventi natura derogatoria e quindi eccezionale – che prevedono agevolazioni fiscali, il ricorso alla interpretazione estensiva (cfr. Cass. nn. 1540 del 1969, 1302 del 1973, 8361 del 2002, e, più recentemente, Cass., Sez. un., n. 21493 del 2010): ma tale interpretazione ha il fine di comprendere nella portata applicativa concreta della norma tutti i casi da essa non espressamente, ma comunque implicitamente, considerati, quali risultanti dalla lettera e dalla ratio della disposizione.
Nella fattispecie, deve escludersi che sussista il requisito della identità dì ratio. Lo stesso giudice di merito riconosce che le norme in questione (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, recante "disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 18, recante "provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa", convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203) hanno scopi in parte diversi (in quanto la seconda persegue anche ulteriori obiettivi), ma ritiene che esse siano accomunate da una essenziale finalità, consistente nella "riduzione delle tensioni abitative", mediante la reimmissione sul mercato immobiliare di unità abitative sfitte.
Tale tesi non può essere condivisa, poichè la finalità del D.L. n. 152 del 1991, art. 18 è quella, espressamente dichiarata, di "favorire la mobilità" del personale dipendente delle Amministrazioni statali per necessità di lotta alla criminalità organizzata, scopo perseguito mediante l’avviamento di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento al personale suddetto, con priorità per quello trasferito per esigenze di servizio: appare evidente come la riduzione della tensione abitativa costituisca una finalità estranea alla legge, o, al massimo, una conseguenza di mero fatto della stessa.
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della questione e dell’alternanza degli esiti dei giudizi di merito, per disporre la compensazione delle spese di detti gradi, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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