Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-10-2011, n. 35837 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.M., indagato ex art. 187 del codice della strada, per essersi posto alla guida dell’auto "BMW 630 cabrio", tg.

(OMISSIS), in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di cocaina, ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena, del 23 settembre 2010, che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo dell’auto sopra indicata.

Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S. e nullità del provvedimento impugnato poichè l’auto in sequestro non è di proprietà dell’indagato, bensì di soggetto estraneo al reato, individuato nella società in accomandita semplice di cui il P. è rappresentante e socio accomandatario.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il provvedimento cautelare oggetto di esame risulta essere stato adottato, oltre che in funzione della successiva confisca, ex art. 321 c.p.p., comma 2, anche ai sensi del 1 comma dello stesso articolo. In relazione a tale ultima previsione legislativa, il Gip, precisato che l’auto in questione era lo strumento del reato, ha ampiamente argomentato in termini di sussistenza sia del "fumus" del reato contestato, alla luce degli esiti degli accertamenti clinici eseguiti, che hanno evidenziato un’elevata positività del P. alla cocaina, sia del "periculum", individuato nel rischio che la libera disponibilità dell’auto in capo all’indagato potesse favorire la reiterazione del reato, attesa la scarsa capacità del soggetto di autodisciplinarsi e la predisposizione ad assumere sostanze stupefacenti.

Orbene, sotto tale specifico profilo, che già ampiamente giustifica l’adozione del contestato provvedimento, il ricorrente non ha sollevato obiezione alcuna davanti al tribunale del riesame, nè alcunchè rileva nel ricorso, donde l’inammissibilità dello stesso per genericità dei motivi proposti.

Lo stesso ricorso è, in ogni caso, infondato anche laddove lo stesso si richiama al disposto dell’art. 321 cod. proc. pen., comma 2.

In tema di confisca del veicolo prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), al quale rimanda l’art. 187 C.d.S., questa Corte ha, invero, osservato che deve ritenersi legittima la confisca anche laddove il veicolo appartenga ad una società in accomandita semplice della quale l’autore del reato sia socio accomandatario (Cass. n. 38663/10); ciò in ragione della coincidenza, nella persona dell’imputato, della qualità di socio accomandatario e di responsabile della società intestataria nonchè di effettivo utilizzatore del veicolo con il quale è stato commesso il reato.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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