Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza 19/2/10 il Tribunale di Napoli, giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di C. M., riteneva il vincolo della continuazione tra i reati di rapina (sub A e C) di cui a due delle tre condanne proposte nell’istanza medesima (così contenuta dalla difesa in sede di discussione) e rideterminava per essi la pena complessiva in anni 7 e mesi 9 di reclusione e 2.300 Euro di multa ("ipotesi" più grave quella di cui alla condanna sub C per rapina aggravata, furto aggravato ed evasione, per la quale era stata irrogata la pena complessiva di anni 6 e mesi 3 di reclusione e 1.800 Euro di multa).
Ricorreva per cassazione la difesa del C., deducendo la nullità dell’ordinanza per violazione di legge: sotto un primo profilo non era stato individuato il reato più grave tra quelli di cui alla condanna sub C e sotto un secondo profilo non si era dato conto delle ragioni (di globale valutazione dei fatti e della personalità del reo) dell’aumento, peraltro determinato in misura immotivatamente eccessiva. Chiedeva l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo la fondatezza del ricorso in ordine alla mancata determinazione della pena base e dei singoli incrementi, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Secondo i consolidati principi in tema di determinazione della pena in caso di riconosciuta continuazione tra i reati compete al giudice individuare tra essi il più grave (mentre nel caso è stata presa a base la pena complessivamente inflitta per i reati di cui alla condanna sub 3) ed aumentare la pena corrispondente dei singoli aumenti per ciascuno dei reati in continuazione (mentre nel caso ciò è stato omesso sia per i reati di cui alla condanna sub 3 che per i reati di cui alla condanna sub 1). Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito perchè si uniformi ai detti principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
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