Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso in esame, gli interessati hanno impugnato, per l’annullamento, gli esiti della procedura di compensazione nazionale relativamente al prelievo supplementare dovuto per l’annata lattiera 2004/2005, deducendo in particolare:
– l’illegittimità dei criteri di ripartizione del prelievo previsti dall’art. 9 della legge n. 119 del 2003 e dall’art. 2, comma 3, della legge n. 204/2004 (che privilegiano, in particolare, coloro che risultano in regola con i versamenti mensili);
– la mancata utilizzazione da parte di AGEA dell’intero "monte quote latte" riservato allo Stato italiano;
– la mancanza di motivazione dei provvedimenti impugnati;
– l’errato calcolo delle QRI assegnate ai produttori (in particolare, la riduzione della quota "B"), in quanto basato su norme dichiarate incostituzionali.
Si è costituito in giudizio AGEA per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, posto che le questioni proposte con il ricorso in esame sono state già affrontate dalla Sezione e dal Consiglio di Stato.
Il Collegio, invero, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, TAR Lazio, sez. II Ter, 16 marzo 2010, n. 4099, 3 febbraio 2010, n. 1439; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1632 e 20 maggio 2009 n. 3100), in particolare con riferimento alla legittimità dei criteri di ripartizione previsti dall’art. 9 della legge n. 119 del 2003 e dall’art. 2, comma 3, della legge n. 204/2004 (che privilegiano, in particolare, coloro che risultano in regola con i versamenti mensili) ed alla correttezza dei calcoli effettuati da AGEA con riferimento all’utilizzo dell’intero "monte quote latte" riservato allo Stato italiano.
Lo stesso vale con riferimento alle altre censure proposte dalla parte ricorrente (difetto di motivazione ed illegittimo calcolo delle QRI assegnate ai produttori), anch’esse esaustivamente affrontate e, all’esito, respinte con le pronunce già citate (cfr, in particolare, per la prima doglianza, punti 3.9 e 3.10 di TAR Lazio, sez. II Ter, 3 febbraio 2010, n. 1439 e, per la seconda, Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1632 e 20 maggio 2009 n. 3100).
3. In conclusione, il ricorso va respinto mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione – comunque – delle complessità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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