Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-02-2012, n. 3045 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’1 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 12 novembre 2009 ha rigettato la domanda di S.G. intesa ad ottenere la condanna della CARON s.r.l. al pagamento del compenso fisso provvisionale relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2002 e al periodo 15 giugno 2002 – 31 luglio 2002, compenso riconosciuto con la sentenza di primo grado che ha accertato l’esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di procacciamento d’affari per il quale era previsto un fisso mensile non condizionato alla conclusione di contratti di vendita. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza di riforma interpretando una dichiarazione scritta unilaterale del S. quale accordo abdicativo in relazione ai suddetti periodi per i quali il giudice di primo grado ha riconosciuto il compenso fisso provvisionale in questione. In particolare la Corte trentina ha considerato le espressioni "scontando totalmente il periodo dal 15 giugno 2002 al 30 luglio 2002" e "risolvere questo periodo con un compenso pari a due mesi fatturati come provvigioni di gennaio e febbraio 2003" contenute nella dichiarazione scritta del S., quale abbuono del S. stesso per il periodo 15 giugno – 30 luglio 2002, e quale riconoscimento di risoluzione per tutto il periodo dal settembre 2002 al febbraio 2003 menzionato in precedenti lettere, e quindi anche per i mesi di ottobre e novembre 2002.

Il S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la CARON s.r.l..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 1324 e 1362 cod. civ., per violazione delle regole ermeneutiche interpretative in relazione all’atto unilaterale rappresentato dalla lettera dell’11 ottobre 2003 indirizzata dal S. alla CARON s.r.l..

Con il secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato da vizi logici espressi nella motivazione volta a suffragare la natura abdicativa dei diritti del ricorrente che esprimerebbe la lettera dell’11 ottobre 2003.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi all’interpretazione letterale di un atto. Come ha ripetutamente affermato questa Corte di legittimità, in tema di interpretazione del contratto, a cui va assimilata qualsiasi dichiarazione negoziale anche unilaterale, e che costituisce operazione riservata al giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, ai fini della ricerca della intenzione del dichiarante, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo dev’essere verificato alla luce dell’intero contesto del documento, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Nel caso in esame, la Corte territoriale, non solo ha proceduto ad una interpretazione logica e sintatticamente corretta della dichiarazione in questione, ma ha provveduto ad un riscontro con preciso riferimento a fatti successivi, quali la mancata successiva emissione di fatture da parte del ricorrente per i periodi in questione. Inoltre la stessa Corte d’Appello ha pure considerato la logicità della dichiarazione in questione, con riferimento alla dichiarazione del medesimo S. secondo cui non aveva lavorato compiutamente nei mesi da settembre a dicembre 2002 e gennaio 2003.

La Corte d’Appello ha dunque verificato la logicità dell’interpretazione da lei accolta. La doglianza del ricorrente è pertanto infondata, non potendosi ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00, oltre onorari liquidati in Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A.. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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