Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha proposto appello avverso la sentenza del giudice monoeratico del Tribunale di Latina, del 21 marzo 2008, che, sull’accordo delle parti, ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a V. A., imputato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 1 bis, la pena (sospesa) di dieci mesi di reclusione e 1.400,00 Euro di multa, riconosciute l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5 e le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito.
Ha rilevato il ricorrente che, in esito al dibattimento, il giudice ha pronunciato il dispositivo della sentenza impugnata ma non ha poi redatto la motivazione essendo, nelle more, deceduto. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.
Attesa l’inappellabilità della sentenza, l’impugnazione e gli atti relativi sono stati trasmessi a questa Corte per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 cod. proc. pen., comma 2, e art. 599 cod. proc. pen., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monoeratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).
Alla stregua di tale principio, dunque, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.
Motivi della decisione
Occorre in proposito osservare che, in tema di mancata redazione della motivazione, per impedimento sopravvenuto, da parte del giudice che ha pronunciato il dispositivo, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il principio secondo cui; "Il potere sostitutivo attribuito al presidente del tribunale dall’art. 426 cod. proc. pen., comma 2, e art. 599 cod. proc. pen., comma 4, non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monoeratico" Cass. 27.11.08 rv 244117).
Alla stregua di tale principio, dunque, gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.
P.Q.M.
Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Latina per la redazione della motivazione.
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