Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso di primo grado i ricorrenti impugnano la determinazione del Comune di Agerola, di cui al verbale della conferenza dei servizi n. 6109/05, con cui si dispone la reiezione della domanda di trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti, presentata dalla Sig.ra A. C. in data 19/12/97.
Tale atto risulta motivato sul decesso della stessa, sulla mancata attivazione, da parte degli eredi, dello speciale procedimento per il rilascio della nuova concessione previsto dalla legge regionale, nonché sulla inidoneità del nuovo sito indicato con l’istanza di trasferimento.
Il Tar ha respinto il gravame.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
error in iudicando, eccesso di potere sull’asserita mancanza di titolarità della concessione, travisamento, presupposto erroneo, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza e di rapida conclusione del procedimento; si afferma, con riferimento alla mancata attivazione, da parte degli eredi, della procedura per il rilascio della nuova concessione, che già con istanza del 3/8/99 gli stessi avevano fatto domanda di voltura dell’impianto di distribuzione e che a tale domanda aveva fatto seguito un lungo e dispendioso procedimento, con il quale non era stata evidenziata, da parte dell’amministrazione, l’incompletezza documentale dell’istanza; si afferma, anche, che la documentazione richiesta era stata successivamente prodotta dai ricorrenti, sin dal 4/10/02;
error in iudicando, difetto di motivazione ed eccesso di potere in ordine all’asserita mancanza di continuità nell’esercizio della concessione, perché la cessazione del servizio di distribuzione carburanti si era verificata per colpa del comune, che aveva emesso ordinanza di demolizione dell’impianto ed aveva respinto la domanda di delocalizzazione; nè rileva l’autonoma sospensione dell’impianto, da parte degli interessati (nel 1995) e la sua successiva rimozione (nel 1998), atteso che, nel frattempo, (in data 9/4/97) era intervenuto il rinnovo della concessione in favore della originaria titolare;
error in iudicando, difetto di motivazione, violazione di legge e perplessità, violazione del D.Lgs. n. 32/98 e sviamento perché, nella conferenza dei servizi in cui erano state assunte le determinazioni conclusive, erano presenti solo i rappresentanti del comune che, inoltre, avrebbero illegittimamente motivato il diniego con il mero rinvio ad un parere legale;
error in iudicando e difetto di motivazione, violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, per la mancata comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda.
Motivi della decisione
La vicenda trae origine da una domanda di trasferimento dell’impianto, in data 29/3/93, della titolare della concessione, sig.ra A. C., su cui era stato espresso parere negativo.
Nel 1994 la concessionaria chiedeva il rinnovo del decreto prefettizio e, in attesa di questo, nel 1995, sospendeva l’erogazione del carburante.
Con diffida del 16/8/95 n. 9747/162 il comune ingiungeva il trasferimento dell’impianto.
Nel frattempo, in data 9/4/97 veniva rinnovata la concessione disponendosi il trasferimento dell’impianto entro il 20/9/97, termine poi prorogato al 7/10/98, con previsione dell’obbligo di assicurare la continuità del servizio.
In data 19/12/97 la A. produceva nuova domanda di trasferimento.
In data 22/1/98 gli appellanti, figli della concessionaria, in asserita esecuzione della citata diffida del 16/8/95 n. 9747/162, comunicavano la rimozione dell’impianto e l’attivazione della pratiche per la sua delocalizzazione.
In data 3/8/99 gli stessi presentavano istanza di voltura dell’impianto a loro favore.
L’8/9/2000 decedeva la titolare della concessione.
Peraltro, i rapporti tra gli appellanti ed il comune continuavano e questo concedeva 180 giorni per la presentazione di un nuovo progetto di delocalizzazione, che veniva inviato in data 4/10/02; seguiva, da parte degli interessati, una domanda di sospensione dell’istruttoria (12/2/03), poi revocata su loro richiesta del 30/6/03.
Successivamente, il comune chiedeva integrazioni documentali e infine veniva emanata la deliberazione conclusiva della conferenza dei servizi del 21/6/05, oggetto di impugnativa.
Tutto ciò premesso, l’appello deve ritenersi infondato.
Il giudice di primo grado, in via preliminare, ha rilevato la mancanza di legittimazione dei ricorrenti.
Tale decisione deve essere condivisa.
Gli appellanti, come motivato nel provvedimento, dopo il decesso della titolare della concessione, Acanfora Caterina, in data 8 settembre 2000, avrebbero dovuto chiedere, entro un anno dall’apertura della successione, ai sensi dell’art. 31 commi 9, 10 e 11 della L.R. n. 27/94, un nuovo provvedimento di concessione, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, e, m del co. 1° dell’art. 27.
Gli stessi, invece, si sono limitati a richiamare la loro istanza di voltura del 3/8/99, antecedente al decesso della concessionaria che, però non si è mai perfezionata, non avendo gli interessati fatto pervenire, al comune, i documenti che erano stati richiesti con nota n. 3452 del 21/4/99.
Nè alcun affidamento potevano vantare gli appellanti con riferimento ai rapporti intercorsi, anche successivamente, con l’amministrazione, allo scopo di definire una diversa localizzazione dell’impianto, continuando a difettare il provvedimento di voltura ed essendo l’amministrazione tenuta a rilevare, come poi ha fatto con l’atto impugnato, la mancanza di titolarità, in capo gli appellanti, del rapporto concessorio, e quindi, della legittimazione a chiedere la delocalizzazione.
Ciò è sufficiente per respingere l’appello e comporta la fondatezza anche degli altri due motivi di reiezione.
Nessun obbligo aveva, infatti, l’amministrazione di valutare il progetto presentato dagli appellanti in data 25/5/02, in quanto proposto da soggetti privi di titolarità del rapporto concessorio; né sussistono specifiche censure sulla inidoneità del progetto presentato dalla originaria concessionaria nel 1997, che costituisce l’oggetto specifico del provvedimento di reiezione.
Inoltre, va anche rilevato che il rinnovo del titolo concessorio in data 9/4/97 era condizionato all’obbligo di assicurare la continuità del servizio, fatto che, nella fattispecie, non si è verificato, attesa la rimozione dell’impianto effettuata nel 1998, che non può trovare fondamento, come sostengono gli appellanti, nella diffida del comune n. 9747/162, del 16/8/95, che aveva ordinato la rimozione dell’impianto entro 2 anni, (data poi prorogata fino al 7/10/98) ma, comunque, con salvaguardia della sua delocalizzazione, non attuata per inerzia degli interessati.
Va respinto il motivo successivo in quanto, ai fini della legittimità del provvedimento, rileva soltanto la correttezza delle convocazioni e non può ritenersi indice di illegittimità il richiamo ad un parere legale, atteso che l’atto risulta autonomamente motivato, pur se in adesione a tale parere.
Dalla legittimità dell’atto impugnato e dal suo contenuto vincolato, deriva l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di gravame, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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